regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo
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CAPO V<br />
VIGILANZA<br />
Art. 132 - Nessun fabbricato nuovo o mo<strong>di</strong>ficato può esse re occupato,rioccupato, totalmente<br />
o parzialmente, senza autorizzazione dell’ Autorità Comunale da richiedersi ai sensi e sulla<br />
base dei <strong>di</strong>sposti del decreto Ministeriale 425/94 , il quale la concede dopo che il fabbricato<br />
sia stato visitato e <strong>di</strong>chiarato igienicamente abitabile dall’ ufficiale Sanitario.<br />
Art. 133 – Soppresso<br />
Art. 134 – Soppresso<br />
Art. 135 – Soppresso<br />
Art. 136 - Quando non si potessero attuare i miglioramenti ritenuti necessari oppure i<br />
proprietari si rifiutassero ai effettuarli o non li attuassero nel termine all'uopo loro prefisso, si<br />
procederà, se del caso, contro. i contravventori in base al presente <strong>regolamento</strong> e le case<br />
stesse saranno dal Sindaco, in tutto od in parte <strong>di</strong>chiarate inabitabili e potranno essere fatte<br />
sgombrare a sensi dello articolo 222 del T.U. leggi sanitarie 1934.<br />
CAPO VI<br />
Fognatura domestica<br />
Art. 137 - Ogni alloggio, anche se costituito da un solo locale o comunque sino a cinque<br />
locali, deve essere provvisto <strong>di</strong> latrina ubicata nel corpo <strong>di</strong> fabbrica.<br />
Gli alloggi <strong>di</strong> superficie superiore ai 150 mq. devono avere almeno doppi servizi igienici.<br />
Per i locali destinati a negozio il numero delle latrine viene calcolato in ragione <strong>di</strong> una latrina<br />
per ogni due aperture <strong>di</strong> negozio nel caso <strong>di</strong> esercizi esistenti e <strong>di</strong> una latrina ogni apertura,<br />
nel caso <strong>di</strong> esercizi <strong>di</strong> nuova realizzazione fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa<br />
in materia <strong>di</strong> tutela della salute e sicurezza nei luoghi <strong>di</strong> lavoro.<br />
Art. 138 - Nei locali a<strong>di</strong>biti ad esercizi pubblici con sosta <strong>di</strong> persone, il numero delle latrine<br />
<strong>di</strong>sponibili deve essere stabilito su parere dell'Ufficiale Sanitario tenuto conto della capienza<br />
dell'esercizio e della durata me<strong>di</strong>a della sosta delle persone. Le latrine devono essere<br />
incorporate nei locali facenti parte dell'esercizio e dotate <strong>di</strong> orinatoi a velo d'acqua.<br />
Art. 139 - Gli ambienti <strong>di</strong> latrina devono avere superficie <strong>di</strong> almeno mq 1,50 e larghezza <strong>di</strong><br />
almeno 1 m. Il pavimento deve essere <strong>di</strong> materiale impermeabile liscio alla superficie e <strong>di</strong><br />
facile lavatura e le pareti devono essere rivestite <strong>di</strong> materiale maiolicato fino all'altezza <strong>di</strong><br />
metri 1,60. Ogni latrina deve essere a cacciata d'acqua, ventilata ed illuminata da una propria<br />
finestra, prospettante su spazio libero,<strong>di</strong> superficie non inferiore a mq. 0,50, oppure dotata <strong>di</strong><br />
idoneo impianto <strong>di</strong> aspirazione meccanica me<strong>di</strong>ante canna autonoma, dì almeno cm. 12 <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>ametro e sfociante liberamente sul tetto.<br />
L 'impianto dì ventilazione forzata dovrà assicurare un ricambio <strong>di</strong> aria me<strong>di</strong>o orario non<br />
inferiore a 5 volte la cubatura degli ambienti stessi. Le pareti <strong>di</strong>visorie delle latrine da altri<br />
locali, non devono avere spessore inferiore a mt. 0,12.<br />
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