regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo
regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo
regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
CAPO -VIII<br />
E<strong>di</strong>fici per uso collettivo e <strong>di</strong> carattere pubblico<br />
Art. 185 - Sono considerati come oggetto del presente capo tutti gli e<strong>di</strong>fici a<strong>di</strong>biti totalmente<br />
o parzialmente ad alberghi, 'pensioni, dormitori, uffici, luoghi <strong>di</strong> riunione o svago, istituti<br />
sanitari, istituti <strong>di</strong> istruzione, impianti sportivi ed in genere tutti quei locali nei quali si svolge<br />
un'attività temporanea o permanente <strong>di</strong> carattere sociale.<br />
Art. 186 - Gli alberghi, le pensioni e le locande devono rispondere ai requisiti igienici stabiliti<br />
dal R.D. 24.5.1925 n.1102, mo<strong>di</strong>ficato dal D.P.R. 30.12.1970 n. 1437, insieme con le altre<br />
caratteristiche dell'allegato' al R.D. L.5.9.1938 n. 1729.<br />
Inoltre:<br />
a) tutte le stanze devono essere ventilate me<strong>di</strong>ante finestre con rapporto regolamentare fra<br />
superficie finestrata e pavimento;<br />
b) i locali ad uso comune, soprattutto quelli destinati a servizio <strong>di</strong> ristorante o <strong>di</strong> refezione in<br />
genere; devono risultare illuminati e ventilati ai sensi del presente <strong>regolamento</strong>;<br />
c) qualora le latrine ed i bagni siano annessi a singole camere, è consentita la illuminazione<br />
artificiale e l'aerazione forzata me<strong>di</strong>ante idonea apparecchiatura meccanica.<br />
d) nella sistemazione dei servizi <strong>di</strong> cucina, lavanderia, stireria, guardaroba, <strong>di</strong>spensa.<br />
magazzini, frigoriferi e simili, deve porsi particolare riguardo agli impianti <strong>di</strong> illuminazione<br />
e ventilazione ed alla <strong>di</strong>stribuzione dei servizi igienici.<br />
Art. 187 - I locali da destinarsi ad alloggio <strong>di</strong> estranei nelle case private (affittacamere)<br />
devono avere superficie non inferiore a mq. 8 per letto, con una cubatura ai mc. 24 per<br />
persona.<br />
Nell'interno dell'appartamento devono esservi, accessibili agli ospiti, un lavabo con acqua<br />
potabile ed una latrina, possibilmente con bagno o doccia.<br />
Art. 188 - I dormitori collettivi ovunque installati (asili notturni, alberghi per la gioventù,<br />
dormitori <strong>di</strong> fortuna per speciali ricorrenze o avvenimenti) devono avere:<br />
a) una superficie minima <strong>di</strong> mq. 6 per convivente, aumentata a mq. 8 se si impiegano letti<br />
biposto; ed una cubatura minima <strong>di</strong> mc. 20 per persona;<br />
b) una sala <strong>di</strong> spogliatoio e fardelleria facilmente <strong>di</strong>sinfettabile;<br />
c) una batteria <strong>di</strong> latrine e lavabi con una latrina ed un lavabo per ogni <strong>di</strong>eci posti, <strong>di</strong>visi per<br />
uomo e donne;<br />
d) un impianto <strong>di</strong> bagni e docce con una installazione per ogni venti posti.<br />
Art. 189 - I locali a<strong>di</strong>biti ad ufficio devono essere regolarmente illuminati e ventilati,<br />
provvisti anche <strong>di</strong> adeguato impianto <strong>di</strong> illuminazione artificiale e <strong>di</strong> una latrina con lavabo<br />
ogni quin<strong>di</strong>ci persone.<br />
Devono avere a <strong>di</strong>sposizione un rubinetto <strong>di</strong> acqua potabile.<br />
Negli uffici destinati a più <strong>di</strong> venti impiegati, deve esservi un locale a<strong>di</strong>bito a spogliatoio<br />
facilmente accessibile e ventilato.<br />
Art. 190 - I luoghi <strong>di</strong> riunione e <strong>di</strong> svago che non siano sotto il controllo della Commissione<br />
Provinciale <strong>di</strong> Vigilanza sui locali <strong>di</strong> pubblico spettacolo, devono corrispondere alle seguenti<br />
norme:<br />
27