regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo
regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo
regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Art. 156- I pozzi perdenti nei quali vengono scaricati gli effluenti delle fosse biologiche tipo<br />
Imhoff devono essere ubicati lontano dai fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemazioni che<br />
ostacolino il passaggio dell'aria nel terreno e ad almeno 50 metri dai pozzi per<br />
l'approvvigionamento <strong>di</strong> acque potabili, tenendo conto dell'andamento delle falde.<br />
Per quanto concerne la <strong>di</strong>stanza dei pozzi perdenti dai confini <strong>di</strong> proprietà si rimanda alle<br />
<strong>di</strong>sposizioni dell'Art. 889 del Co<strong>di</strong>ce Civile.<br />
La superficie perimetrale del pozzo perdente deve essere <strong>di</strong>mensionata in funzione della<br />
natura del terreno e comunque non inferiore a 4 mq. per abitante.<br />
Quando occorrono superfici <strong>di</strong>sperdenti maggiori <strong>di</strong> mq. 30 si deve prevedere la costruzione<br />
<strong>di</strong> più pozzi posti ad una <strong>di</strong>stanza minima tra i loro assi pari a quattro volte il loro <strong>di</strong>ametro.<br />
La costruzione dei pozzi perdenti è consentita quando sia accertata l'impossibilità <strong>di</strong> adottare<br />
altro sistema <strong>di</strong> smaltimento<br />
Art. 157 - Le fosse settiche o chiarificatrici non possono essere poste nel suolo coperto da<br />
fabbricato e devono <strong>di</strong>stare almeno un metro dai muri perimetrali dell'e<strong>di</strong>ficio. Devono<br />
inoltre essere munite <strong>di</strong> esalatore in<strong>di</strong>pendente dalle canne fumarie e dai pluviali.<br />
Art. 158 - E' vietato immettere nelle fosse settiche e nelle vasche chiarificatrici, acque<br />
meteoriche o <strong>di</strong> superficie.<br />
Art. 159 - La vuotatura dei pozzi neri delle fosse settiche e delle vasche <strong>di</strong> chiarificazione<br />
deve essere fatta con sistema pneumatico in modo che il travaso delle materie luride avvenga<br />
per aspirazione <strong>di</strong>retta, senza manipolazione alcuna nè <strong>di</strong>spersione o esalazione. Altri<br />
meto<strong>di</strong> basati su principi <strong>di</strong>versi, e l'idoneità dei mezzi sia <strong>di</strong> spurgo che <strong>di</strong> trasporto sono<br />
soggetti alla approvazione dell’Amministrazione Comunale che la concederà su parere<br />
dell'Ufficiale SanitarIo.<br />
La vuotatura può essere fatta solo dalle ore 22 alle 5 nei mesi dall'Aprile al Settembre e dalle<br />
ore 20 alle 6 nei mesi dall'Ottobre al Marzo.<br />
23