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regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo

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Gli artt. dal n. 378 al n.390 sono stati SOPPRESSI<br />

CAPO I<br />

Servizio necroscopico e trasporto <strong>di</strong> salme<br />

TITOLO V<br />

POLIZIA MORTUARIA<br />

Art. 391 - I me<strong>di</strong>ci chirurghi, in ogni caso <strong>di</strong> morte <strong>di</strong> persona da essi assistita, debbono<br />

comunicare all'Ufficiale <strong>di</strong> Stato Civile - entro 24 ore dal decesso - Ia malattia che a loro<br />

giu<strong>di</strong>zio ne sarebbe stata la causa.<br />

La denuncia va fatta. sugli appositi moduli forniti gratuitamènte dal <strong>Comune</strong> ed in<strong>di</strong>cando la<br />

causa del decesso con la terminologia prescritta dall’ Istituto Centrale <strong>di</strong> Statistica.<br />

In caso <strong>di</strong> decesso senza assistenza me<strong>di</strong>ca, la denuncia del la presunta causa <strong>di</strong> morte viene<br />

fatta dal me<strong>di</strong>co necroscopo.<br />

L'obbligo della denuncia <strong>di</strong> morte è estesa anche, per i nati-morti e per i feti ,espulsi morti,<br />

dopo il 4° mese <strong>di</strong> gestazione.<br />

Art. 392 - Le persone che vengono a morte in luogo pubblico e senza assistenza me<strong>di</strong>ca e<br />

quelle per le quali non sia possibile accertare la morte, sono trasportate alla camera mortuaria<br />

del cimitero per essere sottoposte all'osservazione ed al riscontro <strong>di</strong>agnostico ai sensi dell'art.<br />

34 del <strong>regolamento</strong> <strong>di</strong> polizia mortuaria del 1942. L'obbligo <strong>di</strong> denunciare la causa <strong>di</strong> morte<br />

compete anche ai me<strong>di</strong>ci incaricati dall'Autorità Giu<strong>di</strong>ziaria <strong>di</strong> eseguire autopsie o riscontri<br />

<strong>di</strong>agnostici.<br />

Art.393- Se la morte risulta determinata da malattia infettiva soggetta a denuncia, deve<br />

esserne data notizia, per iscritto, all'ufficiale Sanitario.<br />

Art. 394 - I me<strong>di</strong>ci che hanno proceduto all' amputazione <strong>di</strong> membra devono informare, per<br />

iscritto l'Ufficio funerario che provvede per il trasporto ed il seppellimento delle parti<br />

amputate.<br />

Art. 395 - Il periodo <strong>di</strong> osservazione è <strong>di</strong>retto ad accertare i segni della morte e si svolge nella<br />

<strong>di</strong>mora ove è avvenuto il decesso quando ciò non può dar luogo ad inconvenienti o danni<br />

igienici per coloro che assistono o per le persone che <strong>di</strong>morino in prossimità.<br />

In caso <strong>di</strong>verso l'UfficIale Sanitario <strong>di</strong>spone il trasporto della salma nella camera <strong>di</strong> deposito<br />

del cimitero. Per il periodo <strong>di</strong> osservazione - che dura 24 ore dal momento del presunto<br />

decesso - si richiamano le norme degli art. 7 - 8 - 9 - 10 del <strong>regolamento</strong> <strong>di</strong> polizia mortuaria<br />

del 1942.<br />

Quando con<strong>di</strong>zioni igieniche non si oppongono, l'Ufficiale Sanitario può consentire <strong>di</strong><br />

prolungare detto periodo, prescrivendo le cautele che riterrà necessarie.<br />

Art. 396 - L'osservazione delle salme deve essere fatta in locali non fred<strong>di</strong>, ma dove la<br />

temperatura non sia innalzata in maniera abnorme e dove la circolazione dell'aria sia<br />

opportunamente attivata per evitare accumulo <strong>di</strong> gas e <strong>di</strong> odori acuti o molesti. A queste<br />

con<strong>di</strong>zioni devono rispondere anche i <strong>di</strong>spositivi adottati per le onoranze, come<br />

illuminazione, camere ardenti, accumulo <strong>di</strong> omaggi floreali e simili. Presso gli istituti dì cura<br />

o <strong>di</strong> ricovero, presso collegi, convitti, educandati e comunque presso tutte quelle comunità in<br />

cui vi sono dormitori in comune, deve essere <strong>di</strong>sponibile un locale <strong>di</strong> osservazione per i<br />

cadaveri delle persone che vi decedessero.<br />

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