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regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo

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CAPO VI<br />

Pane - Pasta - Sfarinati<br />

Art. 321 - La ven<strong>di</strong>ta al pubblico <strong>di</strong> pane, pasta e sfarinati può essere fatta solo nei<br />

negozi autorizzati a norma delle vigenti leggi in materia.<br />

Art. 322 - Il pane deve essere conservato al riparo della polvere e fuori del contatto<br />

degli acquirenti, ma, comunque, in modo visibile agli stessi in appositi scaffali, scansie o<br />

vetrine sempre perfettamente puliti e con tanti scomparti o recipienti quanti sono i tipi <strong>di</strong><br />

pane posti in ven<strong>di</strong>ta.<br />

I <strong>di</strong>fferenti tipi <strong>di</strong> pane posti in ven<strong>di</strong>ta devono essere identificati con apposito cartello<br />

recante le in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> legge.<br />

Art. 323 – Quando il pane è venduto promiscuamente con altri generi, gli scaffali, le<br />

scansie e le vetrine usate per il pane non devono essere a<strong>di</strong>biti ad altri usi e devono essere<br />

separati e <strong>di</strong>stinti da quelli degli altri generi.<br />

Il pane deve essere pesato in bilance apposite oppure avvolto in adatto involucro.<br />

L’eventuale sezionamento del pane deve avvenire su piano <strong>di</strong> lavoro e con utensili ad uso<br />

esclusivo.<br />

Art. 324 - I ven<strong>di</strong>tori devono <strong>di</strong>stribuire il pane con le mani pulite.<br />

Il pane deve essere maneggiato con pinze a molla ogni qualvolta sia fatto dal ven<strong>di</strong>tore<br />

anche il servizio <strong>di</strong> cassa e <strong>di</strong> cambio delle monete o ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> altri generi che imbrattano<br />

le mani.<br />

Art. 325 - Gli automezzi utilizzati per il trasporto del pane e <strong>di</strong> altri prodotti da forno<br />

non confezionati dal luogo <strong>di</strong> lavorazione agli esercizi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, ai pubblici esercizi e alle<br />

comunità devono rispondere ai requisiti <strong>di</strong> cui all’art. 43 del DPR 327/80 ed all’allegato<br />

del DL.vo 155/97 in quanto applicabili, e devono essere muniti <strong>di</strong> idonea separazione<br />

dall’abitacolo <strong>di</strong> guida.<br />

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