regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo
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Art. 350 – La pasticceria, i dolciumi, lo zucchero, i panini, i tramezzini, toast e simili devono<br />
essere protetti dal contatto del pubblico, dalla polvere e dagli insetti, conservati, a seconda<br />
del tipo <strong>di</strong> alimento, in contenitori oppure in vetrine refrigerate, presi obbligatoriamente con<br />
pinze o altro materiale idoneo.<br />
Art. 351.- Soppresso<br />
Art. 352 - Soppresso<br />
Art. 353 - Soppresso<br />
Art. 354 - I locali per la ven<strong>di</strong>ta al pubblico <strong>di</strong> vino, birra o liquori da asportarsi devono<br />
avere le caratteristiche stabilite per i negozi e devono essere dotati <strong>di</strong> un retro o <strong>di</strong> una<br />
cantina, aventi almeno i requisiti igienici previsti per i magazzini dei generi alimentari (art.<br />
278 ) ove possa essere effettuato il riempimento delle bottiglie e dei fiaschi ed ove devono<br />
essere <strong>di</strong>sponibili, in un reparto a sè stante, mezzi idonei per la pulizia <strong>di</strong> tutti i recipienti,<br />
compreso adeguato lavello.<br />
CAPO IX<br />
Ristoranti Mense<br />
Art. 355 - Gli esercizi <strong>di</strong> ristorante e simili (rientranti nella tipologia a) dell’art. 5 L 287/91)<br />
e le mense collettive devono avere i locali <strong>di</strong> cucina, <strong>di</strong>spensa ed acquaio <strong>di</strong>stinti da quelli<br />
dove sono sistemate le tavole per la consumazione dei pasti.<br />
Nella cucina deve esservi spazio sufficiente alla preparazione dei cibi in<strong>di</strong>pendente dalla zona<br />
degli apparecchi <strong>di</strong> cottura.<br />
Le <strong>di</strong>mensioni minime della zona <strong>di</strong> cucina non devono essere inferiori a mq. 15 per una<br />
presenza massima contemporanea <strong>di</strong> 40 avventori e devono essere aumentate<br />
convenientemente in relazione alla capacità ricettiva dell'esercizio, in<strong>di</strong>cativamente <strong>di</strong> 0,2 mq<br />
per avventore.<br />
Art. 356 - I requisiti previsti per le cucine e gli altri locali accessori sono quelli previsti agli<br />
artt. 276 – 277 – 278.<br />
Inoltre, nella cucina i piani <strong>di</strong> lavoro devono essere in numero sufficiente e preferibilmente<br />
sud<strong>di</strong>visi per le varie tipologie <strong>di</strong> alimenti (carni rosse, bianche, selvaggina, ortofrutta,<br />
preparazioni gastronomiche ecc.),; in ogni caso, devono essere evitati gli incroci “sporco-<br />
pulito” e l’uso contemporaneo delle attrezzature né senza preventiva sanificazione tra<br />
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