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regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo

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CAPO VII<br />

Raccolta, trasporto e smaltimento delle immon<strong>di</strong>zie solide<br />

Art. 160 - E' proibito scuotere o battere dalle finestre e balconi verso strada tappeti,<br />

soppedanei, stuoie ed effetti letterecci, domestici e personali in genere.<br />

E' anche proibita la battitura suddetta sui pianerottoli delle scale e verso i cavedì, e potrà<br />

essere proibita a giu<strong>di</strong>zio del Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, da finestre, da balconi ed<br />

in località ove possa tornare <strong>di</strong> pregiu<strong>di</strong>zio. alla salute delle persone. L'operazione stessa<br />

quando eseguita nei cortili da finestre e balconi, deve effettuarsi non prima delle otto e non<br />

oltre le <strong>di</strong>eci.<br />

Art 161- Lo spazzamento dei locali pubblici e privati, dei cortili, delle strade, deve sempre<br />

essere fatto in modo da impe<strong>di</strong>re il sollevarsi della polvere o comunque il <strong>di</strong>ffondersi <strong>di</strong> essa<br />

can molestia e danno dei passanti e dei vicini.<br />

Art. 162 - E' vietato conservare nell'interno delle abitazioni e nei locali <strong>di</strong> lavoro o <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta<br />

anche in adatta pattumiera i rifiuti soli<strong>di</strong> urbani (immon<strong>di</strong>zie domestiche e simili) per un<br />

termine superiore alle 24 ore, salvo speciali deroghe da concedersi dall'Autorità Sanitaria.<br />

Le immon<strong>di</strong>zie comunque raccolte dall'interno delle abitazioni, delle scale, corridoi, an<strong>di</strong>ti e<br />

locali in uso ed agli accessi tanto comuni quanto riservati, devono essere -a cura degli<br />

abitanti- <strong>di</strong>rettamente conferite senza <strong>di</strong>spersione nel luogo <strong>di</strong> raccolta a ciò destinato.<br />

Art. 163 - In ogni e<strong>di</strong>ficio tanto destinato ad abitazione quanto a magazzino, bottega, opificio,<br />

deposito e simili, deve essere, a cura della proprietà e con l'approvazione dell'Autorità<br />

Sanitaria, pre<strong>di</strong>sposta un'area o un ambiente nel quale saranno collocati recipienti mobili atti<br />

a raccogliere le immon<strong>di</strong>zie conferitevi o convogliate ai sensi del precedente articolo. Tale<br />

luogo <strong>di</strong> deposito deve essere ubicato in modo da consentire la facile e sollecita asportazione<br />

dei recipienti contenenti i rifiuti stessi da parte degli incaricati del servizio <strong>di</strong> rimozione.<br />

Art. 164 - I recipienti od i sacchi a perdere destinati a raccogliere le immon<strong>di</strong>zie, debbono<br />

essere della foggia o tipo prescritti dall'Amministrazione Comunale, che ne stabilisce pure il<br />

numero occorrente per ciascun stabile.<br />

Art. 165 Quando i recipienti <strong>di</strong> raccolta sono collocati in luogo chiuso, questo deve avere<br />

<strong>di</strong>mensioni sufficienti per l’agevole maneggio dei contenitori, comunicazione <strong>di</strong>retta con<br />

l'esterno, pavimento impermeabile ed unito e pareti lavabili a tutta altezza.<br />

Art. 166 - Ogni e<strong>di</strong>ficio deve avere una idonea area <strong>di</strong> raccolta, delimitata con platea<br />

impermeabile per il conferimento dei contenitori dei rifiuti soli<strong>di</strong>. Tale area deve essere<br />

accessibile ai mezzi manuali <strong>di</strong> raccolta e mantenuta in igieniche con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> esercizio a<br />

cura dello utente.<br />

Art. 167 - I titolari degli stabilimenti per la produzione, lavorazione e <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong><br />

sostanze alimentari, ivi comprese le osterie, trattorie, alberghi e ristoranti <strong>di</strong> ogni qualità e<br />

categoria, nonchè gli esercizi nei quali si vendono generi alimentari capaci <strong>di</strong> dare residui<br />

putrescibili, devono provvedere alla conservazione dei rifiuti soli<strong>di</strong> prodotti, in appositi<br />

recipienti o sacchi a perdere <strong>di</strong> particolare spessore, <strong>di</strong>stinti da quelli del casamento nel quale<br />

hanno sede.<br />

Art. 168 - Le pattumiere ed i recipienti comunque impiegati per la raccolta domestica delle<br />

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