19.06.2013 Views

regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo

regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo

regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Art. 270 - I fogli <strong>di</strong> carta o <strong>di</strong> altro materiale destinato a venire a contatto <strong>di</strong>retto con gli<br />

alimenti, oltre alle norme previste dalle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge, devono essere tenuti protetti<br />

dalla polvere e da contatti <strong>di</strong> qualsiasi specie ed usati singolarmente, man mano che se ne<br />

presenti la necessità <strong>di</strong> impiego.<br />

Art. 271 - Le merci e derrate alimentari che si impiegano senza cottura, sbucciatura; o da<br />

consumarsi normalmente senza previsto lavaggio, devono essere, al fine <strong>di</strong> evitare ogni<br />

contatto delle merci stesse con le mani, preparate e <strong>di</strong>stribuite con pinze, palette, forchette,<br />

cucchiai, ecc., a seconda dei casi. E’ fatto sempre <strong>di</strong>vieto agli acquirenti <strong>di</strong> toccare e<br />

scegliere le merci con le mani; potrà essere consentito, relativamente all’ortofrutta, con l’uso<br />

<strong>di</strong> guanti monouso messi a <strong>di</strong>sposizione dall’esercente.<br />

Art. 272 - Agli incaricati del maneggio <strong>di</strong> moneta o carta monetaria è vietato <strong>di</strong> attendere<br />

promiscuamente anche alla ven<strong>di</strong>ta, se non ottemperando alle norme dell'articolo precedente.<br />

Art. 273 - Soppresso<br />

Art. 274 - Negli spacci cooperativi, nei bazar alimentari, nei supermercati e comunque<br />

negli altri negozi nei quali può effettuarsi la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> generi tra loro molto <strong>di</strong>versi per natura<br />

(per es. generi <strong>di</strong> salumeria con generi <strong>di</strong> panetteria) o che possono impartire odore e sapore<br />

agli altri alimenti (per es. droghe. petroli. saponi ecc con generi alimentari) queste <strong>di</strong>verse<br />

sostanze devono essere tenute o commerciate in reparti tra loro ben <strong>di</strong>stinti, usando<br />

scaffalature, attrezzature, banchi appositi.<br />

Art. 275 - Nei negozi <strong>di</strong> prodotti alimentari è vietato vendere sostanze corrosive caustiche<br />

ed infiammabili se non in confezioni originali chiuse e che non richiedano operazioni <strong>di</strong><br />

travaso.<br />

42

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!