19.06.2013 Views

regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo

regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo

regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

iconosciuto idoneo dal l'Ufficiale Sanitario e devono essere lontani da cause <strong>di</strong> insalubrità o<br />

<strong>di</strong> insu<strong>di</strong>ciamento. Essi devono avere uno spazio interno sufficiente per raccogliere oltre al<br />

ven<strong>di</strong>tore anche i recipienti in cui i generi in ven<strong>di</strong>ta vanno costantemente custo<strong>di</strong>ti e protetti<br />

da cause <strong>di</strong> inquinamento e <strong>di</strong> insu<strong>di</strong>ciamento. I chioschi devono avere pavimenti <strong>di</strong> materiale<br />

impermeabile unito e compatto e pareti lavabili. Devono possedere almeno una mensola <strong>di</strong><br />

materiale impermeabile, lavabile e inossidabile compatto ed unito, per le operazioni <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>stribuzione, conta, pesatura o mescita dei generi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta. La frutta e la verdura vanno<br />

tenute in cestelli possibilmente metallici sollevati dal pavimento. I biscotti ed i dolciumi<br />

vanno sempre tenuti in appositi recipienti chiusi. E' proibito tenere esposta la merce<br />

all'esterno dei chioschi.<br />

Art. 288 - Nell'ambito del territorio è inoltre permesso il commercio ambulante girovago<br />

esclusivamente nei seguenti generi alimentari:<br />

a) frutta e verdura - esclusi i funghi e i tartufi;<br />

b) bevande analcooliche non preparate estemporaneamente, ma contenute nelle<br />

bottigliette originali da aprirsi al momento della richiesta è da mescersi in bicchieri <strong>di</strong> carta o<br />

simili, non soggetti comunque a reimpiego;<br />

c) biscotti e dolciumi (esclusa la pasticceria fresca) da vendersi solo negli involucri<br />

originali;<br />

d) gelati preconfezionati chiusi in involucro originale, recante l'in<strong>di</strong>cazione della <strong>di</strong>tta<br />

produttrice e sua sede;<br />

e) pesce salato ed affumicato;<br />

prodotti alimentari conservati in recipienti originali.<br />

I mezzi <strong>di</strong> trasporto della frutta e della verdura e del pesce salato ed affumicato devono essere<br />

riconosciuti idonei dall'Ufficiale Sanitario e devono essere tenuti sempre in buone con<strong>di</strong>zioni<br />

<strong>di</strong> pulizia.<br />

Sul mezzo <strong>di</strong> trasporto i predetti generi devono essere tenuti nelle loro confezioni originali. Il<br />

pesce salato ed affumicato va prelevato con idoneo strumento metallico Le bilance vanno<br />

tenute in apposito spazio e non sopra la merce; la carta da avvolgere, va custo<strong>di</strong>ta in apposito<br />

contenitore. Sul mezzo ai trasporto va tenuto un recipiente per i rifiuti.<br />

Art. 289 - La ven<strong>di</strong>ta ambulante girovaga delle bevande analcooliche, dei biscotti e panini<br />

preconfezionati e dei dolciumi (esclusa la pasticceria fresca) è permessa solo in occasioni <strong>di</strong><br />

fiere, mercati o presso-teatri o cinematografi o luoghi <strong>di</strong> riunione. Il trasporto <strong>di</strong> detti generi<br />

deve essere eseguito esclusivamente con appositi mezzi portatili, lavabili e non suscettibili <strong>di</strong><br />

insu<strong>di</strong>ciamento. Con detti apparecchi portatili e nelle predette occasioni possono vendersi<br />

anche i gelati preconfezionati e la frutta cotta o caramellata ed il castagnaccio da consegnare<br />

ai clienti, in razioni avvolte in carta pulita<br />

Art. 290 - Tutti coloro che effettuano la ven<strong>di</strong>ta ai generi alimentari fuori dai negozi<br />

ambulanti o a posto fisso) devono <strong>di</strong>mostrare dl possedere i locali <strong>di</strong> deposito, preparazione,<br />

o cottura dei generi che vendono, convenientemente attrezzati ed aventi le caratteristiche<br />

stabilite dal presente Regolamento, o acquistati presso laboratori convenientemente attrezzati.<br />

50

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!