regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo
regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo
regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Comune</strong> o nelle cappelle o nelle tombe sotterranee costruiti dai privati. Anche i resti ossei<br />
possono essere tumulati in apposite celle ossario.<br />
Per le costruzioni delle cappelle o delle tombe sotterranee a più piani sovrapposti, gli<br />
interessati devono presentare al Sindaco regolare domanda corredata dai progetti esecutivi in<br />
pianta ed in sezione, con l'in<strong>di</strong>cazione del materiali da usare e delle iscrizioni da scolpirsi o<br />
da applicarsi ed ai <strong>di</strong>segni <strong>di</strong> prospetti e dei particolari ornamentali.<br />
Il Sindaco, su parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario e della Commissione E<strong>di</strong>lizia, ne<br />
autorizza la costruzione. Il Custode deve curare che i lavori non inizino prima <strong>di</strong> essere<br />
autorizzati e che, prima del loro uso, le cappelle e le tombe sotterranee a più piani sovrapposti<br />
siano riconosciuti regolamentari dall'Ufficio funerario e dall'Ufficiale Sanitario.<br />
Art. 418 Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro. Ogni feretro deve essere<br />
collocato in un loculo o tombino separato costruiti con buona opera muraria, intonacati<br />
all'interno con cemento lisciato, aventi spigoli ed angoli arrotondati e chiusi ermeticamente<br />
con muratura e lastre <strong>di</strong> pietra naturale od artificiale . I tombini ed i loculi possono essere a<br />
più piani sovrapposti. In tal caso essi devono corrispondere ad un vestibolo in muratura<br />
aperto all'esterno e con possibilità <strong>di</strong> esservi aperto, attraverso al quale si possa accedere ad<br />
ognuno <strong>di</strong> loro senza manomettere i loculi soprastanti o quelli vicini, o, se trattasi <strong>di</strong> tombe<br />
sotterranee, i viali del cimitero i quali possono essere manomessi solo per l'or<strong>di</strong>naria<br />
manutenzione o per le riparazioni della tombinatura. Lo spessore delle pareti tanto dei loculi,<br />
dei colombari che delle cappelle <strong>di</strong> famiglia, quanto dei tombini o dei loculi delle sepolture<br />
sotterranee ad uno o più piani sovrapposti, deve essere, se <strong>di</strong> muratura, <strong>di</strong> almeno 40 cm. a<br />
meno che non si impieghino lastre <strong>di</strong> pietra compatta e non si costruiscano in cemento armato<br />
In tal caso, lo spessore delle pareti e delle solette non deve essere inferiore a cm. 10 e devono<br />
essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile ai liqui<strong>di</strong> ed ai gas.<br />
I cassoni <strong>di</strong> cemento prefabbricato sono consentiti, per la tumulazione, solo quando hanno le<br />
pareti, il fondo ed il coperchio <strong>di</strong> almeno cm. 10 <strong>di</strong> spessore.<br />
Art. 419 - Le esumazioni sono or<strong>di</strong>narie e straor<strong>di</strong>narie. Le prime si eseguono dopo trascorso<br />
un decennio dalla inumazione nelle fosse dei campi comuni e nelle sepolture private, alla<br />
scadenza della concessione. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni<br />
or<strong>di</strong>narie vengono <strong>di</strong>ligentemente raccolte e depositate nello ossario comune. Gli avanzi degli<br />
indumenti, delle casse ecc., devono essere inceneriti nell'interno del cimitero. Le esumazioni<br />
or<strong>di</strong>narie vengono regolate dal custode ed eseguite sotto la sua sorveglianza.<br />
Art. 420 - Le esumazioni straor<strong>di</strong>narie si effettuano, qualunque sia il tempo trascorso dalla<br />
inumazione, per or<strong>di</strong>ne dell'Autorità Giu<strong>di</strong>ziaria o per autorizzazione del Sindaco, e su parere<br />
favorevole dell'Ufficiale Sanitario. Dette esumazioni devono aver luogo alla presenza<br />
dell'Ufficiale Sanitario e del custode. Le esumazioni straor<strong>di</strong>narie <strong>di</strong> salme, salvo i casi<br />
or<strong>di</strong>nati dall'Autorità Giu<strong>di</strong>ziaria, non possono essere eseguite nel periodo dal primo maggio<br />
al 30 settembre.<br />
Art. 421 - Le extumulazioni <strong>di</strong> feretri sono solo straor<strong>di</strong>narie e possono avvenire in<br />
qualunque periodo dell'anno, a richiesta dei parenti e su parere favorevole e con l’assistenza<br />
dell'Ufficiale Sanitario.<br />
Art.422 - Per ogni operazione <strong>di</strong> esumazione o <strong>di</strong> extumulazione straor<strong>di</strong>naria deve essere<br />
redatto un processo verbale in duplice copia <strong>di</strong> cui, una viene trattenuta dal custode del<br />
cimitero e l'altra conservata in <strong>Comune</strong>. Nel processo verbale vengono precisate le generalità<br />
del defunto, la data ed il luogo <strong>di</strong> inumazione o <strong>di</strong> tumulazione, le operazioni eseguite e le<br />
prescrizioni dell'Ufficiale Sanitario.<br />
Art.423 - Il custode del cimitero, oltre a <strong>di</strong>simpegnare le mansioni già precisate nel presente<br />
Regolamento ed i compiti prescrittigli dall'art. 45 del Regolamento <strong>di</strong> Polizia mortuaria del<br />
1942, deve:<br />
74