regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo
regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo
regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Art. 405 - Qualora il feretro non si trovi presso la <strong>di</strong>mora del defunto, ed i parenti intendono<br />
trasportarvelo o intendano, trasferirlo in altro luogo scelto per svolgervi particolari onoranze,<br />
l'Ufficia1e Sanitario può consentire tali trasferimenti da effettuarsi due ore prima dei funerali.<br />
Art. 406 - L'orario del trasporto è fissato dall'Ufficio funerario secondo l'or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong><br />
presentazione delle denunce <strong>di</strong> morte ed in base alle esigenze del servizio. I carri devono<br />
trovarsi sul luogo almeno <strong>di</strong>eci minuti prima dell'ora fissata per i funerali.<br />
Il percorso del corteo funebre è stabilito dall'Ufficio funerario in base alle <strong>di</strong>sposizioni del<br />
Sindaco.<br />
Art. 407 - Le salme <strong>di</strong> persone morte per malattia infettiva, quando non sono <strong>di</strong>sposte in<br />
feretro metallico a doppia cassa, devono essere trasportate <strong>di</strong>rettamente e senza sosta alcuna,<br />
al cimitero.<br />
Art. 408 - L'incaricato del trasporto <strong>di</strong> una salma deve essere munito dell'apposita<br />
autorizzazione del Sindaco che va consegnata al Custode del Cimitero <strong>di</strong> destinazione.<br />
Art. 409 - Al Cimitero, i feretri sono presi in consegna dal Custode il quale, dopo aver<br />
controllato che essi hanno le caratteristiche stabilite per la sepoltura cui sono destinati,<br />
provvede al loro seppellimento<br />
Eccezionalmente possono essere depositate nella camera mortuaria per un periodo <strong>di</strong> tempo<br />
non superiore alle 24 ore. I feretri a doppia cassa, che vanno inumati devono essere<br />
convenientemente finestrati prima <strong>di</strong> deporli nella fossa.<br />
Art. 410 - Il trasporto <strong>di</strong> salme fuori <strong>Comune</strong> o all'estero è autorizzato rispettivamente dal<br />
Sindaco o dal Me<strong>di</strong>co Provinciale, in base alla <strong>di</strong>chiarazione dell'Ufficiale sanitario attestante<br />
che sono state osservate le <strong>di</strong>sposizioni stabilite per tali trasporti dal vigente <strong>regolamento</strong> <strong>di</strong><br />
polizia mortuaria.<br />
Art. 411 - Analoga autorizzazione occorre per il trasporto <strong>di</strong> resti ossei che devono essere<br />
raccolti in apposite cassette.<br />
I resti ossei devono essere trasportati <strong>di</strong>rettamente al Cimitero ai destinazione.<br />
Art. 412 - I feretri provenienti da altri comuni o dall'estero, salvo <strong>di</strong>versa autorizzazione da<br />
concedersi, <strong>di</strong> volta in volta, dal Sindaco, su parere favorevole dell’Ufficiale Sanitario,<br />
devono essere trasportati <strong>di</strong>rettamente al Cimitero.<br />
Il Custode ritira i documenti prescritti e li recapita all'Ufficiale <strong>di</strong> Stato Civile.<br />
In nessun caso i feretri possono essere aperti, salvo che per <strong>di</strong>sposizione dell'Autorità<br />
Giu<strong>di</strong>ziaria.<br />
CAPO II<br />
Servizi cimiteriali<br />
Art. 413 - L'Ufficiale Sanitario vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e dei luoghi<br />
72