regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo
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Art. 328 - E’ consentita la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> pane ottenuto me<strong>di</strong>ante completamento <strong>di</strong> cottura da<br />
pane parzialmente cotto, surgelato o non surgelato, alle seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />
1) i locali o zone e le attrezzature utilizzate per il completamento della cottura devono essere<br />
autorizzati ai sensi dell’art. 2 della L 283/62;<br />
2) il pane così ottenuto deve essere posto in ven<strong>di</strong>ta in comparti separati dal pane fresco;<br />
3) il pane così ottenuto deve essere preconfezionato, etichettato come previsto dal DL.vo<br />
109/92, con l’aggiunta dell’in<strong>di</strong>cazione “ottenuto da pane parzialmente cotto surgelato” o<br />
“ ottenuto da pane parzialmente cotto” a seconda dei casi.<br />
Art. 329 – Il pane grattugiato può essere posto in ven<strong>di</strong>ta solo se in confezione originale,<br />
sigillata e regolarmente etichettata, oppure preparato estemporaneamente a richiesta del<br />
cliente.<br />
Non è consentito l’uso per la preparazione del pane grattugiato <strong>di</strong> pane ammuffito o<br />
irranci<strong>di</strong>to.<br />
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