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regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo

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sottotetto il rapporto <strong>di</strong> 1/8 dovrà essere garantito da pareti finestrate apribili verticalmente<br />

(tipo abbaini) nella misura minima <strong>di</strong> almeno il 50% del necessario. La restante parte potrà<br />

essere assicurata da lucernari.<br />

Ogni alloggio, superiore ai 50 mq. <strong>di</strong> superficie utile, dovrà avere, <strong>di</strong> norma, riscontro d’<br />

aria affacciandosi almeno su due fronti <strong>di</strong>versamente orientate oppure - in presenza <strong>di</strong><br />

particolari vincoli architettonici e/o urbanistici o <strong>di</strong> motivate esigenze tecniche o strutturali –<br />

si potranno utilizzare soluzioni alternative volte a favorire il ricambio d’aria nonché la<br />

circolazione dell’aria interna (ad es. installazione <strong>di</strong> un idoneo impianto aeraulico),<br />

comunque certificate da stu<strong>di</strong> e prove scientifiche, da concordare volta per volta con il<br />

Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL competente.”<br />

Art. 123 – L’altezza minima interna utile dei locali a<strong>di</strong>biti ad abitazione è fissata in metri<br />

2,70 riducibili a metri 2,40 per i corridoi, i <strong>di</strong>simpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i<br />

ripostigli. La stessa altezza è fissata per i magazzini non commerciali depositi <strong>di</strong> attrezzi<br />

agricoli ecc…;. se destinati ad autorimesse fino a 9 posti auto l’altezza è fissata in metri 2, a<br />

mt.2,40 se destinati ad autorimesse oltre a 9 posti auto ed a mt.3,00 se destinati a laboratori <strong>di</strong><br />

tipo artigianale e simili nonché ad uso negozio e simili.<br />

I locali <strong>di</strong> sottotetto potranno essere a<strong>di</strong>biti ad abitazione,ed in tal caso la loro superficie sarà<br />

computata nell’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria (UF)<br />

Art. 124- Ai fini del presente <strong>regolamento</strong> è definita “soppalco” la superficie ottenuta<br />

me<strong>di</strong>ante l’interposizione parziale <strong>di</strong> una struttura orizzontale in uno spazio delimitato da<br />

pareti quanto la superficie soprastante e quella sottostante alla struttura menzionata non<br />

vengono chiuse per ricavarne nuovi vani; la superficie netta del soppalco, anche se <strong>di</strong>stribuita<br />

su più livelli, non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavata.<br />

2-La realizzazione del soppalco è:<br />

a) soggetta alle or<strong>di</strong>narie procedure autorizzative;<br />

b) consentita nel rispetto dei requisiti <strong>di</strong> illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi<br />

vigenti e, in caso <strong>di</strong> destinazione ad uso lavorativo, anche <strong>di</strong> tutte le specifiche norme che<br />

regolano l’attività esercitata.<br />

3- E’ comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:<br />

a- la parte superiore del soppalco deve essere munita <strong>di</strong> balaustra <strong>di</strong> altezza non inferiore a<br />

1,00 m.;<br />

b- l’altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve<br />

risultare non inferiore a 2,00 m.;<br />

c- l’altezza tra il pavimento del locale ed il punto più basso dell’intradosso della struttura del<br />

soppalco deve risultare non inferiore a m.2,20.<br />

4- Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani (Np) ai sensi dell’art.15; come tale non<br />

ha effetto ai fini del computo del volume (V) <strong>di</strong> cui all’art.20, anche se la superficie del suo<br />

piano <strong>di</strong> calpestio costituisce incremento della superficie utile lorda (Sul) ai sensi dell’art.18.<br />

Art. 125.- Ogni e<strong>di</strong>ficio abitato deve avere, in località opportuna che non sia la latrina o<br />

antilatrina, un acquaio, con acqua corrente potabile per ogni alloggio anche se costituito da<br />

un solo locale.<br />

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