regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo
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Art. 85 Quando i terreni sui quali non esistono fabbricati siano impiegati per pascolo, o<br />
quando sulle aree libere vengono collocate gabbie od apparecchi mobili per allevamenti, <strong>di</strong><br />
guisa che attraverso la deiezione e gli scoli si abbia <strong>di</strong>sseminazione <strong>di</strong> materiale putrescibile o<br />
nauseabondo, o possa essere inquinata la falda superficiale, oppure dal terreno stesso possa<br />
per <strong>di</strong>lavamento con acqua <strong>di</strong> pioggia essere inquinato e infestato il terreno a valle,<br />
l'Amministrazione Comunale detta le norme alle quali potrà essere consentita l'utilizzazione<br />
predetta senza danno o molestia per i terzi.<br />
Art. 86 - Lo spargimento sul suolo a scopo <strong>di</strong> concimazione <strong>di</strong> materiale fermentescibile o<br />
putrescibile <strong>di</strong> qualunque natura, è consentito purché sia effettuato osservando i tempi tecnici<br />
in modo da evitare che ne derivi danno agli abitanti delle case contermini.<br />
Art. 87 - Per l'apertura <strong>di</strong> cave <strong>di</strong> prestito o per qualunque altra forma <strong>di</strong> sfruttamento del<br />
sottosuolo che conduca a mo<strong>di</strong>ficazioni del livello delle acque sotterranee o ad affioramenti<br />
ed impaludamenti o che comunque possa dar luogo ad inquinamenti della falda idrica<br />
superficiale, è necessario la licenza <strong>di</strong> esercizio prevista dall'art.327 T.U. Leggi sanitarie.<br />
Art. 88 - L'irrigazione dei terreni, è permessa solo a con<strong>di</strong>zione che l'acqua abbia, durante<br />
l'operazione, un continuo deflusso. Sono vietate le irrigazioni dei terreni contigui alle<br />
abitazioni quando queste non sono convenientemente protette o ne può derivare umi<strong>di</strong>tà dei<br />
muri delle abitazioni stesse. I canali scorrenti in superficie ed in fregio alle abitazioni esistenti<br />
o previste dal piano regolatore,devono essere sistemati e mantenuti in maniera da evitare<br />
danni alle abitazioni, nonchè lo sviluppo <strong>di</strong> insetti. Le opere eventualmente necessarie<br />
vengono ingiunte dall'autorità <strong>comunale</strong> e comunque da questa approvata sentito l'ufficiale<br />
Sanitario.<br />
Art. 89 - Quando l’autorità <strong>comunale</strong> accerta la esecuzione <strong>di</strong> lavori ed opere che procurano<br />
ostacoli al naturale deflusso delle acque o che comunque mo<strong>di</strong>ficano il livello delle acque<br />
sotterranee in qualsiasi parte del territorio <strong>comunale</strong>, ingiunge le opere necessarie per<br />
assicurarne in modo permanente il regolare deflusso ed evitare variazioni <strong>di</strong> livello dannose.<br />
Art. 90 - Le acque meteoriche provenienti dai tetti, cortili e comunque dalla zona fabbricata,<br />
devono essere immesse in fognatura. Nel caso che essa manchi potranno essere smaltite con<br />
altro sistema riconosciuto idoneo dall'Ufficiale Sanitario. E' assolutamente vietato <strong>di</strong><br />
evacuare acque usate <strong>di</strong> qualunque tipo me<strong>di</strong>ante i pluviali o i canali <strong>di</strong> qualsiasi natura<br />
destinati alle acque piovane.<br />
Art. 91 - E' vietato lo span<strong>di</strong>mento delle acque usate <strong>di</strong> qualsiasi natura (domestica,<br />
industriale ecc.) sulla superficie dei terreni in prossimità <strong>di</strong> fabbricati o in fregio a vie e spazi<br />
pubblici.<br />
Art. 92 - Le utenze delle acque correnti nei canali devono subor<strong>di</strong>nare ogni nuova<br />
immissione alle possibilità <strong>di</strong> convogliamento delle acque anche in periodo <strong>di</strong> piena. Il fondo<br />
e le pareti dei canali devono essere tali da consentire il regolare deflusso delle acque nel<br />
periodo <strong>di</strong> magra. Le rive al bordo delle pareti dei canali devono essere mantenute sgombre<br />
da vegetazione dannosa e da depositi <strong>di</strong> qualsiasi genere, mentre dal lume dei canali deve<br />
essere perio<strong>di</strong>camente, almeno due volte all'anno, o comunque quando sia necessario,<br />
asportare il materiale fangoso e putrescibile e quanto altro possa <strong>di</strong>sturbare il deflusso delle<br />
acque o dar luogo a ristagni od a fenomeni putrefattivi. Quando i canali sono coperti devono<br />
essere dotati <strong>di</strong> pozzetti <strong>di</strong> ispezione e deve comunque essere prevista la possibilità <strong>di</strong> dragare<br />
ed espurgare i singoli tratti del canale coperto.<br />
Art. 93- Qualora per la natura e quantità delle acque convogliate nei corsi d'acqua nel centro<br />
urbano derivino danni o molestie <strong>di</strong> carattere igienico sanitario alle popolazioni, il Sindaco,<br />
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