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regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo

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Le concimaie devono essere costruite con muretto <strong>di</strong> contenimento letame (almeno su due<br />

lati) con platea <strong>di</strong> materiale impermeabile e con inclinazione verso il pozzetto <strong>di</strong> raccolta del<br />

liquame.<br />

Le <strong>di</strong>stanze come sopra specificate (ricoveri animali e concimaie) non si applicano per<br />

l’abitazione del proprietario o conduttore per la quale rimane invariato quanto stabilito al 3°<br />

comma del presente paragrafo, cioè non inferiore a m.20.<br />

Sempre nel rispetto <strong>di</strong> quanto fissato dal presente articolo alla voce “norme <strong>di</strong> intervento”<br />

nelle aree <strong>di</strong> rispetto derivanti da ricoveri animali esistenti, potranno essere realizzate nuove<br />

abitazioni, purchè a <strong>di</strong>stanza dai ricoveri stessi non inferiore <strong>di</strong> mt.20,00.<br />

Analogamente potranno essere realizzate ristrutturazioni od ampliamenti <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici<br />

residenziali esistenti all’interno dell’area <strong>di</strong> rispetto <strong>di</strong> mt.20,00.<br />

In ogni caso non è assolutamente ammessa la comunicazione <strong>di</strong>retta con locali ad uso<br />

abitazione ed è necessaria la realizzazione <strong>di</strong> un vano <strong>di</strong> collegamento completamente aperto<br />

su un lato verso l’esterno, anche se trattasi <strong>di</strong> ricoveri <strong>di</strong> animali <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni.<br />

Analogamente è ammesso l’ampliamento <strong>di</strong> allevamenti esistenti, con possibilità <strong>di</strong> riduzione<br />

non inferiore alle metà delle <strong>di</strong>stanze riportate nell’elenco <strong>di</strong> cui sopra, previo assenso scritto<br />

dei terzi compresi nella fascia <strong>di</strong> rispetto con <strong>di</strong>stacco comunque non inferiore a m.20 dagli<br />

e<strong>di</strong>fici stessi, con un limite massimo <strong>di</strong> 200 capi e relativamente alla fascia corrispondente al<br />

numero dei capi.<br />

L’ampliamento delle porcilaie dovrà rispettare in ogni caso la <strong>di</strong>stanza minima <strong>di</strong> m.200 dalle<br />

aree <strong>di</strong> P.R.G. classificate: “R”, “F”, “S2”, “P” ed “S5” e dovrà essere realizzato dal lato<br />

opposto a dette aree da salvaguardare.<br />

Per le stalle esistenti, nelle fasce <strong>di</strong> rispetto <strong>di</strong> cui al seguente comma, è ammesso<br />

l’ampliamento fino al doppio dei capi esistenti nell’azienda agricola, comunque tale da non<br />

superare i 60 capi, con esclusione dei sanati, suini e allevamenti classificati industriali, a<br />

norma delle vigenti leggi.<br />

In ogni caso le stalle o i ricoveri per allevamenti <strong>di</strong> qualsiasi specie animale devono essere<br />

ubicati ad una <strong>di</strong>stanza non inferiore a m.250 dal limite delle aree residenziali “R” <strong>di</strong> ciascun<br />

centro abitato e dalle aree classificate quali servizi “F” dal vigente P.R.G.<br />

Per quanto attiene le aree: “S2” –il verde, “P” –produttive, “S5” –servizi alle attività<br />

produttive, le <strong>di</strong>stanze predette sono fissate in m.100 nei casi generali, con un massimo <strong>di</strong><br />

m.200 per le porcilaie con più <strong>di</strong> 21 capi.<br />

Le concimaie devono essere ubicate ad una <strong>di</strong>stanza non inferiore a m.100 dal limite delle<br />

aree “R”, “F”, “S2”, “P” ed “S5”.<br />

Le presenti <strong>di</strong>sposizioni tengono conto della previsione, <strong>di</strong> apposita zona destinata agli<br />

inse<strong>di</strong>amenti <strong>di</strong> allevamenti <strong>di</strong> tipo industriale per i quali è, ovviamente, fatta salva<br />

l’applicazione delle norme previste dalla legge Merli (area P2A).<br />

(Mo<strong>di</strong>ficato con verbale <strong>di</strong> deliberazione del Consiglio Comunale seduta del 23.2.95 n.14)<br />

Art. 250 - Le acque luride delle stalle all'aperto e delle porcilaie devono essere smaltite con<br />

l'osservazione delle norme prescritte per lo svuotamento <strong>di</strong> pozzi neri. Eventuali impianti <strong>di</strong><br />

fertirrigazione devono essere riconosciuti idonei dall'Ufficiale Sanitario..<br />

Art. 251- SOPPRESSO (con verbale <strong>di</strong> deliberazione del Consiglio Comunale seduta del 23.2.95<br />

n.14)<br />

Art. 252 - I locali destinati all'allevamento dei polli, ecc. dovranno avere pareti e soffitto in<br />

muratura od in materiale equivalente, con intonaco a superficie lavabile fino a m. 2 dal<br />

pavimento, pavimento in materiale lavabile ed impermeabile inclinato verso una bocchetta <strong>di</strong><br />

raccolta delle acque <strong>di</strong> lavaggio, buona illuminazione e ventilazione forzata prolungantesi<br />

oltre il tetto, pozzetto esterno per la raccolta delle acque <strong>di</strong> lavaggio, recipienti metallici con<br />

coperchio per la raccolta degli escreti che dovranno essere allontanati giornalmente.<br />

Art. 253 - Se presso l'azienda si provvede all'uccisione e spennatura dei polli si dovranno<br />

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