19.06.2013 Views

regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo

regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo

regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

immon<strong>di</strong>zie e <strong>di</strong> altri rifiuti, le platee <strong>di</strong> deposito e le camere <strong>di</strong> raccolta dei contenitori<br />

devono essere mantenute dagli utenti in perfette con<strong>di</strong>zioni dì pulizia.<br />

Art. 169 - E' vietato tenere o raccogliere nelle case, negozi, magazzini, e<strong>di</strong>fici, spazi pubblici<br />

e privati <strong>di</strong> qualsiasi tipo: ceneri, ossa, materiali putrescibili o comunque capaci <strong>di</strong> dare<br />

esalazioni anche se contenuti in casse, sacchi o pacchi.<br />

Art. 170 - La cernita delle immon<strong>di</strong>zie è vietata nelle case <strong>di</strong> abitazione. Le immon<strong>di</strong>zie<br />

devono essere <strong>di</strong>rettamente trasferite nei carri raccoglitori evitando qualunque manipolazione<br />

e separazioni degli elementi costituenti le immon<strong>di</strong>zie stesse.<br />

Art. 171 - Il personale che esegue la raccolta ed il travaso nei carri trasportatori delle<br />

immon<strong>di</strong>zie provenienti da abitazioni, stabilimenti e simili, è tenuto ad evitarne, nei limiti <strong>di</strong><br />

efficienza dei mezzi loro consegnati, la <strong>di</strong>spersione ed a raccogliere e allontanare quelle<br />

eventualmente <strong>di</strong>sperse.<br />

Art. 172 - E' vietato tenere nelle abitazioni piccoli animali. domestici (cani, gatti) in numero<br />

superiore a due capi. Eventuali deroghe possono essere concesse dal Sindaco quando<br />

l'ufficiale Sanitario accerta che non possono derivarne inconvenienti igienici o molestia ai<br />

vicini.<br />

Art. 173 - L'attività <strong>di</strong> cenciaiolo, straccivendolo, raccoglitore <strong>di</strong> residui, rottami, oggetti usati<br />

è sottoposta a vigilanza sanitaria.<br />

Durante il lavoro gli esercenti tale attività, devono indossare una tuta o vestaglia che preservi<br />

gli abiti dal contatto <strong>di</strong>retto col materiale trattato ed essere muniti <strong>di</strong> attrezzatura <strong>di</strong> raccolta<br />

idonea, conformemente a quanto detto all'articolo che segue.<br />

Art. 174 -L'incetta dei materiali <strong>di</strong> cui all'articolo precedente può essere compiuta soltanto<br />

nelle ore del mattino, avendo termine non più tar<strong>di</strong> delle ore 9 nei mesi da aprile a settembre<br />

e dalle ore 10 nei mesi da ottobre a marzo.<br />

Il materiale può essere trasportato al luogo <strong>di</strong> cernita e <strong>di</strong> utilizzazione non oltre le ore 11,30,<br />

purchè sia contenuto in sacchi impermeabili o in altri recipienti idonei ermeticamente chiusi o<br />

trasportati, me<strong>di</strong>ante veicoli comprendenti una cassa <strong>di</strong> raccolta chiu<strong>di</strong>bile e costituita in<br />

modo da impe<strong>di</strong>re ogni <strong>di</strong>spersione del materiale incettato, della polvere e <strong>di</strong> quanto altro<br />

imbratti il materiale stesso. La cassa <strong>di</strong> raccolta deve presentare all' interno superficie unita,<br />

lavabile e <strong>di</strong>sinfettabile in maniera facile e completa.<br />

Art 175 - La costituzione <strong>di</strong> depositi e la cernita <strong>di</strong> stracci, cartacce, rottami ecc. deve, essere<br />

autorizzata dal Sindaco sentito l'Ufficiale Sanitario.<br />

Essi sono vietati nei cortili delle case <strong>di</strong> abitazione ed ovunque non siano posti in opera<br />

provve<strong>di</strong>menti atti ad evitare che rechino danno o molestia al vicinato. L'impianto dei<br />

depositi è comunque vietato nell'aggregato urbano e nei concentrici frazionali.<br />

Art. 176 - Gli immondezzai sono consentiti solo negli aggregati rurali e solo quando non vi<br />

sia un servizio <strong>di</strong> vuotatura dei contenitori delle immon<strong>di</strong>zie.<br />

Essi devono avere pavimenti e pareti impermeabili, coperchio a tenuta ed essere vuotati<br />

prima che siano pieni. Gli immondezzai devono <strong>di</strong>stare almeno m.10 dalle finestre e dalle<br />

porte dei locali <strong>di</strong> abitazione o <strong>di</strong> lavoro.<br />

Art. 177 - La, vuotatura degli immondezzai e <strong>di</strong> simili depositi <strong>di</strong> materie soggette ad<br />

emanare esalazioni sgradevoli o nocive si può effettuare soltanto dalle ore 20 alle ore 7.<br />

I carri per trasporto delle materie <strong>di</strong> cui sopra devono essere costruiti e caricati in modo che<br />

non si abbia nessuna <strong>di</strong>spersione <strong>di</strong> materiale e che questo sia opportunamente coperto.<br />

25

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!