regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo
regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo
regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
immon<strong>di</strong>zie e <strong>di</strong> altri rifiuti, le platee <strong>di</strong> deposito e le camere <strong>di</strong> raccolta dei contenitori<br />
devono essere mantenute dagli utenti in perfette con<strong>di</strong>zioni dì pulizia.<br />
Art. 169 - E' vietato tenere o raccogliere nelle case, negozi, magazzini, e<strong>di</strong>fici, spazi pubblici<br />
e privati <strong>di</strong> qualsiasi tipo: ceneri, ossa, materiali putrescibili o comunque capaci <strong>di</strong> dare<br />
esalazioni anche se contenuti in casse, sacchi o pacchi.<br />
Art. 170 - La cernita delle immon<strong>di</strong>zie è vietata nelle case <strong>di</strong> abitazione. Le immon<strong>di</strong>zie<br />
devono essere <strong>di</strong>rettamente trasferite nei carri raccoglitori evitando qualunque manipolazione<br />
e separazioni degli elementi costituenti le immon<strong>di</strong>zie stesse.<br />
Art. 171 - Il personale che esegue la raccolta ed il travaso nei carri trasportatori delle<br />
immon<strong>di</strong>zie provenienti da abitazioni, stabilimenti e simili, è tenuto ad evitarne, nei limiti <strong>di</strong><br />
efficienza dei mezzi loro consegnati, la <strong>di</strong>spersione ed a raccogliere e allontanare quelle<br />
eventualmente <strong>di</strong>sperse.<br />
Art. 172 - E' vietato tenere nelle abitazioni piccoli animali. domestici (cani, gatti) in numero<br />
superiore a due capi. Eventuali deroghe possono essere concesse dal Sindaco quando<br />
l'ufficiale Sanitario accerta che non possono derivarne inconvenienti igienici o molestia ai<br />
vicini.<br />
Art. 173 - L'attività <strong>di</strong> cenciaiolo, straccivendolo, raccoglitore <strong>di</strong> residui, rottami, oggetti usati<br />
è sottoposta a vigilanza sanitaria.<br />
Durante il lavoro gli esercenti tale attività, devono indossare una tuta o vestaglia che preservi<br />
gli abiti dal contatto <strong>di</strong>retto col materiale trattato ed essere muniti <strong>di</strong> attrezzatura <strong>di</strong> raccolta<br />
idonea, conformemente a quanto detto all'articolo che segue.<br />
Art. 174 -L'incetta dei materiali <strong>di</strong> cui all'articolo precedente può essere compiuta soltanto<br />
nelle ore del mattino, avendo termine non più tar<strong>di</strong> delle ore 9 nei mesi da aprile a settembre<br />
e dalle ore 10 nei mesi da ottobre a marzo.<br />
Il materiale può essere trasportato al luogo <strong>di</strong> cernita e <strong>di</strong> utilizzazione non oltre le ore 11,30,<br />
purchè sia contenuto in sacchi impermeabili o in altri recipienti idonei ermeticamente chiusi o<br />
trasportati, me<strong>di</strong>ante veicoli comprendenti una cassa <strong>di</strong> raccolta chiu<strong>di</strong>bile e costituita in<br />
modo da impe<strong>di</strong>re ogni <strong>di</strong>spersione del materiale incettato, della polvere e <strong>di</strong> quanto altro<br />
imbratti il materiale stesso. La cassa <strong>di</strong> raccolta deve presentare all' interno superficie unita,<br />
lavabile e <strong>di</strong>sinfettabile in maniera facile e completa.<br />
Art 175 - La costituzione <strong>di</strong> depositi e la cernita <strong>di</strong> stracci, cartacce, rottami ecc. deve, essere<br />
autorizzata dal Sindaco sentito l'Ufficiale Sanitario.<br />
Essi sono vietati nei cortili delle case <strong>di</strong> abitazione ed ovunque non siano posti in opera<br />
provve<strong>di</strong>menti atti ad evitare che rechino danno o molestia al vicinato. L'impianto dei<br />
depositi è comunque vietato nell'aggregato urbano e nei concentrici frazionali.<br />
Art. 176 - Gli immondezzai sono consentiti solo negli aggregati rurali e solo quando non vi<br />
sia un servizio <strong>di</strong> vuotatura dei contenitori delle immon<strong>di</strong>zie.<br />
Essi devono avere pavimenti e pareti impermeabili, coperchio a tenuta ed essere vuotati<br />
prima che siano pieni. Gli immondezzai devono <strong>di</strong>stare almeno m.10 dalle finestre e dalle<br />
porte dei locali <strong>di</strong> abitazione o <strong>di</strong> lavoro.<br />
Art. 177 - La, vuotatura degli immondezzai e <strong>di</strong> simili depositi <strong>di</strong> materie soggette ad<br />
emanare esalazioni sgradevoli o nocive si può effettuare soltanto dalle ore 20 alle ore 7.<br />
I carri per trasporto delle materie <strong>di</strong> cui sopra devono essere costruiti e caricati in modo che<br />
non si abbia nessuna <strong>di</strong>spersione <strong>di</strong> materiale e che questo sia opportunamente coperto.<br />
25