19.06.2013 Views

regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo

regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo

regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Art. 140 - E' vietato costruire le latrine in corpi sporgenti; quelle esistenti sono tollerate<br />

quando non siano visibili da spazi pubblici.<br />

Art. 141 - L'accesso al locale latrina può avvenire me<strong>di</strong>ante antilatrina o <strong>di</strong>rettamente da<br />

altri vani, esclusi i locali ad uso cucina. Nei luoghi <strong>di</strong> spettacolo o <strong>di</strong> riunione, pubblici<br />

esercizi, magazzini <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta ed altre attività similari, è obbligatoria l'antilatrina.<br />

Art. 142 - Quando si tratta <strong>di</strong> latrine in soprannumero a quelle obbligatorie per<br />

l'appartamento, e che siano al servizio <strong>di</strong> singoli stu<strong>di</strong>, Uffici, camere da letto, su parere<br />

conforme dell’ufficiale Sanitario, può concedersi la ventilazIone me<strong>di</strong>ante canne <strong>di</strong><br />

aspirazione autonome del <strong>di</strong>ametro <strong>di</strong> almeno cm. 12, attivate con ventilatore meccanico<br />

capace <strong>di</strong> assicurare un ricambio d'aria me<strong>di</strong>o orario non inferiore a 5 volte la cubatura degli<br />

ambienti stessi e sfocianti liberamente sul tetto<br />

Art. 143 - I vasi <strong>di</strong> latrina e orinatoi devono essere forniti <strong>di</strong> chiusura idraulica permanente e<br />

<strong>di</strong> apparecchi <strong>di</strong> cacciata <strong>di</strong> portata non inferiore a litri 6.<br />

Quando Si faccia ricorso ai flussometri, questi devono essere muniti <strong>di</strong> <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong><br />

sicurezza che impe<strong>di</strong>sca il risucchio.<br />

I vasi <strong>di</strong> latrina devono <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> apparecchio ventilatore del sifone sfociante in apposita<br />

conduttura sino al tetto della casa ed in<strong>di</strong>pendente dal tubo <strong>di</strong> caduta delle acque nere.<br />

Art. 144 - I tubi <strong>di</strong> scarico <strong>di</strong> acquai, lavan<strong>di</strong>ni, bagni ed ogni altro apparecchio per lo<br />

smaltimento <strong>di</strong> acque domestiche o <strong>di</strong> rifiuti liqui<strong>di</strong> in genere, devono essere muniti dì<br />

chiusura idraulica permanente e recapitare il materiale nella fognatura stradale o in altro<br />

<strong>di</strong>spositivo precedentemente approvato.<br />

Art. 145 - Anche nelle case già esistenti, le condutture destinate a raccogliere gli scarichi<br />

delle latrine, degli orinatoi, dei pluviali, degli acquai, dei bagni e degli scoli domestici in<br />

genere, devono essere <strong>di</strong> sezione proporzionata al numero degli scarichi allacciati, costruiti<br />

con materiale riconosciuto impermeabile ed inattaccabile dalle materie <strong>di</strong> rifiuto ed avere<br />

giunti ermetici.<br />

Art. 146 - E' vietato immettere gli scarichi delle latrine, orinatoi, acquai, bagni e scoli<br />

domestici in genere, nelle condutture dei pluviali.<br />

Art. 147 - Le condutture, devono essere collocate in modo da potersi facilmente ispezionare,<br />

essere prolungate sempre fin sopra ai tetti delle case e lasciate a bocca completamente libera<br />

in alto.<br />

Ad ogni conduttura <strong>di</strong> scarico deve essere accoppiato un apposito condotto a bocca libera<br />

aperta sopra il tetto della casa per la <strong>di</strong>retta ventilazione <strong>di</strong> tutti i sifoni. La ubicazione e la<br />

sopraelevazione delle condutture devono essere tali da evitare esalazioni verso i luoghi<br />

abitati.<br />

Art. 148 - Quando in fregio alla costruzione non esiste canalizzazione <strong>di</strong> fognatura pubblica<br />

collegata con un adeguato impianto <strong>di</strong> depurazione, lo smaltimento dei liquami e delle acque<br />

luride, deve essere effettuato: a mezzo <strong>di</strong> pozzo nero a tenuta (consentito solo nelle zone<br />

rurali eventualmente sprovviste <strong>di</strong> acqua corrente), oppure a mezzo <strong>di</strong> fosse settiche o <strong>di</strong><br />

vasche chiarificatrici.<br />

21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!