regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo
regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo
regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
c) essere muniti <strong>di</strong> <strong>di</strong>spositivi idonei alla combustione completa e razionale del combustibile<br />
impiegato;<br />
d) essere alimentati da combustibile adatto;<br />
e) essere collegati a canne fumarie <strong>di</strong> adeguato tiraggio;<br />
f) essere condotti da personale idoneo.<br />
Art. 199 - Quando un focolare dà luogo - per deficienze strutturali, per inadeguata aerazione,<br />
per cattiva conduzione, per combustibile inadatto, o per altra causa - alla produzione<br />
continuativa <strong>di</strong> fumo <strong>di</strong> densità superiore al limite stabilito, l'Autorità Comunale può<br />
ingiungere <strong>di</strong> porvi riparo, assegnando un termine per l’esecuzione.<br />
Nei casi gravi può anche vietarne temporaneamente l'accensione.<br />
Art. 200 - Gli apparecchi <strong>di</strong> combustione installati nelle abitazioni e dovunque vi sia presenza<br />
<strong>di</strong> persone, che risultino alimentati dalla combustione <strong>di</strong> gas o <strong>di</strong> combustibili liqui<strong>di</strong> o <strong>di</strong><br />
altro tipo che non <strong>di</strong>ano luogo alla produzione <strong>di</strong> fumo, devono <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> apposito esalatore<br />
(canna <strong>di</strong> ventilazione) che <strong>di</strong>a sicuro esito ai prodotti invisibili della combustione. Nelle<br />
comunità, nelle fabbriche, nei laboratori e negli esercizi pubblici, gli apparati dì combustione<br />
devono anche essere muniti <strong>di</strong> apparecchi segnalatori dello spegnimento fortuito della<br />
fiamma.<br />
Art. 201 - Nelle case <strong>di</strong> abitazione sono vietate le attrezzature e gli impianti che producono<br />
esalazioni <strong>di</strong> gas tossici, dannosi o molesti.<br />
Art. 202 Le tubazioni <strong>di</strong> scarico <strong>di</strong> fumi, fuliggini, polveri, gas, vapori, devono essere portate<br />
ad esalare fin sopra del tetto e la bocca <strong>di</strong> scarico deve trovarsi ad una <strong>di</strong>stanza non inferiore<br />
a m. 3 dalla verticale innalzata dal ciglio stradale o dal limite <strong>di</strong> altri spazi pubblici o <strong>di</strong><br />
proprietà <strong>di</strong> terzi.<br />
In ogni caso il camino deve superare <strong>di</strong> almeno un metro il culmine dei tetti delle case <strong>di</strong><br />
abitazione esistenti nel raggio <strong>di</strong> m. 10. E' però tollerato, nella conduzione <strong>di</strong> stabilimenti,<br />
laboratori e simili, <strong>di</strong> esalare inferiormente al tetto, verso spazi liberi, gli scarichi <strong>di</strong><br />
ventilazione e quelli delle pulitrici a sabbia, delle verniciatrici a spruzzo e <strong>di</strong> altre operazioni<br />
del genere, semprechè detti spazi non siano rappresentati da vie, piazze o da altre zone<br />
pubbliche frequentate e verso <strong>di</strong> essi non prospettino abitazioni o laboratori.<br />
Per quanto concerne gli impianti a gas <strong>di</strong> riscaldamento e <strong>di</strong> produzione acqua calda si<br />
fa riferimento alla normativa nazionale specifica ed alle norme <strong>di</strong> buona tecnica.<br />
In ogni caso devono sempre essere osservate le norme del seguente articolo.<br />
(Mo<strong>di</strong>ficato con verbale <strong>di</strong> deliberazione del Consiglio Comunale seduta del 27.11.2001 n.147)<br />
“Le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui ai capoversi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alle<br />
fattispecie <strong>di</strong> cui al precedente art. 196 bis”.<br />
Art. 203 - Le industrie, gli opifici ed i laboratori <strong>di</strong> qualunque genere e tipo che danno luogo<br />
anche occasionalmente a produzioni <strong>di</strong> gas, vapori, polveri od altro materiale dannoso o<br />
molesto, devono essere dotate <strong>di</strong> <strong>di</strong>spositivi che ne assicurino la completa captazione o<br />
trasformazione in modo da non recare danno o molestia ai vicini od ai passanti.<br />
Art. 204 - Per la captazione e <strong>di</strong>spersione o il convogliamento ad un processo <strong>di</strong><br />
neutralizzazione, non possono essere usate le canne fumarie nè i condotti <strong>di</strong> ventilazione <strong>di</strong><br />
uso collettivo o destinati al ricambio d'aria. E' parimenti vietato lo scarico <strong>di</strong> esalazioni gas e<br />
vapori <strong>di</strong> qualsiasi genere nei condotti della fognatura.<br />
30