regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo
regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo
regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Art. 68 - Quando in particolare si faccia ricorso all'impiego <strong>di</strong> gas tossici devono essere<br />
osservate le norme <strong>di</strong> cui al titolo Il del <strong>regolamento</strong> speciale per l'impiego dei gas tossici<br />
approvato con R.D. 9 gennaio 1927 n.147.<br />
CAPO V<br />
Lavanderia - Parrucchieri<br />
Art. 69 - Chiunque intende impiantare o gestire una lavanderia pubblica <strong>di</strong> qualsiasi tipo,<br />
deve chiedere la preventiva autorizzazione del Sindaco che la rilascia <strong>di</strong>etro parere<br />
dell'Ufficiale Sanitario circa l'idoneità dei locali e delle attrezzature.<br />
Art. 70 - Nella domanda devono essere in<strong>di</strong>cati:<br />
il sistema <strong>di</strong> lavaggio;<br />
quale acque verranno usate;<br />
come si procederà al loro smaltimento;<br />
gli impianti e gli apparecchi in dotazione.<br />
Art. 71 - Le lavanderie, oltre che del reparto ove si effettua il lavaggio, devono <strong>di</strong>sporre<br />
almeno:<br />
a) <strong>di</strong> un locale per la raccolta e sosta della biancheria sporca in arrivo;<br />
b) <strong>di</strong> un locale per la stiratura e deposito della biancheria pulita;<br />
c) <strong>di</strong> un gruppo <strong>di</strong> servizi composto <strong>di</strong> almeno una latrina e dello spogliatoio per il personale.<br />
Art. 72 - I locali devono avere:<br />
a) pavimenti impermeabili e lavabili, con angoli arrotondati, e muniti <strong>di</strong> scarico delle acque;<br />
b) pareti a tinta chiara impermeabili e lavabili fino a m. 2 dal suolo;<br />
c) illuminazione e ventilazione regolamentare<br />
Sui pavimenti devono essere collocati <strong>di</strong>spositivi atti a proteggere il personale dall'umi<strong>di</strong>tà.<br />
Qualora la lavanderia non <strong>di</strong>sponga <strong>di</strong> apparecchi meccanici per il trattamento delle<br />
biancherie sporche, deve esservi un numero sufficiente <strong>di</strong> vasche per le varie operazioni <strong>di</strong><br />
ammollatura, lavatura e sciacquatura.<br />
Art. 73 - Il personale addetto alle lavanderie deve essere sano e sottoporsi ogni anno alla<br />
vaccinazione contro la febbre tifoide.<br />
Non è consentito che il personale consumi il vitto negli ambienti <strong>di</strong> lavoro, a meno che ciò<br />
non avvenga in apposito locale.<br />
Art. 74 - I veicoli che trasportano la biancheria devono essere rivestiti internamente <strong>di</strong><br />
materiale impermeabile e lavabile<br />
Art. 75 - E' vietata alle lavanderie <strong>di</strong> raccogliere e pulire biancheria ed altri effetti personali o<br />
letterecci <strong>di</strong> ammalati <strong>di</strong> malattie infettive, prima che siano stati regolarmente <strong>di</strong>sinfettati.<br />
Art. 76 - Le lavanderie a secco devono <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> almeno due locali, siti al piano terreno,<br />
ampi, illuminati ed aerati <strong>di</strong>rettamente dall'esterno e possibilmente dotati <strong>di</strong> servizi.<br />
10