regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo
regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo
regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Art.109 - Le norme dell'articolo precedente nei riguar<strong>di</strong> della <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> acqua potabile e<br />
<strong>di</strong> mezzi per lo scarico dei liquami si applicano anche ai cantieri e<strong>di</strong>li durante tutto il periodo<br />
della costruzione.<br />
Art. 110 - Per la superficie e le <strong>di</strong>mensioni dei cortili e dei cave<strong>di</strong> sì applicano le norme del<br />
Piano Regolatore Generale e quelle del Regolamento E<strong>di</strong>lizio che si intendono qui<br />
riprodotte, semprechè siano rispettate le misure minime previste dalle vigenti leggi.<br />
Art.111 - E' vietata qualsiasi opera e<strong>di</strong>lizia per effetto della quale vengono a mancare ed a<br />
peggiorare, se già deficienti, le con<strong>di</strong>zioni igieniche dei cortili esistenti, con particolare<br />
riguardo a quelli in confine <strong>di</strong> proprietà. Pertanto le domande <strong>di</strong> nuove costruzioni dovranno<br />
essere corredate da una planivolumetria <strong>di</strong>mostrante con esatte misure lo stato dì fatto<br />
esistente sulle proprietà confinanti.<br />
Art.112- Il suolo dei cortili, deve essere sistemato in modo da favorire lo scolo delle acque, e<br />
pavimentato per una zona perimetrale larga almeno un metro. La restante superficie deve<br />
essere sistemata in modo da non dar luogo alla formazione <strong>di</strong> polvere, nè a ristagni <strong>di</strong> acque o<br />
ad impantanamenti. Sono vietati a qualunque titolo nei cortili, concimazioni con materiale<br />
fecale, depositi <strong>di</strong> immon<strong>di</strong>zie sfuse, residui <strong>di</strong> lavorazione, <strong>di</strong> materie prime putrescibili o<br />
maleodoranti.<br />
Art.113 - Per quanto riguarda la costruzione <strong>di</strong> bassi fabbricati ad uso autorimesse private, o<br />
magazzeni, o locali sussi<strong>di</strong>ari ad uso annesse abitazioni, e delle desti nazioni ammesse al<br />
piano terreno, valgono le norme stabilite dall'apposito articolo del Regolamento Comunale<br />
E<strong>di</strong>lizio.<br />
Art.114 - La concessione <strong>di</strong> coprire con invetriata un cortile per destinazione a magazzino,<br />
ufficio, laboratorio od esercizi pubblici, viene data soltanto quando non vi abbiano necessario<br />
prospetto locali d’abitazione, cucine, latrine e quando, a giu<strong>di</strong>zio dell'Ufficiale Sanitario, le<br />
con<strong>di</strong>zioni igieniche degli ambienti che lo circondano non possono avere pregiu<strong>di</strong>zio dalla<br />
progettata copertura. I cortili coperti devono essere in genere sormontati da un ampio<br />
lucernario rialzato, a scomparti apribili o comunque foggiati, in modo da permettere una<br />
sufficiente ventilazione degli ambienti sottostanti. La copertura totale del cortile, ferme<br />
restando le norme e prescrizioni ai fini della prevenzione degli incen<strong>di</strong>, può essere ammessa<br />
solo quando l'e<strong>di</strong>ficio non sia destinato, nemmeno parzialmente, ad uso abitazione.<br />
Art.115 - Esclusivamente per la <strong>di</strong>retta illuminazione dì latrine, gabinetti da bagno,<br />
anticamere, corridoi <strong>di</strong> <strong>di</strong>simpegno e scale, è ammessa la costruzione o creazione <strong>di</strong> cortiletti<br />
interni,detti trombe <strong>di</strong> luce, o cave<strong>di</strong> o chiostrini, da costruirsi secondo le norme stabilite dal<br />
Regolamento E<strong>di</strong>lizio Comunale.<br />
16