19.06.2013 Views

regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo

regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo

regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Art.109 - Le norme dell'articolo precedente nei riguar<strong>di</strong> della <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> acqua potabile e<br />

<strong>di</strong> mezzi per lo scarico dei liquami si applicano anche ai cantieri e<strong>di</strong>li durante tutto il periodo<br />

della costruzione.<br />

Art. 110 - Per la superficie e le <strong>di</strong>mensioni dei cortili e dei cave<strong>di</strong> sì applicano le norme del<br />

Piano Regolatore Generale e quelle del Regolamento E<strong>di</strong>lizio che si intendono qui<br />

riprodotte, semprechè siano rispettate le misure minime previste dalle vigenti leggi.<br />

Art.111 - E' vietata qualsiasi opera e<strong>di</strong>lizia per effetto della quale vengono a mancare ed a<br />

peggiorare, se già deficienti, le con<strong>di</strong>zioni igieniche dei cortili esistenti, con particolare<br />

riguardo a quelli in confine <strong>di</strong> proprietà. Pertanto le domande <strong>di</strong> nuove costruzioni dovranno<br />

essere corredate da una planivolumetria <strong>di</strong>mostrante con esatte misure lo stato dì fatto<br />

esistente sulle proprietà confinanti.<br />

Art.112- Il suolo dei cortili, deve essere sistemato in modo da favorire lo scolo delle acque, e<br />

pavimentato per una zona perimetrale larga almeno un metro. La restante superficie deve<br />

essere sistemata in modo da non dar luogo alla formazione <strong>di</strong> polvere, nè a ristagni <strong>di</strong> acque o<br />

ad impantanamenti. Sono vietati a qualunque titolo nei cortili, concimazioni con materiale<br />

fecale, depositi <strong>di</strong> immon<strong>di</strong>zie sfuse, residui <strong>di</strong> lavorazione, <strong>di</strong> materie prime putrescibili o<br />

maleodoranti.<br />

Art.113 - Per quanto riguarda la costruzione <strong>di</strong> bassi fabbricati ad uso autorimesse private, o<br />

magazzeni, o locali sussi<strong>di</strong>ari ad uso annesse abitazioni, e delle desti nazioni ammesse al<br />

piano terreno, valgono le norme stabilite dall'apposito articolo del Regolamento Comunale<br />

E<strong>di</strong>lizio.<br />

Art.114 - La concessione <strong>di</strong> coprire con invetriata un cortile per destinazione a magazzino,<br />

ufficio, laboratorio od esercizi pubblici, viene data soltanto quando non vi abbiano necessario<br />

prospetto locali d’abitazione, cucine, latrine e quando, a giu<strong>di</strong>zio dell'Ufficiale Sanitario, le<br />

con<strong>di</strong>zioni igieniche degli ambienti che lo circondano non possono avere pregiu<strong>di</strong>zio dalla<br />

progettata copertura. I cortili coperti devono essere in genere sormontati da un ampio<br />

lucernario rialzato, a scomparti apribili o comunque foggiati, in modo da permettere una<br />

sufficiente ventilazione degli ambienti sottostanti. La copertura totale del cortile, ferme<br />

restando le norme e prescrizioni ai fini della prevenzione degli incen<strong>di</strong>, può essere ammessa<br />

solo quando l'e<strong>di</strong>ficio non sia destinato, nemmeno parzialmente, ad uso abitazione.<br />

Art.115 - Esclusivamente per la <strong>di</strong>retta illuminazione dì latrine, gabinetti da bagno,<br />

anticamere, corridoi <strong>di</strong> <strong>di</strong>simpegno e scale, è ammessa la costruzione o creazione <strong>di</strong> cortiletti<br />

interni,detti trombe <strong>di</strong> luce, o cave<strong>di</strong> o chiostrini, da costruirsi secondo le norme stabilite dal<br />

Regolamento E<strong>di</strong>lizio Comunale.<br />

16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!