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regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo

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eliminati.<br />

Art. 317 - La ven<strong>di</strong>ta dei gelati, anche <strong>di</strong> quelli già preparati, deve essere fatta con un banco<br />

apposito, <strong>di</strong>verso o, comunque, idoneamente separato da quello impiegato per il commercio<br />

<strong>di</strong> altri generi.<br />

Le cialde ed i contenitori per i gelati devono essere riposti al riparo dalla polvere fino al<br />

momento dell’utilizzazione.<br />

Art. 318 - Per il servizio <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione del gelato in razioni, devono essere <strong>di</strong>sponibili<br />

utensili idonei.<br />

Lo strumentario deve essere costituito <strong>di</strong> materiale a superficie unita e speculare,<br />

facilmente lavabile e <strong>di</strong>sinfettabile e munito <strong>di</strong> guar<strong>di</strong>a che impe<strong>di</strong>sca il contatto fra le mani<br />

ed il gelato da <strong>di</strong>stribuire. Detto strumentario deve essere tenuto in apposito recipiente sotto<br />

flusso corrente <strong>di</strong> acqua potabile.<br />

In alternativa, è consentito utilizzare una paletta per ogni singola vaschetta, tenendo la<br />

paletta costantemente immersa nel gelato.<br />

Art. 319 - L’installazione <strong>di</strong> macchinari per la preparazione estemporanea <strong>di</strong> gelati può essere<br />

autorizzata dall’Autorità Sanitaria, purchè l’esercente possa <strong>di</strong>mostrare <strong>di</strong>:<br />

1) possedere idoneo locale per la conservazione delle materie prime e per la preparazione<br />

delle miscele;<br />

2) <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> attrezzature sufficienti per i giornalieri trattamenti <strong>di</strong> pulizia e <strong>di</strong> <strong>di</strong>sinfezione<br />

delle parti interne ed esterne dell’apparecchio destinate a venire in contatto con le miscele<br />

liquide e gelificate;<br />

3) <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> idonea superficie, non esposta ai raggi del sole e lontana da fonti inquinanti<br />

per la collocazione del macchinario;<br />

4) avere provveduto a proteggere l’ugello terminale con idoneo cappuccio da rimuovere solo<br />

al momento dell’erogazione e da sottoporre quoti<strong>di</strong>anamente a lavaggio e <strong>di</strong>sinfezione.<br />

Art. 320 - La ven<strong>di</strong>ta ambulante <strong>di</strong> gelati è consentita solo per quelli preconfezionati.<br />

I contenitori utilizzati devono essere <strong>di</strong> acciaio inossidabile o altro idoneo materiale, tenuti<br />

costantemente puliti ed idonei a conservare i gelati alla temperatura <strong>di</strong> − 15 °C<br />

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