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regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo

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CAPO XI<br />

Stabilimenti industriali<br />

Art. 215 - Le <strong>di</strong>sposizioni del presente capo sono applicabili alle aziende, istituti ecc. in<strong>di</strong>cati<br />

nell'art. 1 del <strong>regolamento</strong> generale per l'<strong>igiene</strong> del lavoro, approvato con D.P.R. 19.3.1956 n.<br />

303, nonchè a tutti i locali <strong>di</strong> lavoro ed agli ambienti nei quali sì trattengono per più ore del<br />

giorno, una o più persone, per svolgervi attività lavorativa.<br />

Art. 216 - Chiunque intenda attivare, rilevare, trasformare o ampliare uno stabilimento<br />

industriale, una fabbrica, un laboratorio o una manifattura <strong>di</strong> qualsiasi genere, deve darne<br />

comunicazione prima dell'inizio dell’attività. La comunicazione, anche ai fini dì quanto è<br />

previsto dagli artt. 216 e 217 T.U. Leggi Sanitarie, deve essere corredata da una dettagliata<br />

relazione nella quale devono essere descritti:<br />

a) le lavorazioni effettuate;<br />

b) gli scarichi (gassosi, liqui<strong>di</strong> e soli<strong>di</strong>) che ne derivano;<br />

c) l'eventuale sistema <strong>di</strong> innocuizzazione <strong>di</strong> detti scarichi (gassosi, liqui<strong>di</strong> e soli<strong>di</strong>);<br />

d) la consistenza quantitativa dì essi (gassosi, liqui<strong>di</strong> e soli<strong>di</strong>) dopo il trattamento <strong>di</strong><br />

innocuizzazione;<br />

e) il sistema <strong>di</strong> smaltimento che si intende adottare. Nonché da una planimetria con<br />

l'in<strong>di</strong>cazione dell'ubicazione e <strong>di</strong>stribuzione degli impiantì, degli affluenti <strong>di</strong> scarico e degli<br />

eventuali recipienti terminali.<br />

Art. 217 - Il Sindaco, in base ai documenti sopra in<strong>di</strong>cati e su conforme parere dell'ufficiale<br />

Sanitario,- quando lo ritenga necessario nell'interesse della pubblica salute, può vietare<br />

l'attivazione dell'industria o subor<strong>di</strong>narla a determinate cautele.<br />

Prima dell'attivazione sarà provveduto al collaudo dì consistenza delle opere eseguite e della<br />

funzionalità degli impianti, fermi restando i controlli <strong>di</strong> esercizio che <strong>di</strong>mostrino l'efficacia<br />

delle previdenze adottate.<br />

Le spese relative ai sopralluoghi e controlli sono a carico degli interessati.<br />

Art. 218 - Le costruzioni industriali devono uniformarsi alle norme <strong>di</strong> attuazione del piano<br />

regolatore; alle norme generali per l'<strong>igiene</strong> del lavoro contenute nel D.P.R. n 303 del<br />

19.3.1956 ed alle <strong>di</strong>sposizioni del presente <strong>regolamento</strong>.<br />

In particolare gli ambienti dì lavoro degli opifici, laboratori artigianali ed altri locali a<strong>di</strong>biti ad<br />

attività industriale, nonché all'imballaggio, alla spe<strong>di</strong>zione ed alla <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> merce già<br />

fabbricata, e che non rientrano nella categoria dei negozi, devono presentare le seguenti<br />

caratteristiche:<br />

a) altezza netta non inferiore a mt. 3;<br />

b) cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore;<br />

c) superficie non inferiore a mq. 2 per lavoratore;<br />

a) pavimento e pareti con superficie sistemata in modo da permettere una facile pulizia;<br />

e devono <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong>:<br />

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