19.06.2013 Views

regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo

regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo

regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

CAPO IV<br />

Demuscazione - Derattizzazione<br />

Art. 60 - Le norme obbligatorie per la lotta contro,le mosche saranno ogni anno e<br />

tempestivamente richiamate all'attenzione del pubblico con apposito manifesto.<br />

Art. 61 - Nei mesi da marzo ad ottobre, in tutti gli esercizi e depositi dove si trovino, a<br />

qualunque titolo, prodotti alimentari e bevande, in tutte le fabbriche dove si lavorino prodotti<br />

organici suscettibili <strong>di</strong> attirare gli insetti, nei depositi e nelle raccolte <strong>di</strong> materiale putrescibile,<br />

immondo e simili, nelle stalle ed altri ricoveri per animali, devono essere attuate misure <strong>di</strong><br />

lotta contro gli insetti secondo schemi e con mezzi che siano riconosciuti idonei dall'Ufficiale<br />

Sanitario che si pronuncia anche sulla durata ed efficacia dei singoli trattamenti.<br />

Art. 62 - Coloro che usano o impiegano insettici<strong>di</strong> <strong>di</strong> contatto o comunque ad azione<br />

durevole, dotati <strong>di</strong> potere tossico nei confronti degli animali a sangue caldo e dell'uomo, sono<br />

tenuti ad osservare le cautele in<strong>di</strong>cate dalle istruzioni che accompagnano ciascun prodotto in<br />

modo da eliminare ogni possibile inconveniente.<br />

A tale fine essi devono in particolare curare:<br />

1) che la <strong>di</strong>stribuzione e l'applicazione degli insettici<strong>di</strong> avvengano alle <strong>di</strong>luizioni in<strong>di</strong>cate per<br />

ciascun prodotto come le più adatte ai singoli impieghi;<br />

2) che gli apparecchi per la <strong>di</strong>stribuzione siano affidati a persone istruite e capaci <strong>di</strong> valutare i<br />

rischi inerenti alle operazioni da eseguire e che queste persone siano munite <strong>di</strong> protezione<br />

adeguata nel corso delle operazioni;<br />

3) che le persone addette all'impiego degli insettici<strong>di</strong> siano debitamente istruite sulle<br />

modalità, sui limiti e sui rischi d'impiego dl ciascuna sostanza usata.<br />

Art. 63 - Quando per la frequenza <strong>di</strong> ratti e topi accertata dall'Ufficio d'Igiene e Sanità in un<br />

e<strong>di</strong>ficio possa temersi un danno alla salute pubblica per contatti con topi infetti, o per<br />

<strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> malattie delle quali ratti e topi possano farsi vettori anche passivi od in<strong>di</strong>retti<br />

me<strong>di</strong>ante la <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> feci ed urine, il Sindaco or<strong>di</strong>na le necessarie operazioni <strong>di</strong><br />

derattizzazione a spese degli interessati.<br />

Art. 64 - La zona <strong>di</strong> derattizzazione viene delimitata dall'Ufficio <strong>di</strong> Igiene e Sanità tenuto<br />

conto della necessità <strong>di</strong> <strong>di</strong>sinfestare tutto il territorio compreso entro ostacoli e limiti<br />

invalicabili dai ratti e topi. Nell’ambito della zona fissata possano essere esentati dalle misure<br />

<strong>di</strong>sposte gli e<strong>di</strong>fici che, per la loro struttura antiratto, siano da ritenersi non infestabili.<br />

Art. 65 - I ratti catturati od uccisi durante le operazioni <strong>di</strong> derattizzazione saranno messi a<br />

<strong>di</strong>sposizione dell'Ufficio d'Igiene per i controlli che riterrà necessari.<br />

Art. 66 - Il piano <strong>di</strong> derattizzazione con il quale gli interessati intendono <strong>di</strong> ottemperare<br />

all'or<strong>di</strong>ne del Sindaco deve essere preventivamente approvato dall'Ufficiale Sanitario. Esso<br />

deve essere esteso per iscritto ed eventualmente accompagnato da un grafico illustrativo del<br />

numero dei mezzi rattici<strong>di</strong> e del luogo dove saranno posti in opera. Quando questi siano<br />

rappresentati da esche, ne deve essere in<strong>di</strong>cato il numero e la posizione e deve essere anche<br />

rilevato il numero delle esche non consumate e ritirate dopo l’operazione.<br />

Art. 67 - Gli abitanti delle case sottoposte a derattizzazione devono essere tempestivamente<br />

informati della data dell'operazione e delle cautele da prendere a tutela delle persone,<br />

soprattutto <strong>di</strong> età minore e degli animali domestici.<br />

9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!