regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo
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2.2 I veicoli <strong>di</strong> cui al punto 2.1 devono essere perio<strong>di</strong>camente sottoposti a trattamenti<br />
<strong>di</strong> pulizia, <strong>di</strong>sinfezione e <strong>di</strong>sinfestazione.<br />
2.3 I prodotti alimentari devono essere collocati nei veicoli in modo da evitare, per quanto<br />
ragionevolmente possibile, i rischi <strong>di</strong> contaminazione.<br />
2.4 Nei negozi mobili, l’attività <strong>di</strong> somministrazione è limitata ad alimenti già pronti per il<br />
consumo, precedentemente prodotti in laboratori autorizzati.<br />
E’ tuttavia consentita, in settori o spazi attrezzati, la preparazione estemporanea e la<br />
guarnitura <strong>di</strong> alimenti già preparati (farciture <strong>di</strong> pizze precotte, panini e tramezzini, ecc.).<br />
3) Con banchi temporanei<br />
3.1 Per tali strutture sono richiesti i requisiti previsti dall’art. 5 dell’O.M.<br />
inoltre per la protezione igienica dei prodotti deperibili, i banchi temporanei devono essere<br />
dotati <strong>di</strong> apposite protezioni verso i clienti con uno sviluppo verticale <strong>di</strong> almeno 30 cm,<br />
nonché <strong>di</strong> un’adeguata copertura dell’intero banco, sufficiente ad assicurare il riparo da<br />
intemperie climatiche e polluzioni ambientali.<br />
ART. 283 - Soppresso<br />
ART. 284 1. La ven<strong>di</strong>ta sulle aree pubbliche <strong>di</strong> carni fresche, preparazioni <strong>di</strong> carni, carni<br />
macinate, prodotti a base <strong>di</strong> carne, non preconfezionati, sono subor<strong>di</strong>nate:<br />
a) alle prescrizioni particolari previste dall’art. 6, comma 1, lettera a) punti da 1 a 6<br />
dell’O.M. 3 aprile 2002: “Requisiti igienico - sanitari per il commercio dei prodotti alimentari<br />
sulle aree pubbliche” e dalla Determinazione della Direzione Sanità Pubblica della Regione<br />
Piemonte n° 90 del 09/07/2002: “Linee guida relative al commercio <strong>di</strong> prodotti alimentari<br />
sulle aree pubbliche”;<br />
b) per quanto attiene la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> carni fresche all’autorizzazione prescritta dall’art.<br />
29 del R.D. 20 <strong>di</strong>cembre 1928 n°3298 e all’art. 12 del D.P.R. 10/08/72 n° 967.<br />
2. Le attività <strong>di</strong> sezionamento delle carni e <strong>di</strong> elaborazione <strong>di</strong> preparazioni <strong>di</strong> carni sulle aree<br />
pubbliche sono subor<strong>di</strong>nate alle prescrizioni previste dall’art. 6, comma 1, lettera a) punto 7<br />
dell’O.M. e all’autorizzazione sanitaria prescritta dall’art. 2 della legge 30/04/62 n° 283.<br />
3. La preparazione sulle aree pubbliche <strong>di</strong> prodotti <strong>di</strong> gastronomia cotti è subor<strong>di</strong>nata alle<br />
prescrizioni previste dall’art. 6, comma 1, lettera b) dell’O.M. e all’autorizzazione sanitaria<br />
prescritta dall’art. 2 della legge 30/04/62 n° 283.<br />
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