regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo
regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo
regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
CAPO II<br />
Vaccinazioni<br />
Art. 47 - Il <strong>Comune</strong> provvede alle vaccinazioni obbligatorie <strong>di</strong> tutti coloro che risiedono nel<br />
suo territorio. Le vaccinazioni sono gratuite e vengono <strong>di</strong> norma praticate in due sessioni:una<br />
primaverile e l'altra autunnale. Il Sindaco stabilisce, su proposta dell'Ufficiale Sanitario il<br />
luogo, il giorno e l'ora in cui debbono aver luogo le vaccinazioni <strong>di</strong> ogni sessione e lo rende<br />
noto alla popolazione me<strong>di</strong>ante avvisi pubblici. Il <strong>Comune</strong> promuove anche le vaccinazioni<br />
contro tutte quelle malattie per le quali sia <strong>di</strong>sponibile e autorizzato un prodotto vaccinale <strong>di</strong><br />
efficacia riconosciuta.<br />
Art. 48 - Le vaccinazioni obbligatorie vengono eseguite secondo le norme stabilite dalle<br />
apposite leggi e regolamenti. Possono essere esentati temporaneamente o definitivamente<br />
dalle vaccinazioni obbligatorie coloro che, a giu<strong>di</strong>zio dell'Ufficiale Sanitario, siano in<br />
con<strong>di</strong>zioni fisiche tali da non poterle sopportare senza danno.<br />
Art. 49 - Sono obbligati alla vaccinazione antivaiolosa ed anti<strong>di</strong>fterica - antitetanica associata<br />
i bambini nel secondo anno <strong>di</strong> età.<br />
Art. 50 - La rivaccinazione antivaiolosa è obbligatoria al compimento dell'ottavo anno <strong>di</strong> età.<br />
La rivaccinazione anti<strong>di</strong>fterica viene praticata ad un anno dì <strong>di</strong>stanza dalla prima<br />
vaccinazione, <strong>di</strong> norma associata alla rivaccinazione antitetanica ed è comunque obbligatoria<br />
per tutti coloro che, <strong>di</strong> età inferiore agli anni 10, frequentano scuole o collettività <strong>di</strong> ogni<br />
or<strong>di</strong>ne e natura.<br />
Art. 51 - La vaccinazione contro la poliomielite è obbligatoria per i bambini entro il primo<br />
anno <strong>di</strong> età, ai sensi della Legge 4.2.1966 n. 51, ed è eseguita gratuitamente.<br />
Art. 52 - La vaccinazione antitifica è obbligatoria, ai sensi del decreto del Capo del Governo<br />
2 <strong>di</strong>cembre 1926,per le seguenti persone:<br />
a) per gli addetti ai servizi <strong>di</strong> assistenza, cucina, <strong>di</strong>sinfezione, lavanderia e pulizia negli<br />
ospedali ed in genere negli istituti e nelle case <strong>di</strong> cura sia pubblici che privati;<br />
b) per il personale addetto ai servizi <strong>di</strong> <strong>di</strong>sinfezione, alle lavanderie e trasporto <strong>di</strong> ammalati<br />
anche se <strong>di</strong>pendenti da istituzioni private;<br />
c) per il personale addetto ai servizi dl approvvigionamento idrico, alla raccolta e allo<br />
smercio del latte,alla preparazione e ven<strong>di</strong>ta dei gelati, e nelle fabbriche <strong>di</strong> burro.<br />
La vaccinazione antitifica può essere <strong>di</strong>chiarata obbligatoria anche con or<strong>di</strong>nanza del Sindaco<br />
da emettersi a norma dell’art. 55 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, della legge <strong>comunale</strong> e<br />
provinciale, e negli altri casi contemplati dall'art. 2 del decreto citato nel primo comma del<br />
presente articolo.<br />
7