regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo
regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo
regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
CAPO XIII<br />
Ricovero per animali<br />
Art. 240 - E' vietato utilizzare i ricoveri degli animali come locali dì. <strong>di</strong>mora umana,<br />
temporanea o permanente.<br />
Art. 241 – SOPPRESSO (con verbale <strong>di</strong> deliberazione del Consiglio Comunale seduta del<br />
23.2.1995 n.14)<br />
Art. 242 - I ricoveri per animali devono avere un'altezza dal pavimento al soffitto non<br />
inferiore a m.3; essere sufficientemente illuminati ed aerati, occorrendo, anche a mezzo <strong>di</strong><br />
canne <strong>di</strong> ventilazione; devono avere una cubatura <strong>di</strong> almeno mc. 15 per ogni capo.<br />
Il pavimento <strong>di</strong> materiale facilmente lavabile e <strong>di</strong>sinfettabile, deve consentire un facile scolo<br />
dei liqui<strong>di</strong> in opportune canalette o savanelle. Il suo piano sarà più alto del piano <strong>di</strong> campagna<br />
circostante e gli scoli devono esser condottati in pozzi impermeabili muniti <strong>di</strong> chiusura<br />
idraulica, collocati all'esterno e nei quali non possono essere convogliati gli scarichi delle<br />
latrine.<br />
Il soffitto e le pareti devono essere in muratura; le rastrelliere e le mangiatoie facilmente<br />
pulibili e <strong>di</strong>sinfettabili. La lettiera dovrà essere sufficiente, asciutta e rinnovata <strong>di</strong> frequente.<br />
Tanto la stalla quanto il bestiame devono essere tenuti puliti. E' vietata la mungitura durante<br />
la foraggiata o durante la pulizia della stalla.<br />
Art. 243 - Le scuderie, le stalle, gli ovili, i porcili, i pollai non devono avere comunicazione<br />
<strong>di</strong>retta con i locali <strong>di</strong> abitazione umana, sia essa temporanea o permanente. Solo le stalle per<br />
il ricovero massimo <strong>di</strong> n. 3 capi <strong>di</strong> bestiame grosso, i pollai ad uso domestico (massimo n. 2<br />
capi adulti), i porcili per allevamento domestico (un solo capo adulto), possono essere attigui<br />
alle abitazioni dei conduttori purché ne siano isolati con intervano ventilato o con muri<br />
<strong>di</strong>visori e soffitti impermeabili anche ai gas, resistenti al fuoco. Devono inoltre <strong>di</strong>stare m. 10<br />
da altre abitazioni.<br />
Art. 244 – SOPPRESSO (con verbale <strong>di</strong> deliberazione del Consiglio Comunale seduta del 23.2.95<br />
n.14)<br />
Art. 245 – SOPPRESSO (con verbale <strong>di</strong> deliberazione del Consiglio Comunale seduta del 23.2.95<br />
n.14))<br />
Art. 246 – SOPPRESSO (con verbale <strong>di</strong> deliberazione del Consiglio Comunale seduta del 23.2.95<br />
n.14)<br />
Art. 247 - Le stalle all'aperto saranno costituite, da una parte in muratura coperta per il<br />
ricovero temporaneo del bestiame e da una parte scoperta per la libera sosta del bestiame<br />
stesso; la somministrazione del foraggio potrà essere fatta sia all'interno che all'esterno della<br />
stessa.<br />
La parte coperta dovrà avere pavimentazione, scolo e raccolta del liquame come all'art. 242,<br />
la parte scoperta, con pendenze adeguate dovrà essere pavimentata per almeno metà, con<br />
possibilità <strong>di</strong> poter inter<strong>di</strong>re il passaggio alla zona non pavimentata in caso <strong>di</strong> pioggia ed<br />
essere munita <strong>di</strong> canalizzazione condottata per il convogliamento delle acque luride in pozzi<br />
<strong>di</strong> raccolta.<br />
Art. 248 - Le stalle per vacche lattifere dovranno avere le pareti rivestite <strong>di</strong> materiale lavabile<br />
36