regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo
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Art. 39 - E' obbligatoria la <strong>di</strong>sinfezione della biancheria, degli effetti letterecci e personali<br />
nonchè <strong>di</strong> tutti gli altri oggetti che possono essere stati a contatto con ammalati <strong>di</strong> malattie<br />
infettive <strong>di</strong>ffusive. Anche le acque <strong>di</strong> lavaggio, le feci, le urine, gli sputi, i prodotti <strong>di</strong><br />
desquamazione, peli, capelli, ed ogni altra specie <strong>di</strong> materiale organico infetto, prima <strong>di</strong><br />
essere allontanati o smaltiti, devono essere sottoposti a <strong>di</strong>sinfezione.<br />
Art. 40 - E' pure obbligatoria la <strong>di</strong>sinfezione delle abitazioni, degli ambienti <strong>di</strong> lavoro o <strong>di</strong><br />
stu<strong>di</strong>o frequentati da detti ammalati.<br />
Art. 41 - E' vietato asportare dalla camera dell'ammalato <strong>di</strong> malattia infettiva, biancheria,<br />
vestiario ed altri oggetti prima che siano stati <strong>di</strong>sinfettati.<br />
Art. 42 - E' vietato consegnare gli effetti personali e letterecci <strong>di</strong> malati infettivi al lavandaio<br />
prima che siano stati <strong>di</strong>sinfettati.<br />
Art. 43 - Le <strong>di</strong>sinfezioni <strong>di</strong>sposte per motivi <strong>di</strong> profilassi sono gratuite e vengono eseguite<br />
con materiale e personale dell'Ufficio d’Igiene, secondo le istruzioni dell'Ufficiale Sanitario.<br />
L'Ufficio d'<strong>igiene</strong> esegue anche, nei limiti della <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> personale, a richiesta e<br />
nell'interesse dei privati, operazioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>sinfezione e <strong>di</strong>sinfestazione applicando una apposita<br />
tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale.<br />
Art. 44 - E' obbligatoria la <strong>di</strong>sinfezione annuale degli istituti <strong>di</strong> cura e <strong>di</strong> ricovero sia pubblici<br />
che privati, degli alberghi, delle locande, delle pensioni, dei teatri dei cinema, ed in genere <strong>di</strong><br />
tutti gli ambienti ad uso collettivo. Dette <strong>di</strong>sinfezioni sono a carico degli interessati.<br />
Art. 45 - Per motivi <strong>di</strong> profilassi è vietata la ven<strong>di</strong>ta e l'affitto <strong>di</strong> abiti usati, costumi e <strong>di</strong><br />
effetti d'uso personale <strong>di</strong> qualunque genere che non risultino nuovi, senza che essi siano stati<br />
sottoposti a proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> <strong>di</strong>sinfezione. Il metodo <strong>di</strong> <strong>di</strong>sinfezione da seguire nei singoli<br />
casi in ragione della natura e dell'uso degli abiti od oggetti viene stabilito dall'Ufficiale<br />
Sanitario. Gli abiti che siano stati sottoposti a lavatura a secco,in ciclo chiuso, me<strong>di</strong>ante<br />
trattamento con trielina e successiva essiccazione a caldo e stiratura, sono esentati dalla<br />
successiva <strong>di</strong>sinfezione salvo nei casi in cui, a giu<strong>di</strong>zio dell'Ufficiale Sanitario, ricorrano<br />
circostanze <strong>di</strong> particolare pericolo per la salute pubblica.<br />
Art. 46 - Gli stracci, gli strofinacci ed il pezzame che vengono ceduti od impiegati per uso<br />
domestico o per servizi industriali, devono essere prima sottoposti a lisciviatura o a<br />
<strong>di</strong>sinfezione.<br />
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