regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo
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CAPO XII<br />
Abitazioni rurali<br />
Art. 232 - Per la costruzione, ricostruzione o mo<strong>di</strong>fica <strong>di</strong> una casa rurale e del suoi annessi<br />
per il loro uso o riattivazione devono essere osservate le norme degli art. 220 e 221 del T.U.<br />
Leggi Sanitarie e quelle del presente Regolamento.<br />
Art. 233 - I locali d’abitazione devono avere le stesse caratteristiche previste per le abitazioni<br />
urbane del presente Regolamento.<br />
Art. 234 - Ogni alloggio dovrà avere acqua riconosciuta potabile e possibilmente <strong>di</strong>stribuita<br />
sotto pressione (da una conduttura o da un serbatoio riempito me<strong>di</strong>ante motore o da un<br />
autoclave), un focolare con apposita canna fumaria che si prolunghi oltre il tetto in fumaiolo<br />
all'altezza <strong>di</strong> m. 1; cucina munita <strong>di</strong> acquaio con acqua corrente, latrina aerata <strong>di</strong>rettamente ed<br />
impianti idrosanitari con sifone intercettatore a cacciata d’acqua, magazzino per le derrate e<br />
rustico per deposito <strong>di</strong> legna ed attrezzi <strong>di</strong> lavoro.<br />
Art. 235 - I sistemi <strong>di</strong> raccolta, trasporto e smaltimento delle acque nere devono avere<br />
caratteristiche costruttive, capienza e funzionalità corrispondenti ai tipi previsti dal presente<br />
Regolamento.<br />
E' vietato l'uso dei liquami da pozzo nero per la concimazione <strong>di</strong> ortaggi.<br />
Lo span<strong>di</strong>mento dei liquami su altre colture o su terreno nudo può essere effettuato a <strong>di</strong>stanza<br />
non inferiore <strong>di</strong> m. 50, dalle case <strong>di</strong> abitazione, nelle ore stabilite dalla Autorità Comunale ai<br />
sensi dell'art. 159.del presente Regolamento.<br />
Art. 236 - Le acque meteoriche devono essere convogliate in pozzi perdenti o corsi d'acqua<br />
me<strong>di</strong>ante canali <strong>di</strong> gronda e pluviali, e con adatte pavimentazioni e condutture <strong>di</strong> scarico nei<br />
cortili, aie, orti e giar<strong>di</strong>ni, in modo da ottenere un facile scolo e rapido smaltimento.<br />
Art. 237 - I vani <strong>di</strong> deposito e <strong>di</strong> conservazione dei cereali e delle farine,devono essere<br />
asciutti ed aerati, con pavimento in cotto e gettata dì cemento, pareti ad intonaco civile ed<br />
imbiancati, soffitti con plafone o in tavellatura del tetto.<br />
Detti vani debbono avere caratteristiche atte a consentire le <strong>di</strong>sinfestazioni con gas tossici<br />
Art. 238 - I caseifici ed i burrifici aziendali,oltre a possedere le caratteristiche stabilite dal<br />
presente <strong>regolamento</strong> per i locali <strong>di</strong> produzione e deposito dì sostanze alimentari, devono<br />
<strong>di</strong>sporre dì vani ed arredamento per:<br />
a) ricevimento latte e burro grezzo;<br />
b) lavaggio e deposito <strong>di</strong> bidoni ed attrezzi;<br />
c) burrificio (cremeria) con cella frigorifera;<br />
d) caseificio;<br />
e) salatoio e stagionatura;<br />
f) confezioni e magazzino.<br />
Il caseificio deve avere cappe aspiratrici sugli apparecchi e sulle vasche che producono<br />
vapore assicurando in ogni caso un buon ricambio d'aria anche eventualmente con ventilatori<br />
meccanici.<br />
Art. 239 - Ogni podere o casa rurale in cui si eserciti la cultura degli ortaggi, deve essere<br />
provvisto <strong>di</strong> apposita vasca alimentata da acqua potabile per il lavaggio ed il rinfrescamento<br />
degli ortaggi.<br />
Le vasche per lavanderia e quelle per la lavatura degli ortaggi dovranno essere a scomparti<br />
multipli con bocche <strong>di</strong> alimentazione e scarichi singoli e tali da impe<strong>di</strong>re l'inquinamento<br />
dell'acqua degli scomparti attigui.<br />
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