Terzo - Quarto Rapporto Governativo - Minori.it
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V. Ambiente familiare e assistenza alternativa<br />
101<br />
In molte c<strong>it</strong>tà <strong>it</strong>aliane le autor<strong>it</strong>à locali hanno incoraggiato la creazione di strutture stabili<br />
di rete tra le varie figure professionali che lavorano con i bambini o che hanno specifici<br />
comp<strong>it</strong>i e funzioni nei procedimenti giudiziari.<br />
Spesso il coordinamento tra servizi locali, autor<strong>it</strong>à giudiziarie e polizia ha portato all’adozione<br />
di protocolli, alcuni dei quali dettagliano tecnicamente distinguendo ruolo,<br />
funzioni e doveri di ciascun soggetto ist<strong>it</strong>uzionale.<br />
I protocolli che concernono la cooperazione tra gli uffici giudiziari trattano principalmente<br />
i seguenti aspetti:<br />
• il riconoscimento della necess<strong>it</strong>à di una reciproca comunicazione della not<strong>it</strong>ia criminis<br />
al fine di assicurare il coordinamento delle attiv<strong>it</strong>à di indagine e un raccordo con<br />
le eventuali procedure civili avviate per la protezione del minore, una prassi specificamente<br />
richiesta dalla L. 66/1996 e dalla L. 269/1998;<br />
• l’allontanamento del minore dal nucleo familiare e l’adozione di misure cautelari per<br />
l’autore del reato, sol<strong>it</strong>amente indicati come provvedimenti da adottare successivamente<br />
a una consultazione tra gli uffici giudiziari coinvolti al fine di ev<strong>it</strong>are possibili<br />
conseguenze negative sul minore;<br />
• la previsione che l’ascolto del bambino v<strong>it</strong>tima di abuso sessuale, specialmente se<br />
molto piccolo, avvenga con il supporto di psicologi qualificati e in forma protetta,<br />
per esempio in spazi esterni agli uffici giudiziari o ai tribunali e con l’uso di specchio<br />
unidirezionale (una procedura prevista dalle leggi 66/1996 e 269/1998);<br />
• la psicodiagnosi, gli esami medici e la valutazione della capac<strong>it</strong>à del bambino di rendere<br />
testimonianza, considerati quali atti sui quali è necessario che ci sia coordinamento<br />
tra le autor<strong>it</strong>à giudiziarie onde ev<strong>it</strong>are ripetizioni e sovrapposizioni che potrebbero<br />
generare effetti iatrogeni, ovverosia rivelarsi una v<strong>it</strong>timizzazione secondaria<br />
del minore;<br />
• protezione dell’ident<strong>it</strong>à della v<strong>it</strong>tima, prevedendo procedure che ev<strong>it</strong>ino<br />
l’identificazione del minore v<strong>it</strong>tima di violenze sessuali a segu<strong>it</strong>o della pubblicizzazione<br />
degli atti e dei procedimenti.