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Terzo - Quarto Rapporto Governativo - Minori.it

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V. Ambiente familiare e assistenza alternativa<br />

101<br />

In molte c<strong>it</strong>tà <strong>it</strong>aliane le autor<strong>it</strong>à locali hanno incoraggiato la creazione di strutture stabili<br />

di rete tra le varie figure professionali che lavorano con i bambini o che hanno specifici<br />

comp<strong>it</strong>i e funzioni nei procedimenti giudiziari.<br />

Spesso il coordinamento tra servizi locali, autor<strong>it</strong>à giudiziarie e polizia ha portato all’adozione<br />

di protocolli, alcuni dei quali dettagliano tecnicamente distinguendo ruolo,<br />

funzioni e doveri di ciascun soggetto ist<strong>it</strong>uzionale.<br />

I protocolli che concernono la cooperazione tra gli uffici giudiziari trattano principalmente<br />

i seguenti aspetti:<br />

• il riconoscimento della necess<strong>it</strong>à di una reciproca comunicazione della not<strong>it</strong>ia criminis<br />

al fine di assicurare il coordinamento delle attiv<strong>it</strong>à di indagine e un raccordo con<br />

le eventuali procedure civili avviate per la protezione del minore, una prassi specificamente<br />

richiesta dalla L. 66/1996 e dalla L. 269/1998;<br />

• l’allontanamento del minore dal nucleo familiare e l’adozione di misure cautelari per<br />

l’autore del reato, sol<strong>it</strong>amente indicati come provvedimenti da adottare successivamente<br />

a una consultazione tra gli uffici giudiziari coinvolti al fine di ev<strong>it</strong>are possibili<br />

conseguenze negative sul minore;<br />

• la previsione che l’ascolto del bambino v<strong>it</strong>tima di abuso sessuale, specialmente se<br />

molto piccolo, avvenga con il supporto di psicologi qualificati e in forma protetta,<br />

per esempio in spazi esterni agli uffici giudiziari o ai tribunali e con l’uso di specchio<br />

unidirezionale (una procedura prevista dalle leggi 66/1996 e 269/1998);<br />

• la psicodiagnosi, gli esami medici e la valutazione della capac<strong>it</strong>à del bambino di rendere<br />

testimonianza, considerati quali atti sui quali è necessario che ci sia coordinamento<br />

tra le autor<strong>it</strong>à giudiziarie onde ev<strong>it</strong>are ripetizioni e sovrapposizioni che potrebbero<br />

generare effetti iatrogeni, ovverosia rivelarsi una v<strong>it</strong>timizzazione secondaria<br />

del minore;<br />

• protezione dell’ident<strong>it</strong>à della v<strong>it</strong>tima, prevedendo procedure che ev<strong>it</strong>ino<br />

l’identificazione del minore v<strong>it</strong>tima di violenze sessuali a segu<strong>it</strong>o della pubblicizzazione<br />

degli atti e dei procedimenti.

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