Terzo - Quarto Rapporto Governativo - Minori.it
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72 <strong>Terzo</strong>-quarto rapporto alle Nazioni un<strong>it</strong>e sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia<br />
Si segnala inoltre che il Ministero della giustizia, in collaborazione con gli enti locali e<br />
il terzo settore, pone in essere accordi e azioni per garantire pari opportun<strong>it</strong>à di trattamento<br />
alle donne detenute e/o sottoposte a provvedimenti dell’autor<strong>it</strong>à giudiziaria, specificatamente<br />
rispetto, tra le altre, alle iniziative volte a garantire ai minori sino a tre anni, figli<br />
di donne detenute, che, ai sensi della c<strong>it</strong>ata L. 354/1975, possono essere accolti negli ist<strong>it</strong>uti<br />
pen<strong>it</strong>enziari, l’accesso ai servizi socio-educativi (in particolare agli asili nido) previsti<br />
per la general<strong>it</strong>à della popolazione, assicurando il servizio di trasporto anche attraverso il<br />
ricorso alle organizzazioni del terzo settore.<br />
Tutta la normativa in vigore prevede, inoltre, la possibil<strong>it</strong>à per la donna detenuta madre<br />
di usufruire di una serie di benefici per una rapida fuoriusc<strong>it</strong>a dalle strutture pen<strong>it</strong>enziarie.<br />
In ragione di quanto espresso e in considerazione degli impegni assunti in sede di<br />
Conferenza Stato-Regioni, il Ministero della giustizia è fortemente impegnato a sollec<strong>it</strong>are<br />
le Regioni e le amministrazioni locali a garantire l’accesso ai servizio sociosan<strong>it</strong>ari e socio-educativi<br />
delle madri detenute anche attraverso la realizzazione di strutture a carattere<br />
famigliare per accogliere tale tipologia d’utenza.<br />
Si segnala infine che il regolamento di esecuzione dell’ordinamento pen<strong>it</strong>enziario (DPR<br />
230/2000), prevede che sia prestata particolare attenzione al rapporto con la famiglia. In<br />
ragione di ciò è possibile aumentare il numero dei colloqui previsti mensilmente e svolgerli,<br />
qualora sussistano particolari esigenze, in locali specifici.<br />
5.4 Ricongiungimento familiare<br />
Durante il periodo di riferimento del <strong>Rapporto</strong> (2000-2007), le innovazioni normative<br />
di rilievo in materia di immigrazione e di ricongiungimento familiare sono essenzialmente<br />
due.<br />
La prima, in ordine cronologico, concerne le disposizioni in materia d’immigrazione<br />
introdotte dalla L. 189/2002 (conosciuta come Legge Bossi-Fini). In sintesi, con l’entrata<br />
in vigore della L. 189/2002 i ricongiungimenti erano possibili solo nei seguenti casi:<br />
a. coniuge (non legalmente separato);<br />
b. figli minori a carico;<br />
c. figli maggiorenni a carico che a causa d’invalid<strong>it</strong>à totale non possano provvedere al<br />
proprio sostentamento;<br />
d. gen<strong>it</strong>ori a carico che non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza;<br />
e. gen<strong>it</strong>ori a carico ultrasessantacinquenni con altri figli che siano impossibil<strong>it</strong>ati a<br />
provvedere al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute.<br />
La seconda innovazione riguarda il recepimento attraverso il DLGS dell’8 gennaio<br />
2007, n. 5, della Direttiva europea 2003/86/CE relativa al dir<strong>it</strong>to di ricongiungimento<br />
familiare, con cui si dispone la modifica dei requis<strong>it</strong>i per la richiesta del ricongiungimento<br />
familiare. Le principali modifiche apportate dal decreto riguardano il provvedimento<br />
di espulsione, disponendo di tenere in considerazione la natura e l’effettiv<strong>it</strong>à dei vincoli<br />
familiari dell’interessato e di predisporre un allargamento delle possibil<strong>it</strong>à di ricongiungimento.<br />
L’art. 29 del decreto in esame dedicato esclusivamente al ricongiungimento<br />
familiare prevede che lo straniero possa richiedere il ricongiungimento per i seguenti<br />
familiari:<br />
a. coniuge;<br />
b. figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione<br />
che l’altro gen<strong>it</strong>ore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;