01.01.2015 Views

Terzo - Quarto Rapporto Governativo - Minori.it

Terzo - Quarto Rapporto Governativo - Minori.it

Terzo - Quarto Rapporto Governativo - Minori.it

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

72 <strong>Terzo</strong>-quarto rapporto alle Nazioni un<strong>it</strong>e sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia<br />

Si segnala inoltre che il Ministero della giustizia, in collaborazione con gli enti locali e<br />

il terzo settore, pone in essere accordi e azioni per garantire pari opportun<strong>it</strong>à di trattamento<br />

alle donne detenute e/o sottoposte a provvedimenti dell’autor<strong>it</strong>à giudiziaria, specificatamente<br />

rispetto, tra le altre, alle iniziative volte a garantire ai minori sino a tre anni, figli<br />

di donne detenute, che, ai sensi della c<strong>it</strong>ata L. 354/1975, possono essere accolti negli ist<strong>it</strong>uti<br />

pen<strong>it</strong>enziari, l’accesso ai servizi socio-educativi (in particolare agli asili nido) previsti<br />

per la general<strong>it</strong>à della popolazione, assicurando il servizio di trasporto anche attraverso il<br />

ricorso alle organizzazioni del terzo settore.<br />

Tutta la normativa in vigore prevede, inoltre, la possibil<strong>it</strong>à per la donna detenuta madre<br />

di usufruire di una serie di benefici per una rapida fuoriusc<strong>it</strong>a dalle strutture pen<strong>it</strong>enziarie.<br />

In ragione di quanto espresso e in considerazione degli impegni assunti in sede di<br />

Conferenza Stato-Regioni, il Ministero della giustizia è fortemente impegnato a sollec<strong>it</strong>are<br />

le Regioni e le amministrazioni locali a garantire l’accesso ai servizio sociosan<strong>it</strong>ari e socio-educativi<br />

delle madri detenute anche attraverso la realizzazione di strutture a carattere<br />

famigliare per accogliere tale tipologia d’utenza.<br />

Si segnala infine che il regolamento di esecuzione dell’ordinamento pen<strong>it</strong>enziario (DPR<br />

230/2000), prevede che sia prestata particolare attenzione al rapporto con la famiglia. In<br />

ragione di ciò è possibile aumentare il numero dei colloqui previsti mensilmente e svolgerli,<br />

qualora sussistano particolari esigenze, in locali specifici.<br />

5.4 Ricongiungimento familiare<br />

Durante il periodo di riferimento del <strong>Rapporto</strong> (2000-2007), le innovazioni normative<br />

di rilievo in materia di immigrazione e di ricongiungimento familiare sono essenzialmente<br />

due.<br />

La prima, in ordine cronologico, concerne le disposizioni in materia d’immigrazione<br />

introdotte dalla L. 189/2002 (conosciuta come Legge Bossi-Fini). In sintesi, con l’entrata<br />

in vigore della L. 189/2002 i ricongiungimenti erano possibili solo nei seguenti casi:<br />

a. coniuge (non legalmente separato);<br />

b. figli minori a carico;<br />

c. figli maggiorenni a carico che a causa d’invalid<strong>it</strong>à totale non possano provvedere al<br />

proprio sostentamento;<br />

d. gen<strong>it</strong>ori a carico che non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza;<br />

e. gen<strong>it</strong>ori a carico ultrasessantacinquenni con altri figli che siano impossibil<strong>it</strong>ati a<br />

provvedere al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute.<br />

La seconda innovazione riguarda il recepimento attraverso il DLGS dell’8 gennaio<br />

2007, n. 5, della Direttiva europea 2003/86/CE relativa al dir<strong>it</strong>to di ricongiungimento<br />

familiare, con cui si dispone la modifica dei requis<strong>it</strong>i per la richiesta del ricongiungimento<br />

familiare. Le principali modifiche apportate dal decreto riguardano il provvedimento<br />

di espulsione, disponendo di tenere in considerazione la natura e l’effettiv<strong>it</strong>à dei vincoli<br />

familiari dell’interessato e di predisporre un allargamento delle possibil<strong>it</strong>à di ricongiungimento.<br />

L’art. 29 del decreto in esame dedicato esclusivamente al ricongiungimento<br />

familiare prevede che lo straniero possa richiedere il ricongiungimento per i seguenti<br />

familiari:<br />

a. coniuge;<br />

b. figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione<br />

che l’altro gen<strong>it</strong>ore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!