Terzo - Quarto Rapporto Governativo - Minori.it
Terzo - Quarto Rapporto Governativo - Minori.it
Terzo - Quarto Rapporto Governativo - Minori.it
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
XI. Protocollo opzionale alla Convenzione<br />
sui dir<strong>it</strong>ti dell’infanzia concernente il<br />
coinvolgimento dei bambini nei confl<strong>it</strong>ti armati<br />
a. Misure generali di attuazione<br />
1. Coordinamento e valutazione circa l’attuazione del Protocollo<br />
Raccomandazione n. 7, relativa ad appropriate ed efficaci misure di coordinamento<br />
e valutazione circa l’attuazione del Protocollo<br />
In mer<strong>it</strong>o all’attiv<strong>it</strong>à di coordinamento generale degli interventi nazionali a favore di<br />
infanzia e adolescenza si rimanda alla Sezione I-1.3 del presente <strong>Rapporto</strong>.<br />
2. Piano nazionale d’azione<br />
Raccomandazione n. 9, relativa alla rilevanza, nel processo di elaborazione del<br />
Piano nazionale d’azione, del tema della protezione dei bambini coinvolti nei<br />
confl<strong>it</strong>ti armati<br />
In mer<strong>it</strong>o al Piano d’azione nazionale in materia di infanzia e d’adolescenza si rimanda<br />
alla Sezione I-1.4 del presente <strong>Rapporto</strong>.<br />
3. Legislazione<br />
Raccomandazione n. 11, relativa all’inserimento nella legislazione della definizione<br />
del concetto di «partecipazione diretta» delle persone di età inferiore ai 18 anni<br />
a un confl<strong>it</strong>to armato<br />
Fermo restando che la L. 2/2001 ha fissato in 18 anni il lim<strong>it</strong>e per l’arruolamento volontario<br />
ai fini dell’espletamento del servizio di leva (sospeso in Italia dal 1° gennaio<br />
2005), la legislazione in vigore non consente – di fatto – l’impiego diretto di minorenni nei<br />
confl<strong>it</strong>ti armati. Ciò in quanto il lim<strong>it</strong>e minimo dei 17 anni, previsto per la partecipazione<br />
ai concorsi per l’arruolamento nelle categorie dei marescialli delle forze armate (esclusa<br />
l’Arma dei carabinieri) e per gli ufficiali (inclusa l’Arma dei carabinieri), non consente<br />
comunque l’impiego degli interessati prima del superamento dei corsi formativi della durata<br />
rispettivamente di 2 anni (marescialli) e 5 anni (ufficiali). Pertanto tale personale, che<br />
deve comunque essere in possesso del diploma di istruzione secondaria 1 , al termine dei<br />
previsti corsi addestrativi ha ampiamente superato i 18 anni.<br />
1<br />
Secondo l’<strong>it</strong>er di formazione scolastica <strong>it</strong>aliana, il cui inizio è previsto all’età di 6 anni, il diploma di istruzione<br />
secondaria si consegue dopo 13 anni di frequenza scolastica (5 anni di scuola elementare, 3 di scuola media e 5<br />
di scuola superiore). Pertanto, tale t<strong>it</strong>olo è di regola consegu<strong>it</strong>o tra i 18 e i 19 anni e solo eccezionalmente prima<br />
della maggiore età.