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Terzo - Quarto Rapporto Governativo - Minori.it

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84 <strong>Terzo</strong>-quarto rapporto alle Nazioni un<strong>it</strong>e sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia<br />

evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull’andamento<br />

del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull’evoluzione<br />

delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza. Inoltre il giudice tutelare,<br />

ai sensi dell’art. 337 cc, è tenuto a vigilare sull’osservanza delle condizioni che il tribunale<br />

abbia stabil<strong>it</strong>o per l’esercizio della potestà gen<strong>it</strong>oriale.<br />

Per quanto riguarda il collocamento in ist<strong>it</strong>uto, questo è generalmente mon<strong>it</strong>orato<br />

da un’équipe multidisciplinare, di soggetti dipendenti dello stesso ist<strong>it</strong>uto con l’obbligo<br />

di mon<strong>it</strong>orare la condizione del minore e di vigilare sui progressi di questo. Da un’analisi<br />

realizzata dal Centro nazionale di documentazione e analisi sull’infanzia e<br />

l’adolescenza sulla normativa nazionale in materia di deist<strong>it</strong>uzionalizzazione emerge altresì<br />

che diverse Regioni riconoscono un ruolo importante alle funzioni di vigilanza e di<br />

controllo degli enti locali, da realizzarsi in stretta collaborazione con la magistratura<br />

minorile e con il servizio d’igiene pubblica. Obiettivo di tale funzione di mon<strong>it</strong>oraggio<br />

è duplice: da una parte mira ad accertare la rispondenza dei servizi residenziali ai requis<strong>it</strong>i<br />

organizzativi, strutturali e funzionali stabil<strong>it</strong>i dalla normativa e dai piani socio-assistenziali<br />

regionali e dalla legge nazionale e dall’altra a controllare le condizioni dei soggetti<br />

osp<strong>it</strong>i e l’adeguatezza delle prestazioni, sotto il profilo quant<strong>it</strong>ativo e qual<strong>it</strong>ativo,<br />

nel rispetto dei dir<strong>it</strong>ti degli utenti e in particolare al fine di promuovere la qual<strong>it</strong>à della<br />

v<strong>it</strong>a e il benessere fisico e psichico delle persone che usufruiscono dei servizi o sono osp<strong>it</strong>ate<br />

nelle strutture.<br />

Come sopra rilevato, si prevede che le Regioni adottino propri atti normativi specifici<br />

per regolamentare la materia dell’autorizzazione e dell’accred<strong>it</strong>amento delle strutture<br />

residenziali per minori, nel rispetto delle funzioni attribu<strong>it</strong>e a segu<strong>it</strong>o della riforma del T<strong>it</strong>olo<br />

V della Cost<strong>it</strong>uzione. In ottemperanza a quanto richiesto dalla norma di livello nazionale,<br />

molte Regioni hanno emanato propri atti normativi e/o regolamentari finalizzati<br />

in modo specifico alla definizione dei cr<strong>it</strong>eri per l’autorizzazione e l’accred<strong>it</strong>amento di<br />

tali servizi. La normativa regionale e provinciale consente infatti di attuare un sistema<br />

differenziato di accoglienza nel quadro della programmazione regionale. In particolare,<br />

le aree oggetto di specifico approfondimento da parte delle Regioni sono rappresentate<br />

fra l’altro da:<br />

• i confini strutturali che delim<strong>it</strong>ano le comun<strong>it</strong>à di tipo familiare dagli ist<strong>it</strong>uti ormai<br />

chiusi e, anche, i confini fra le comun<strong>it</strong>à di tipo familiare e gli affidamenti familiari;<br />

• il tema della differenza, all’interno delle comun<strong>it</strong>à di tipo familiare delle due tipologie<br />

delle case famiglia o comun<strong>it</strong>à familiari (presenza di adulti/famiglia residente) e<br />

delle comun<strong>it</strong>à educative;<br />

• lo sviluppo di altre tipologie di servizi di accoglienza: comun<strong>it</strong>à di pronta accoglienza,<br />

terapeutiche, educative, per madre e bambino, comun<strong>it</strong>à di accompagnamento<br />

all’autonomia, comun<strong>it</strong>à pubbliche che osp<strong>it</strong>ano ragazzi del “penale”, ecc.);<br />

• quali devono essere le caratteristiche strutturali, che vanno rifer<strong>it</strong>e al modello di una<br />

casa familiare per consentire un’accessibil<strong>it</strong>à generale dei bambini osp<strong>it</strong>i agli spazi<br />

interni mentre deve essere escluso ogni riferimento ai requis<strong>it</strong>i delle strutture alberghiere;<br />

• i livelli massimi di osp<strong>it</strong>i delle comun<strong>it</strong>à in generale e quelli diversificati per le specifiche<br />

comun<strong>it</strong>à e la distribuzione dei bambini per fasce d’età;<br />

• i livelli minimi e le qualifiche del personale diversificati per comun<strong>it</strong>à specifiche (ad<br />

esempio, per gli stranieri adolescenti che durante la giornata vanno a lavorare può<br />

bastare una casa di avvio all’autonomia con personale educativo più leggero ma forse<br />

occorre in essa la presenza di un mediatore culturale);

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