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Terzo - Quarto Rapporto Governativo - Minori.it

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x. Protocollo opzionale sulla vend<strong>it</strong>a di bambini, la prost<strong>it</strong>uzione dei bambini e la pornografia<br />

rappresentante bambini<br />

199<br />

termine entro il quale i forn<strong>it</strong>ori di connettiv<strong>it</strong>à alla rete Internet devono dotarsi degli strumenti<br />

di filtraggio.<br />

Il Centro trasmette all’Ufficio <strong>it</strong>aliano dei cambi (UIC), per la successiva comunicazione<br />

alle banche, agli ist<strong>it</strong>uti di moneta elettronica, a Poste <strong>it</strong>aliane Spa e agli intermediari<br />

finanziari che prestano servizi di pagamento le informazioni relative ai soggetti beneficiari<br />

di pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale concernente<br />

l’utilizzo sessuale dei minori sulla rete Internet e sulle altre reti di comunicazione. Le<br />

banche, gli ist<strong>it</strong>uti di moneta elettronica, Poste <strong>it</strong>aliane Spa e gli intermediari finanziari<br />

che prestano servizi di pagamento comunicano all’UIC ogni informazione disponibile relativa<br />

a rapporti e a operazioni riconducibili alla commercializzazione di materiale concernente<br />

l’utilizzo sessuale dei minori. Per quanto concerne la creazione di una black list<br />

di s<strong>it</strong>i pedopornografici (prevista dalla L. 38/2006), il Centro nazionale, a segu<strong>it</strong>o del<br />

c.d. decreto del Ministro delle comunicazioni del 2 gennaio 2007, dovrebbe trasmettere<br />

la blacklist dei s<strong>it</strong>i pedopornografici agli Internet service provider (ISP), affinché questi<br />

ne inibiscano la navigazione entro tempi stabil<strong>it</strong>i. È invece ancora in via di redazione<br />

la procedura che prevede, sempre ex L. 38/2006, che il Centro nazionale, per esigenze<br />

connesse alle investigazioni, possa richiedere al sistema bancario nazionale, attraverso<br />

l’Ufficio <strong>it</strong>aliano dei cambi, informazioni circa transazioni finanziarie relative all’acquisto<br />

di materiale pedopornografico.<br />

Con la L. 16 marzo 2006, n. 146, Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei<br />

Protocolli delle Nazioni un<strong>it</strong>e contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea<br />

generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, l’Italia ha ratificato i<br />

due protocolli finalizzati, rispettivamente, il primo a prevenire, reprimere e punire la<br />

tratta di persone, in particolare di donne e di bambini, il secondo a combattere il traffico<br />

di migranti.<br />

Inoltre, con la L. 18 marzo 2008, n. 48, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del<br />

Consiglio d’Europa sulla criminal<strong>it</strong>à informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001,<br />

e norme di adeguamento dell’ordinamento interno, l’Italia ha ader<strong>it</strong>o a un importante<br />

strumento internazionale di contrasto al cybercrime, che racchiude numerose condotte criminose<br />

fra cui la creazione e diffusione della pedopornografia sulla rete Internet.<br />

Per ciò che concerne la definizione di pornografia, la scelta del legislatore della L. 3<br />

agosto 1998, n. 269, Norme contro lo sfruttamento della prost<strong>it</strong>uzione, della pornografia,<br />

del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiav<strong>it</strong>ù,<br />

e della L. 6 febbraio 2006, n. 38, Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento<br />

sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet, fu quella di non prevedere<br />

l’introduzione di una specifica definizione di pornografia minorile, preferendo far<br />

riferimento a un elemento elastico della fattispecie, suscettibile di essere riemp<strong>it</strong>o di contenuti<br />

nel corso del tempo. Come è noto, l’orientamento internazionale impone oggi una<br />

scelta diversa, nell’ottica di un’omogeneizzazione delle previsioni normative degli Stati:<br />

per tale motivo, nell’amb<strong>it</strong>o del testo di ratifica alla Convenzione di Lanzarote, gli uffici<br />

legislativi dei Ministeri coinvolti in tale processo, e in particolare quello del Dipartimento<br />

delle pari opportun<strong>it</strong>à, ha proposto l’introduzione di una specifica definizione di pornografia<br />

minorile nel codice <strong>it</strong>aliano, all’art. 600 ter, in considerazione del fatto che essa è<br />

puntualmente inser<strong>it</strong>a nel testo della Convenzione e che in sede internazionale è stata più<br />

volte rilevata come cr<strong>it</strong>ic<strong>it</strong>à l’assenza di tale definizione nel codice penale <strong>it</strong>aliano. Naturalmente,<br />

ove questa previsione sia mantenuta dopo l’approvazione del Consiglio dei ministri,<br />

sarà demandata al Parlamento la decisione sull’eventuale inserimento nel codice penale<br />

<strong>it</strong>aliano.

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