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Terzo - Quarto Rapporto Governativo - Minori.it

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44 <strong>Terzo</strong>-quarto rapporto alle Nazioni un<strong>it</strong>e sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia<br />

zioni familiari senza ingerenza alcuna, enunciati negli artt. 7 e 8 della Convenzione trovano<br />

un pieno riconoscimento nell’art. 30 della Cost<strong>it</strong>uzione <strong>it</strong>aliana del 1948 che afferma<br />

che è dovere e dir<strong>it</strong>to dei gen<strong>it</strong>ori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori<br />

del matrimonio, e che solo in caso di incapac<strong>it</strong>à dei gen<strong>it</strong>ori la legge provvede a che siano<br />

assolti altrimenti i loro comp<strong>it</strong>i. Esso è stato ribad<strong>it</strong>o ancora meglio in occasione della riforma,<br />

avvenuta con L. 149/2001, della L. 184/1983 sull’adozione che ora ha il t<strong>it</strong>olo Dir<strong>it</strong>to<br />

del minore ad una famiglia e che rec<strong>it</strong>a all’art. 1: «Il minore ha dir<strong>it</strong>to di crescere ed<br />

essere educato nell’amb<strong>it</strong>o della propria famiglia. Le condizioni di indigenza dei gen<strong>it</strong>ori<br />

o del gen<strong>it</strong>ore esercente la potestà gen<strong>it</strong>oriale non possono essere di ostacolo all’esercizio<br />

del dir<strong>it</strong>to del minore alla propria famiglia. A tale fine a favore della famiglia sono disposti<br />

interventi di sostegno e di aiuto».<br />

Il dir<strong>it</strong>to del bambino di preservare la propria ident<strong>it</strong>à può essere letto, però, soprattutto<br />

come dir<strong>it</strong>to del bambino a conoscere l’ident<strong>it</strong>à dei suoi gen<strong>it</strong>ori biologici nelle s<strong>it</strong>uazioni<br />

in cui egli sia stato adottato da altre persone o quando i gen<strong>it</strong>ori biologici non lo abbiano<br />

riconosciuto. Accogliendo l’inv<strong>it</strong>o del Com<strong>it</strong>ato, l’Italia con la L. 149/2001 ha provveduto<br />

a disciplinare (nel nuovo art. 28 della L. 184/1983) l’accesso dell’adottato alle informazioni<br />

sull’adozione e sui gen<strong>it</strong>ori biologici.<br />

È ora previsto che il minore debba essere informato sempre della sua condizione di figlio<br />

adottivo. La legge ha attribu<strong>it</strong>o il dovere di informazione ai gen<strong>it</strong>ori adottivi, lasciandoli<br />

però opportunamente liberi di decidere i modi e i termini più convenienti, in relazione<br />

alle condizioni psicoemotive e alla matur<strong>it</strong>à del minore.<br />

All’adottato è inoltre riconosciuto il dir<strong>it</strong>to di accedere alle informazioni sull’ident<strong>it</strong>à<br />

dei suoi gen<strong>it</strong>ori biologici, con lim<strong>it</strong>i e condizioni determinati in considerazione della delicatezza<br />

delle possibili conseguenze sulla psiche dell’adottato e delle sue relazioni con i gen<strong>it</strong>ori<br />

adottivi, nonché della condizione di figlio non riconosciuto. In sintesi: a) non è mai<br />

consent<strong>it</strong>o all’adottato l’accesso alle informazioni quando la partoriente non lo abbia riconosciuto<br />

e pertanto nell’atto di nasc<strong>it</strong>a il bambino figura come figlio di donna che dichiara<br />

di non volere essere nominata; b) in tutti gli altri casi l’adottato che ha raggiunto i<br />

25 anni di età ha la possibil<strong>it</strong>à di accedere alle informazioni che riguardano la sua origine<br />

e l’ident<strong>it</strong>à dei propri gen<strong>it</strong>ori biologici; c) l’adottato che ha raggiunto i 18 anni di età<br />

ma non ancora i 25 anni può ottenere tali informazioni solo se sussistono gravi e comprovati<br />

motivi attinenti alla sua salute psicofisica.<br />

La scelta di r<strong>it</strong>ardare al compimento dei 25 anni di età la pienezza delle informazioni<br />

ai figli adottivi sulle origini vuole, in condizioni di adolescenza r<strong>it</strong>ardata, impedire i traumi<br />

di una conoscenza anticipata di s<strong>it</strong>uazioni legate all’ident<strong>it</strong>à di soggetti che potrebbero<br />

non avere ancora raggiunto una piena matur<strong>it</strong>à psicofisica.<br />

A sua volta l’opzione pol<strong>it</strong>ica di non fare accedere l’adottato alle informazioni identificative<br />

della madre biologica che alla nasc<strong>it</strong>a non lo ha riconosciuto è stata indotta soprattutto<br />

dalla considerazione che la prospettiva di potere poi essere ricercate dal figlio<br />

avrebbe potuto indurre alcune madri a ev<strong>it</strong>are un parto in condizioni non protette in ospedale<br />

e, quindi, a un abbandono clandestino del neonato. La garanzia nel tempo dell’anonimato<br />

dovrebbe invece aiutare la madre, che può a questo scopo chiedere un breve tempo<br />

per riflettere meglio, a farsi seguire e assistere e a decidere in modo pienamente libero<br />

circa il riconoscimento del figlio, avendo la tranquill<strong>it</strong>à psicologica di non essere ricercata<br />

da questi. In ogni caso l’informazione all’adottato sarebbe quasi sempre difficile o impossibile<br />

dato che nell’atto di nasc<strong>it</strong>a il nome della madre biologica non figura.<br />

Coerentemente con questa scelta il legislatore <strong>it</strong>aliano ha r<strong>it</strong>enuto di non cost<strong>it</strong>uire dei<br />

meccanismi di accesso del figlio non riconosciuto all’ident<strong>it</strong>à della madre e dei meccani-

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