Terzo - Quarto Rapporto Governativo - Minori.it
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VIII. Misure speciali di protezione<br />
(artt. 22, 30, 32-36, 37 (b)-(d), 38, 39 e 40)<br />
8.1 Bambini in s<strong>it</strong>uazioni di emergenza<br />
<strong>Minori</strong> non accompagnati<br />
Raccomandazione n. 46, relativa alla creazione di sufficienti centri speciali di accoglienza<br />
per minori non accompagnati e alle relative modal<strong>it</strong>à di permanenza,<br />
assistenza ed effettivo godimento dei dir<strong>it</strong>ti, predisponendo procedure armonizzate<br />
in questo amb<strong>it</strong>o e provvedendo al rimpatrio assist<strong>it</strong>o soltanto quando ciò è<br />
nel superiore interesse del bambino<br />
L’organo centrale demandato a decidere sulla permanenza o meno in Italia dei minori<br />
stranieri non accompagnati è il Com<strong>it</strong>ato minori stranieri. Questo può adottare due<br />
tipologie di provvedimenti diversi: il provvedimento di non luogo a procedere, che equivale<br />
a dare il via agli interventi volti all’integrazione sul terr<strong>it</strong>orio dello Stato, e il provvedimento<br />
di rimpatrio assist<strong>it</strong>o, volto al ricongiungimento familiare nel Paese di origine.<br />
Rispetto alla prima tipologia di provvedimento, sono rimessi poi alle autor<strong>it</strong>à del<br />
terr<strong>it</strong>orio la gestione e il mon<strong>it</strong>oraggio degli interventi. Questo fa sì che gli interventi siano<br />
differenziati perché calibrati sia sulle risorse del singolo minore che sulle risorse del<br />
terr<strong>it</strong>orio stesso.<br />
La scelta preponderante in Italia per i minori non accompagnati è il collocamento in<br />
comun<strong>it</strong>à d’accoglienza e solo in alcuni enti locali (ad esempio Parma, Modena, Genova<br />
e Bologna) si è optato per un collocamento in famiglie appartenenti allo stesso gruppo etnico,<br />
sperimentando il cosiddetto «affidamento omoculturale».<br />
Il Com<strong>it</strong>ato ha tra i comp<strong>it</strong>i assegnati anche quello della raccolta e analisi dei dati, come<br />
già evidenziato nella Sezione I.<br />
Va segnalata altresì l’attiv<strong>it</strong>à dei mediatori culturali, introdotti nei servizi penali minorili<br />
attraverso la circolare n. 6 del 23 marzo 2002 Linee guida sull’attiv<strong>it</strong>à di mediazione<br />
culturale nei servizi minorili con comp<strong>it</strong>i di facil<strong>it</strong>azione della comunicazione con l’utenza<br />
straniera, come previsto dal TU DLGS 286/1998, come espressione di pol<strong>it</strong>iche attive di intervento<br />
multiculturale (cfr. Sezione VIII-8.2), Tale circolare, oltre a prevedere un’attiv<strong>it</strong>à<br />
di mediazione diretta con la funzione di facil<strong>it</strong>are gli interventi psicoeducativi nei confronti<br />
del minore straniero, ha stabil<strong>it</strong>o che il mediatore culturale dia il suo contributo ai servizi<br />
minorili della giustizia per l’attuazione di interventi finalizzati a creare condizioni che<br />
permettano la conoscenza e il rispetto delle diverse culture, a migliorare il dialogo tra operatori<br />
e minorenni stranieri, a supportare i docenti della scuola e della formazione professionale<br />
nell’elaborazione di proposte scolastiche e formative calibrate sulle specifiche esigenze<br />
dei minorenni stranieri, a facil<strong>it</strong>are l’assistenza religiosa, a favorire l’accoglienza e<br />
la convivenza.<br />
Rispetto alle comun<strong>it</strong>à di accoglienza si è via via evoluta la loro s<strong>it</strong>uazione sia in mer<strong>it</strong>o<br />
all’organizzazione delle attiv<strong>it</strong>à che in mer<strong>it</strong>o al personale impiegato, tenendo conto