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Terzo - Quarto Rapporto Governativo - Minori.it

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V. Ambiente familiare e assistenza alternativa<br />

71<br />

Il lavoro nelle scuole, svolto da personale con appos<strong>it</strong>a e specifica preparazione, è il<br />

modo per far conoscere e accred<strong>it</strong>are il servizio presso i giovani. Sono molte le realtà in<br />

cui vengono previsti incontri di educazione alla salute e all’affettiv<strong>it</strong>à con il coinvolgimento<br />

degli insegnanti e possibilmente dei gen<strong>it</strong>ori (affinché siano in grado di accogliere domande<br />

e di veicolare contenuti) e i giovani inv<strong>it</strong>ati presso le sedi consultoriali per approfondimenti<br />

o esposizione di problematiche personali.<br />

Alcuni aspetti più frequentemente trattati nell’età adolescenziale riguardano la sfera<br />

sessuale, le confl<strong>it</strong>tual<strong>it</strong>à con i gen<strong>it</strong>ori e la prevenzione delle gravidanze non desiderate in<br />

età adolescenziale.<br />

5.3 Separazione dai gen<strong>it</strong>ori 9<br />

Sul mantenimento dei rapporti fra gen<strong>it</strong>ori e figli, è recentemente intervenuta la L. 8<br />

febbraio 2006, n. 54, Disposizioni in materia di separazione dei gen<strong>it</strong>ori e affidamento<br />

condiviso dei figli. La nuova legge attua una svolta nella cultura dell’affido a segu<strong>it</strong>o di separazione<br />

e divorzio, riaffermando il principio secondo il quale tutti i figli minori (leg<strong>it</strong>timi<br />

e naturali) hanno dir<strong>it</strong>to a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi<br />

i gen<strong>it</strong>ori anche in ipotesi di disgregazione del nucleo familiare. La norma sancisce<br />

il dovere di maggiore controllo sull’educazione, la salute e le attiv<strong>it</strong>à ricreative dei figli, da<br />

parte di entrambi i gen<strong>it</strong>ori, dovere che si trasforma inev<strong>it</strong>abilmente nell’opportun<strong>it</strong>à di<br />

trascorrere maggior tempo con i propri bambini, al di là degli es<strong>it</strong>i dell’unione coniugale.<br />

Si afferma inoltre contemporaneamente il dir<strong>it</strong>to fondamentale dei nonni, e dei familiari<br />

più stretti, ad avere un contatto continuativo con i propri nipoti, dir<strong>it</strong>to non contemplato<br />

dalla precedente legge che ne rimetteva la facoltà alla pura discrezional<strong>it</strong>à del gen<strong>it</strong>ore affidatario.<br />

La legge presenta un quadro normativo fortemente protettivo del coniuge più debole,<br />

nel quale trova, pertanto, piena affermazione il principio della «bigen<strong>it</strong>orial<strong>it</strong>à» così come<br />

riconosciuto nel dir<strong>it</strong>to naturale.<br />

Particolari casi di separazione del minore dalla propria famiglia si hanno anche in presenza<br />

della detenzione dei gen<strong>it</strong>ori. La normativa <strong>it</strong>aliana prevede una serie di azioni a tutela<br />

del rapporto gen<strong>it</strong>oriale, soprattutto quando la detenzione riguarda la madre. Sono<br />

state apportate modifiche in tal senso alla L. 354/1975, Norme sull’ordinamento pen<strong>it</strong>enziario,<br />

con l’introduzione della detenzione domiciliare alle donne incinte o madri (ma anche<br />

padri) di bambini con meno di 10 anni di età (art. 4 L. 165/1998).<br />

La L. 40/2001 estende poi l’applicazione del beneficio di legge (detenzione domiciliare<br />

speciale) anche a soggetti con pene superiori ai quattro anni, oltre alla possibil<strong>it</strong>à di<br />

usc<strong>it</strong>a dal carcere, durante il giorno, per accudire i figli. Quando le c<strong>it</strong>ate normative non<br />

sono applicabili, i figli delle detenute possono rimanere con la madre fino al compimento<br />

dei tre anni di età, in quanto il rapporto con la figura materna nei primi anni di v<strong>it</strong>a è considerato<br />

fondamentale per una cresc<strong>it</strong>a equilibrata del minorenne.<br />

Per una maggiore comprensione del fenomeno, l’appendice statistica riporta i dati<br />

elaborati dal 1993 al 2007 e la s<strong>it</strong>uazione al 30 giugno 2008 rispetto alle regioni di detenzione.<br />

9<br />

Per i dati si veda l’allegato statistico.

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