01.01.2015 Views

Terzo - Quarto Rapporto Governativo - Minori.it

Terzo - Quarto Rapporto Governativo - Minori.it

Terzo - Quarto Rapporto Governativo - Minori.it

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

V. Ambiente familiare e assistenza alternativa<br />

73<br />

c. figli maggiorenni a carico, qualora permanentemente non possano provvedere alle<br />

proprie indispensabili esigenze di v<strong>it</strong>a in ragione del loro stato di salute;<br />

d. gen<strong>it</strong>ori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di<br />

origine o di provenienza.<br />

Per quanto concerne i requis<strong>it</strong>i richiesti al gen<strong>it</strong>ore per eserc<strong>it</strong>are il dir<strong>it</strong>to di ricongiungimento<br />

si prevede che, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al segu<strong>it</strong>o di uno<br />

dei gen<strong>it</strong>ori, sia sufficiente il consenso del t<strong>it</strong>olare dell’alloggio nel quale il minorenne effettivamente<br />

vivrà; per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni 14<br />

è richiesto, in ogni caso, un redd<strong>it</strong>o minimo non inferiore al doppio dell’importo annuo<br />

dell’assegno sociale.<br />

Inoltre, il c<strong>it</strong>tadino straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibil<strong>it</strong>à:<br />

a. di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli<br />

alloggi d’edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore<br />

agli anni 14 al segu<strong>it</strong>o di uno dei gen<strong>it</strong>ori, del consenso del t<strong>it</strong>olare dell’alloggio nel<br />

quale il minore effettivamente dimorerà;<br />

b. di un redd<strong>it</strong>o annuo derivante da fonti lec<strong>it</strong>e non inferiore all’importo annuo dell’assegno<br />

sociale (5.061,68 euro) se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare,<br />

al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento<br />

di due o tre familiari, al triplo dell’importo annuo dell’assegno sociale<br />

se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione<br />

del redd<strong>it</strong>o si tiene conto anche del redd<strong>it</strong>o annuo complessivo dei<br />

familiari conviventi con il richiedente e dei familiari a carico già presenti nel terr<strong>it</strong>orio.<br />

5.5 Spese di mantenimento per il figlio<br />

La L. 54/2006, contenente Disposizioni in materia di separazione dei gen<strong>it</strong>ori e affidamento<br />

condiviso dei figli, prevede, con riferimento alle spese per il mantenimento dei<br />

figli, come entrambi i gen<strong>it</strong>ori siano tenuti al mantenimento dei figli in misura proporzionale<br />

al redd<strong>it</strong>o di ciascuno. Il giudice stabilisce, se necessario, la corresponsione di un<br />

assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzional<strong>it</strong>à delle spese, assegno<br />

che dovrà tener conto delle esigenze del figlio, del tenore di v<strong>it</strong>a goduto prima della separazione<br />

dal figlio, dei tempi di permanenza presso ciascun gen<strong>it</strong>ore, delle risorse economiche<br />

di entrambi e del costo economico dei comp<strong>it</strong>i domestici e di cura che sono stati<br />

presi in carico da ciascun gen<strong>it</strong>ore. L’assegno di mantenimento continuerà a essere automaticamente<br />

adeguato agli indici ISTAT. Il giudice può inoltre disporre la corresponsione<br />

di un assegno periodico in favore dei figli maggiorenni non ancora indipendenti economicamente<br />

ai quali, se portatori di handicap grave, si applicheranno le disposizioni<br />

previste in favore dei figli minori. In caso di inadempienze e violazione dell’obbligo di<br />

mantenimento, il giudice interviene per la soluzione delle controversie, adottando gli opportuni<br />

provvedimenti. In caso di gravi atti che arrechino pregiudizio al minore il giudice<br />

può intervenire sugli accordi, ammonire il gen<strong>it</strong>ore inadempiente, disporre il risarcimento<br />

dei danni nei confronti del minore, disporre il risarcimento da un gen<strong>it</strong>ore all’altro;<br />

infine, può condannare il gen<strong>it</strong>ore inadempiente al pagamento di una sanzione che<br />

va da un minimo di 75 a un massimo di 5.000 euro.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!