Terzo - Quarto Rapporto Governativo - Minori.it
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V. Ambiente familiare e assistenza alternativa<br />
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c. figli maggiorenni a carico, qualora permanentemente non possano provvedere alle<br />
proprie indispensabili esigenze di v<strong>it</strong>a in ragione del loro stato di salute;<br />
d. gen<strong>it</strong>ori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di<br />
origine o di provenienza.<br />
Per quanto concerne i requis<strong>it</strong>i richiesti al gen<strong>it</strong>ore per eserc<strong>it</strong>are il dir<strong>it</strong>to di ricongiungimento<br />
si prevede che, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al segu<strong>it</strong>o di uno<br />
dei gen<strong>it</strong>ori, sia sufficiente il consenso del t<strong>it</strong>olare dell’alloggio nel quale il minorenne effettivamente<br />
vivrà; per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni 14<br />
è richiesto, in ogni caso, un redd<strong>it</strong>o minimo non inferiore al doppio dell’importo annuo<br />
dell’assegno sociale.<br />
Inoltre, il c<strong>it</strong>tadino straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibil<strong>it</strong>à:<br />
a. di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli<br />
alloggi d’edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore<br />
agli anni 14 al segu<strong>it</strong>o di uno dei gen<strong>it</strong>ori, del consenso del t<strong>it</strong>olare dell’alloggio nel<br />
quale il minore effettivamente dimorerà;<br />
b. di un redd<strong>it</strong>o annuo derivante da fonti lec<strong>it</strong>e non inferiore all’importo annuo dell’assegno<br />
sociale (5.061,68 euro) se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare,<br />
al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento<br />
di due o tre familiari, al triplo dell’importo annuo dell’assegno sociale<br />
se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione<br />
del redd<strong>it</strong>o si tiene conto anche del redd<strong>it</strong>o annuo complessivo dei<br />
familiari conviventi con il richiedente e dei familiari a carico già presenti nel terr<strong>it</strong>orio.<br />
5.5 Spese di mantenimento per il figlio<br />
La L. 54/2006, contenente Disposizioni in materia di separazione dei gen<strong>it</strong>ori e affidamento<br />
condiviso dei figli, prevede, con riferimento alle spese per il mantenimento dei<br />
figli, come entrambi i gen<strong>it</strong>ori siano tenuti al mantenimento dei figli in misura proporzionale<br />
al redd<strong>it</strong>o di ciascuno. Il giudice stabilisce, se necessario, la corresponsione di un<br />
assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzional<strong>it</strong>à delle spese, assegno<br />
che dovrà tener conto delle esigenze del figlio, del tenore di v<strong>it</strong>a goduto prima della separazione<br />
dal figlio, dei tempi di permanenza presso ciascun gen<strong>it</strong>ore, delle risorse economiche<br />
di entrambi e del costo economico dei comp<strong>it</strong>i domestici e di cura che sono stati<br />
presi in carico da ciascun gen<strong>it</strong>ore. L’assegno di mantenimento continuerà a essere automaticamente<br />
adeguato agli indici ISTAT. Il giudice può inoltre disporre la corresponsione<br />
di un assegno periodico in favore dei figli maggiorenni non ancora indipendenti economicamente<br />
ai quali, se portatori di handicap grave, si applicheranno le disposizioni<br />
previste in favore dei figli minori. In caso di inadempienze e violazione dell’obbligo di<br />
mantenimento, il giudice interviene per la soluzione delle controversie, adottando gli opportuni<br />
provvedimenti. In caso di gravi atti che arrechino pregiudizio al minore il giudice<br />
può intervenire sugli accordi, ammonire il gen<strong>it</strong>ore inadempiente, disporre il risarcimento<br />
dei danni nei confronti del minore, disporre il risarcimento da un gen<strong>it</strong>ore all’altro;<br />
infine, può condannare il gen<strong>it</strong>ore inadempiente al pagamento di una sanzione che<br />
va da un minimo di 75 a un massimo di 5.000 euro.