Verbale CC 29 marzo 2011 - Comune di Treviglio
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può, non deve avvenire anche in a<strong>di</strong>acenze e in continuità con<br />
l’e<strong>di</strong>ficio principale, quello <strong>di</strong> origine storica.<br />
La Nota uno in calce alla lettera <strong>di</strong>ce: che in mancanza <strong>di</strong> una<br />
definizione <strong>di</strong> volume con unità <strong>di</strong> misura della capacità inse<strong>di</strong>ativa nelle<br />
<strong>di</strong>sposizioni comuni del documento <strong>di</strong> Piano, si deve qui intendere il<br />
volume geometrico delle costruzioni, ovvero il cosiddetto volume<br />
acqueo. Quello che si otterrebbe immergendo teoricamente tali<br />
costruzioni in un liquido e misurando il volume incrementato del liquido<br />
stesso.<br />
Per quanto riguarda la contiguità dell’e<strong>di</strong>ficio, la Nota 2 <strong>di</strong>ce: per<br />
continuità va inteso un corpo <strong>di</strong> fabbrica che continui l’e<strong>di</strong>ficio<br />
principale, sia in pianta con un corpo <strong>di</strong> fabbrica dello spessori <strong>di</strong> quello<br />
antico, sia innalzato avente la medesima altezza. (finite le note).<br />
Gli interventi <strong>di</strong> cui alle precedenti lettere B e C hanno come limite<br />
e<strong>di</strong>ficatorio il volume preesistente e quin<strong>di</strong> possono entrambe<br />
comportare aumenti <strong>di</strong> superficie <strong>di</strong> pavimento, sia nel caso in cui la<br />
ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia non comporti demolizione integrale dell’e<strong>di</strong>ficio o<br />
degli e<strong>di</strong>fici e proponga <strong>di</strong> sud<strong>di</strong>videre in altezza locali alti, sia nel caso<br />
in cui la ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia proponga una ricostruzione fedele,<br />
avente medesimo volume, sia ovviamente nel caso in cui l’intervento si<br />
configuri come una demolizione con ricostruzione su altro se<strong>di</strong>me e/o<br />
altra sagoma.<br />
Successivamente, al quarto capoverso del comma 2.2, la norma<br />
chiarisce quale deve essere l’intervento sull’e<strong>di</strong>ficio <strong>di</strong> origine storica, è<br />
sostanzialmente una definizione <strong>di</strong> risanamento conservativo. Per<br />
quanto riguarda le destinazioni d’uso, il successivo comma 3 al terzo<br />
capoverso, stabilisce che le destinazioni d’uso possono essere <strong>di</strong> tipo<br />
residenziale – R – per servizi e attrezzature pubbliche – S – e per<br />
attrezzature turistico-ricettive - PR - senza limitazioni percentuali. Va<br />
infine ricordato che la predetta norma per le cascine in ambito PLIS, si<br />
applica anche alle restanti cascine in<strong>di</strong>viduate questa volta dal piano<br />
delle regole. La norma resta più o meno la stessa, la variazione più<br />
significativa è quella che conferisce un bonus volumetrico del 15% oltre<br />
alle possibilità <strong>di</strong> ampliamento derivanti dal recupero volumetrico<br />
esistente, nel caso <strong>di</strong> intervento <strong>di</strong> ristrutturazione con fedele<br />
ricostruzione o <strong>di</strong> demolizione con ricostruzione degli e<strong>di</strong>fici moderni<br />
recuperabili.<br />
L’Arch. Benevolo non ha scritto quale fosse la norma, comunque è la<br />
norma del piano delle regole, l’art. 23 CAR – si chiama cascine rurali in<br />
ambito agricolo se non ricordo male.<br />
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