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Verbale CC 29 marzo 2011 - Comune di Treviglio

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può, non deve avvenire anche in a<strong>di</strong>acenze e in continuità con<br />

l’e<strong>di</strong>ficio principale, quello <strong>di</strong> origine storica.<br />

La Nota uno in calce alla lettera <strong>di</strong>ce: che in mancanza <strong>di</strong> una<br />

definizione <strong>di</strong> volume con unità <strong>di</strong> misura della capacità inse<strong>di</strong>ativa nelle<br />

<strong>di</strong>sposizioni comuni del documento <strong>di</strong> Piano, si deve qui intendere il<br />

volume geometrico delle costruzioni, ovvero il cosiddetto volume<br />

acqueo. Quello che si otterrebbe immergendo teoricamente tali<br />

costruzioni in un liquido e misurando il volume incrementato del liquido<br />

stesso.<br />

Per quanto riguarda la contiguità dell’e<strong>di</strong>ficio, la Nota 2 <strong>di</strong>ce: per<br />

continuità va inteso un corpo <strong>di</strong> fabbrica che continui l’e<strong>di</strong>ficio<br />

principale, sia in pianta con un corpo <strong>di</strong> fabbrica dello spessori <strong>di</strong> quello<br />

antico, sia innalzato avente la medesima altezza. (finite le note).<br />

Gli interventi <strong>di</strong> cui alle precedenti lettere B e C hanno come limite<br />

e<strong>di</strong>ficatorio il volume preesistente e quin<strong>di</strong> possono entrambe<br />

comportare aumenti <strong>di</strong> superficie <strong>di</strong> pavimento, sia nel caso in cui la<br />

ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia non comporti demolizione integrale dell’e<strong>di</strong>ficio o<br />

degli e<strong>di</strong>fici e proponga <strong>di</strong> sud<strong>di</strong>videre in altezza locali alti, sia nel caso<br />

in cui la ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia proponga una ricostruzione fedele,<br />

avente medesimo volume, sia ovviamente nel caso in cui l’intervento si<br />

configuri come una demolizione con ricostruzione su altro se<strong>di</strong>me e/o<br />

altra sagoma.<br />

Successivamente, al quarto capoverso del comma 2.2, la norma<br />

chiarisce quale deve essere l’intervento sull’e<strong>di</strong>ficio <strong>di</strong> origine storica, è<br />

sostanzialmente una definizione <strong>di</strong> risanamento conservativo. Per<br />

quanto riguarda le destinazioni d’uso, il successivo comma 3 al terzo<br />

capoverso, stabilisce che le destinazioni d’uso possono essere <strong>di</strong> tipo<br />

residenziale – R – per servizi e attrezzature pubbliche – S – e per<br />

attrezzature turistico-ricettive - PR - senza limitazioni percentuali. Va<br />

infine ricordato che la predetta norma per le cascine in ambito PLIS, si<br />

applica anche alle restanti cascine in<strong>di</strong>viduate questa volta dal piano<br />

delle regole. La norma resta più o meno la stessa, la variazione più<br />

significativa è quella che conferisce un bonus volumetrico del 15% oltre<br />

alle possibilità <strong>di</strong> ampliamento derivanti dal recupero volumetrico<br />

esistente, nel caso <strong>di</strong> intervento <strong>di</strong> ristrutturazione con fedele<br />

ricostruzione o <strong>di</strong> demolizione con ricostruzione degli e<strong>di</strong>fici moderni<br />

recuperabili.<br />

L’Arch. Benevolo non ha scritto quale fosse la norma, comunque è la<br />

norma del piano delle regole, l’art. 23 CAR – si chiama cascine rurali in<br />

ambito agricolo se non ricordo male.<br />

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