CORSO V. S. A. MODENA - APPUNTI14. Medicina LegaleObiettivi Formativi:1) Riconoscere le proprie responsabilità civili e penali;2) Reati in cui può incorrere il soccorritore;3) Agire nei limiti dei propri doveri;4) Agire conscio dei propri diritti.IntroduzioneIl perché di questo studio, di questa analisi sulle responsabilità che possono nasceredalle azioni realizzate dai soccorritori volontari, da coloro che operano nell'ambitodell'emergenza sanitaria e non solo, è manifestamente chiaro; basti pensare allagravità delle situazioni che questi soggetti si trovano ad affrontare quotidianamentenello svolgere il loro servizio, per comprendere la delicatezza di un servizio che vieneesercitato in condizioni limite per quanto riguarda la sicurezza e l'incolumità sia di chiinterviene che del destinatario dell'intervento. L'importanza delle conseguenze chepossono verificarsi, causate da una semplice leggerezza o da un errore, sicomprende ancora di più se consideriamo che il bene ultimo, alla tutela del quale laloro azione è rivolta, è la salute umana, e non di rado addirittura la vita. Si rende cosìnecessario fare maggiore chiarezza su quali siano i dettami giuridici, ovveronormativi e giurisprudenziali, che concorrono a regolare gli interventi di coloro i qualisi assumono l'impegno di aiutare il prossimo. Con un avvertimento specifico: a causadella difficile collocazione giuridica dei "volontari", e la persistente carenza normativain merito ai loro doveri e corrispondenti diritti, si deve sempre tenere presente che ladisciplina di quelle circostanze, in cui questi soggetti possono incorrere, non sarà maionnicomprensiva; per cui, al di là di alcuni principi di diritto, fondamentali e inviolabili,la decisione dei casi di specie sarà, di volta in volta, rimessa alla valutazionediscrezionale del giudice competente. Il problema fondamentale che si è presentatoè stato il dover necessariamente trasportare una parte della disciplina relativa alpersonale medico ausiliario, peraltro lacunosa, piena di lati oscuri, di dubbiainterpretazione, contrastata in dottrina e nelle pronunce giurisprudenziali, neiconfronti dei soccorritori volontari; l'unico elemento che ci ha permesso di attuare inparte questa trasfusione è stata la certezza che questi soggetti ricevono unapreparazione, al termine della quale viene certificata la loro idoneità a compieredeterminate pratiche di intervento, per cui dall'affidamento che si crea nei loroconfronti scaturiscono tutta una serie di conseguenze, che hanno anche un certorilievo giuridico. Queste difficoltà non ci hanno impedito di delineare, nelle prossimepagine, pur brevemente, un insieme di principi e di regole che tendono a disciplinarequelle stesse attività che giustificano l'esistenza delle Pubbliche Assistenze sulterritorio; nella speranza che così diventino maggiormente chiari e comprensibili ilimiti a cui quei soggetti sottostanno, ed i rischi ai quali vanno incontronell'espletamento delle loro funzioni e dei loro compiti.La responsabilità giuridicaIl termine responsabilità nel linguaggio comune ci riporta all'idea di essere chiamati arispondere di un nostro comportamento, che ha causato una conseguenza negativa,eventualmente ad un altro soggetto. La responsabilità si scinde, per ciò che ciinteressa in questa sede, in penale e civile.La responsabilità penalePrima di affrontare le problematiche inerenti alla responsabilità penale in cui puòincorrere il soccorritore volontario nell'esercizio delle attività alle quali è posto, è162Medicina Legale
CORSO V. S. A. MODENA - APPUNTIfondamentale una rapida panoramica di carattere generale, che ci spieghi, in breve,alcuni dei concetti salienti dell'argomento che tratteremo; tralasciando determinatiapprofondimenti che risulterebbero pretestuosi, e tutto sommato irrilevanti per loscopo che ci siamo prefissati, che è essenzialmente quello di delineare leresponsabilità e le conseguenze cui va incontro il "volontario" nella sua attivitàsolidaristica.La responsabilità di cui stiamo trattando, quella penale, segue alla commissione diuno o più reati. Occorre premettere che la responsabilità penale è strettamentepersonale quindi ricade completamente su chi compie il reato.Volendo semplificare all'estremo si può definire il reato come un fatto umano cheviola una norma penale, posta a difesa, a tutela di un certo interesse; un interesse dicui può essere titolare un singolo individuo (es. reato di lesioni personali che tutelal'integrità fisica, la salute, della singola vittima) oppure un interesse proprio dellaComunità (es. reato di interruzione di pubblico servizio che tutela l'interesse propriodella Pubblica Amministrazione a che certi servizi siano sempre in essere). Sonoelementi costitutivi del reato stesso l'elemento psicologico o soggettivo e l'elementomateriale od oggettivo. L'elemento psicologico attiene al soggetto del reato econsidera il comportamento del colpevole in relazione agli scopi dell'azione, ed allasua capacità di scegliere un modo d'agire e di indirizzarlo verso determinati fini. Indefinitiva la valutazione della colpevolezza del soggetto non può prescindere da unaconsiderazione della sua azione in rapporto con la sua volontà. Tralasceremo, ai finidi questa analisi, le figure di reato doloso e preterintenzionale, nelle quali si individua,indipendentemente dalle diversità delle due figure, la volontà di realizzare il fattocriminoso. (nel reato doloso il soggetto agisce per realizzare un illecito penale; nelreato preterintenzionale si verifica un illecito più grave di quello voluto dal soggettoche comunque agisce per realizzare un reato). E'evidente, che nessun soccorritoreagirà allo scopo di provocare eventi dannosi al soccorso, ma nonostante tutto questopotrebbero, eventualmente, verificarsi, ed essere imputati al volontario medesimo.Dunque, i casi che invece ci interessano da vicino sono quelli in cui il reato è laconseguenza di un'azione posta in essere dal soggetto agente, non perchévolontariamente intrapresa per realizzare un fatto illecito, ma attuata trasgredendoregole di condotta, disposizioni legislative, disciplinari e regolamentari e senzaalcuna volontà di commettere un reato. Per colpa in senso giuridico quindi si intendequalcosa di diverso dal significato comunemente attribuitovi. L'evento si dicecolposo, o contro l'intenzione, se non è voluto, anche se è prevedibile nelleconseguenze, da parte di colui che agisce. Se la colpa consiste nell'inosservanza dideterminati regolamenti, che si devono rispettare per compiere correttamente leoperazioni, le funzioni alle quali si è predisposti, si parla di colpa specifica; si trattadell'inosservanza di quelle disposizioni normative che sono state impartite proprioper scoraggiare quei comportamenti che, indipendentemente dalla volontà colpevole,sono fonte di danni o pericoli. Un evento però si può verificare, oltre che per il motivosopraddetto, anche a causa di negligenza, imprudenza e imperizia; quando, cioè, leregole cautelari da rispettare, per evitare che si verifichino fatti dannosi, non sonoscritte: allora si parla di colpa generica. Il dato comune per tutte le ipotesi colpose èl'inosservanza di precauzioni doverose. Le regole di diligenza, prudenza e perizianon sono predeterminate dalla legge, o da altra fonte giuridica, ma sono ricavatedalla esperienza comune della vita sociale. Per imprudenza si può intendere la leggerezza nel compiere gli atti, anchepericolosi, senza le dovute cautele e senza prevedere, sulla basedell'esperienza generale, le relative conseguenze. Per negligenza s'intende una voluta omissione di atti o comportamenti cheinvece si ha il dovere di compiere. -163Medicina Legale