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Manuale Vsa - Croce Blu

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CORSO V. S. A. MODENA - APPUNTInorma di cui trattasi: "L'errore (..) può essere valutato sulla base del parametro di cuiall'art. 2236 c.c., vale a dire della colpa grave quando sia presente una situazioneemergenziale, oppure quando il caso implichi la soluzione di problemi tecnici dispeciale difficoltà [Cass., sez. IV, Settembre 1997; ed ancora, Cass., sez. IV, 23Marzo 1995] e, soprattutto, "tale limitazione di responsabilità attiene esclusivamenteall'imperizia, non all'imprudenza e alla negligenza, con la conseguenza che rispondeanche per colpa lieve l'agente che nell'esecuzione di un intervento o di una terapiaprovochi un danno per omissione di diligenza ed inadeguata preparazione (...) "[Cass., sez. III, 10 Maggio 2000, n. 5945]. Ciò vuol significare che qualora non siasoddisfatto almeno uno di questi requisiti "i canoni valutativi della condotta colposanon possono essere che quelli ordinariamente adottati nel campo della responsabilitàpenale per la causazione di danni alla vita o all'integrità dell'uomo" [Cass., sez. IV, 29Settembre 1997; ed ancora, Cass., sez. IV, 23 Marzo 1995]. Quest'argomentazione,relativa alla possibilità di attenuare la responsabilità dei nostri soccorritori, fino adescluderla, in base alla graduazione della colpa loro imputabile, è valida solamente inmerito a determinati tipi di reati. In pratica, si potrà applicare la limitazione previstadalla norma del codice civile sopra citata, solo quando si tratti di delitti cheimplicitamente prevedono la possibilità di graduare la colpa, ovvero la dove siapossibile parlare di una colpa più o meno grave dell'imputato, in relazione,soprattutto, alla difficoltà della condotta che egli doveva tenere per non incorrere innessuna responsabilità.Richiamare la diligenza o la perizia media come parametri per giudicare l'operato deivolontario, perché rappresentano la misura di ciò che ci dobbiamo aspettare nel suocomportamento, vuoi dire intendere la perizia, la diligenza e la prudenza adottate daun ipotetico agente-modello, preso come esempio di riferimento, che, nello svolgerele stesse mansioni, nel porre in essere le medesime pratiche, quindi, in poche parole,nel compiere la stessa attività dei soggetto reale posto in giudizio, agisce con quellacapacità, esperienza, accuratezza e abilità manuale che qualsiasi soccorritoreidoneo dovrebbe avere, dopo essere stato formato. D'altronde si può pretendere unaperizia non inferiore alla media, ma non si può pretendere che egli abbia unaparticolare abilità, superiore appunto a quella minima, ritenuta oggettivamentesufficiente per realizzare correttamente gli interventi richiesti. Parlando dellaresponsabilità penale non abbiamo finora riportato, ma dato invece per scontato, unprincipio fondamentale che scaturisce direttamente dalla nostra Carta Costituzionale:la responsabilità penale è personale (art. 27, comma primo). Quindi, nellaCostituzione si afferma il divieto assoluto di responsabilità per fatto altrui. Taleaffermazione viene di fatto ripetuta anche nell'art. 40 dei Cod. Pen.: "Nessuno puòessere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se l'evento (..) non èconseguenza della sua azione o omissione". La responsabilità per fatto propriocolpevole impone, quindi, che il soggetto sia chiamato a rispondere soltanto dei fattia lui psicologicamente riferibili a titolo di dolo o di colpa; nei casi cui noi ci riferiamo èevidente che ogni singolo volontario si troverà a rispondere, ed eventualmente adessere responsabile, solamente delle condotte da lui stesso poste in essere. Questoci permette di allargare la riflessione e dare altre risposte altrettanto importanti. Inprimo luogo, un problema molto delicato riguarda l'interrogativo se sia possibile chesia attribuita al soccorritore volontario una responsabilità, nel caso in cui a recarematerialmente danno alla vittima sia un altro componente dell'equipaggio, oppure ilmedico con il quale il volontario sta collaborando nell'immediatezza dell'eventodannoso, e con il quale può e deve interagire.La regola generale dalla quale sviluppare le osservazioni è la seguente: ognipartecipante ad un'attività medica d'équipe risponde solo del corretto adempimentodei doveri di diligenza e di perizia inerenti ai compiti che gli sono specificamenteaffidati; per cui si può escludere a priori una responsabilità del volontario nell'ipotesisopra accennata, cioè quando la conseguenza dannosa per la vittima non sia166Medicina Legale

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