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ccnl commercio - Cisal Terziario

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Allegato n°3<br />

azioni dirette.<br />

In caso di mancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, può essere richiesta la revoca o la sospensione<br />

dell’azione messa in atto.<br />

Il riconoscimento, dalla data di scadenza del contratto precedente, di una copertura economica, nella misura che sarà<br />

stabilita nei singoli contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, a favore dei Lavoratori in servizio alla data di<br />

raggiungimento dell’accordo di rinnovo, è condizionato al rispetto dei tempi e della tregua sindacale nei periodi<br />

concordati.<br />

In applicazione del punto 6. del citato Accordo Quadro del 22 gennaio 2009, le Parti si danno atto che, in caso di disdetta<br />

contrattuale, dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di scadenza del CCNL, sarà corrisposto ai Lavoratori<br />

dipendenti un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato “Indennità di Vacanza Contrattuale”, calcolato<br />

nel seguente modo: fatto uguale a 100 l’indice nazionale IPCA, al netto degli energetici importati, al primo giorno del<br />

mese successivo alla decorrenza del CCNL (indice 1), rilevato lo stesso indice alla fine del mese della data di scadenza<br />

del CCNL (indice 2), l’Indennità di Vacanza Contrattuale sarà pari al prodotto della PBNM moltiplicata per il 50% della<br />

differenza, espressa in centesimi, tra l’indice 1 e l’indice 2.<br />

L’Osservatorio nazionale incardinato presso l’Ente Bilaterale, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla<br />

scadenza del CCNL, determinerà, con i criteri che precedono, la tabella delle Indennità mensili di Vacanza Contrattuale<br />

per ciascun livello di inquadramento.<br />

Dalla data di decorrenza del nuovo CCNL, l'Indennità di Vacanza Contrattuale cesserà di essere corrisposta.<br />

In sede di rinnovo del CCNL le Parti valuteranno l’entità del recupero degli scostamenti dell’indice IPCA depurato della<br />

dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, in funzione della situazione socio economica di settore conciliando, per<br />

quanto possibile, le primarie esigenze di salvaguardia e di espansione dei posti di lavoro con la tutela del potere<br />

d’acquisto delle retribuzioni.<br />

2. La contrattazione di secondo livello<br />

2.1 Ambito di applicazione - La contrattazione collettiva di secondo livello sarà svolta in sede Territoriale od<br />

Aziendale ed ha una durata di 3 anni.<br />

Essa riguarda materie ed istituti diversi da quelli stabiliti dalla contrattazione nazionale e la parte economica potrà<br />

riguardare solamente l’introduzione di Premi di Risultato integralmente correlati ad elementi dall’esito incerto (redditività,<br />

produttività, qualità, presenza, ecc.), anche in concorso tra loro.<br />

Le Parti, per favorire la contrattazione di secondo livello, concorderanno linee guida utili a definire modelli di “Premio<br />

Variabile” o di “Premio Produzione” o di “Premio Presenza”, anche in rapporto al differente costo della vita sul territorio.<br />

Tali Premi dovranno tener conto delle compatibilità in funzione:<br />

1. degli aumenti retributivi previsti dal CCNL;<br />

2. delle eventuali retribuzioni già previste nella contrattazione regionale o provinciale di secondo livello.<br />

La contrattazione integrativa territoriale e/o aziendale è ammessa sulle seguenti materie specificatamente individuate:<br />

1. qualifiche o livelli esistenti in Azienda, correlati a mansioni non equiparabili a quelle comprese nella classificazione<br />

del contratto nazionale;<br />

2. costituzione e funzionamento dell'organismo regionale o provinciale Bilaterale per la prevenzione infortuni, per<br />

l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, la formazione, nonché tutto quanto previsto dal D. Lgs.<br />

81/2008 e successive integrazioni e modificazioni, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;<br />

3. premio di produttività e casi d’ammissibilità e modalità di pagamento della tredicesima mensilità in ratei mensili;<br />

4. adozione d’ulteriori regimi di flessibilità e deroghe dell'orario di lavoro settimanale, mensile e/o annuale normale<br />

rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale, e ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro; articolazione dei turni<br />

di riposo settimanale nelle Aziende con servizi a ciclo continuo; distribuzione degli orari e dei turni di lavoro con<br />

eventuali riposi a conguaglio, eventuale istituzione del lavoro a turno, intendendosi per tale il lavoro prestato in uno<br />

dei tre turni o in più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore; diverse modalità di godimento dei<br />

permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale per particolari esigenze produttive aziendali;<br />

5. ampliamento della Banca Ore e gestione della stessa;<br />

6. determinazione dei turni feriali;<br />

7. modalità di svolgimento della formazione nell'Apprendistato;<br />

8. modalità applicative del lavoro a tempo parziale, a tempo determinato;<br />

9. eventuale ricorso al lavoro somministrato, alle collaborazioni coordinate e continuative od a progetto;<br />

10. attuazione della disciplina aziendale della formazione professionale, da attuarsi per il tramite degli organismi<br />

paritetici regionali o provinciali;<br />

11. casi di superamento del limite di ore supplementari previste per il lavoro a tempo parziale;<br />

12. definizione di accordi particolari in materia di mercato del lavoro;<br />

13. organizzazione di incontri, a livello territoriale e/o aziendale, fra le parti stipulanti il presente CCNL, per la disamina<br />

ed approvazione dei contratti previsti dalla disciplina nazionale e leggi vigenti;<br />

14. impianti audiovisivi ed introduzione di nuove tecnologie;<br />

15. eventuali ulteriori materie demandate alla contrattazione di secondo livello dalla Legge o dal CCNL.<br />

A livello territoriale, in sede di prima applicazione la richiesta di stipula della contrattazione di secondo livello non può<br />

essere presentata prima di due mesi dal deposito del CCNL presso gli Uffici preposti.<br />

Le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la<br />

presentazione delle richieste ed il successivo termine di tre mesi, decorrente dal ricevimento delle lettere d’apertura delle<br />

trattative.<br />

A regime, per le proposte di rinnovo del contratto di secondo livello, è necessario che una delle Parti ne dia disdetta,<br />

almeno 2 mesi prima della relativa scadenza, presentando le proposte di modifica, al fine di consentire l'apertura delle<br />

CCNL COMMERCIO Sottoscritto in data 3 luglio 2012 a Roma<br />

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