ccnl commercio - Cisal Terziario
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Allegato n°3<br />
azioni dirette.<br />
In caso di mancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, può essere richiesta la revoca o la sospensione<br />
dell’azione messa in atto.<br />
Il riconoscimento, dalla data di scadenza del contratto precedente, di una copertura economica, nella misura che sarà<br />
stabilita nei singoli contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, a favore dei Lavoratori in servizio alla data di<br />
raggiungimento dell’accordo di rinnovo, è condizionato al rispetto dei tempi e della tregua sindacale nei periodi<br />
concordati.<br />
In applicazione del punto 6. del citato Accordo Quadro del 22 gennaio 2009, le Parti si danno atto che, in caso di disdetta<br />
contrattuale, dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di scadenza del CCNL, sarà corrisposto ai Lavoratori<br />
dipendenti un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato “Indennità di Vacanza Contrattuale”, calcolato<br />
nel seguente modo: fatto uguale a 100 l’indice nazionale IPCA, al netto degli energetici importati, al primo giorno del<br />
mese successivo alla decorrenza del CCNL (indice 1), rilevato lo stesso indice alla fine del mese della data di scadenza<br />
del CCNL (indice 2), l’Indennità di Vacanza Contrattuale sarà pari al prodotto della PBNM moltiplicata per il 50% della<br />
differenza, espressa in centesimi, tra l’indice 1 e l’indice 2.<br />
L’Osservatorio nazionale incardinato presso l’Ente Bilaterale, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla<br />
scadenza del CCNL, determinerà, con i criteri che precedono, la tabella delle Indennità mensili di Vacanza Contrattuale<br />
per ciascun livello di inquadramento.<br />
Dalla data di decorrenza del nuovo CCNL, l'Indennità di Vacanza Contrattuale cesserà di essere corrisposta.<br />
In sede di rinnovo del CCNL le Parti valuteranno l’entità del recupero degli scostamenti dell’indice IPCA depurato della<br />
dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, in funzione della situazione socio economica di settore conciliando, per<br />
quanto possibile, le primarie esigenze di salvaguardia e di espansione dei posti di lavoro con la tutela del potere<br />
d’acquisto delle retribuzioni.<br />
2. La contrattazione di secondo livello<br />
2.1 Ambito di applicazione - La contrattazione collettiva di secondo livello sarà svolta in sede Territoriale od<br />
Aziendale ed ha una durata di 3 anni.<br />
Essa riguarda materie ed istituti diversi da quelli stabiliti dalla contrattazione nazionale e la parte economica potrà<br />
riguardare solamente l’introduzione di Premi di Risultato integralmente correlati ad elementi dall’esito incerto (redditività,<br />
produttività, qualità, presenza, ecc.), anche in concorso tra loro.<br />
Le Parti, per favorire la contrattazione di secondo livello, concorderanno linee guida utili a definire modelli di “Premio<br />
Variabile” o di “Premio Produzione” o di “Premio Presenza”, anche in rapporto al differente costo della vita sul territorio.<br />
Tali Premi dovranno tener conto delle compatibilità in funzione:<br />
1. degli aumenti retributivi previsti dal CCNL;<br />
2. delle eventuali retribuzioni già previste nella contrattazione regionale o provinciale di secondo livello.<br />
La contrattazione integrativa territoriale e/o aziendale è ammessa sulle seguenti materie specificatamente individuate:<br />
1. qualifiche o livelli esistenti in Azienda, correlati a mansioni non equiparabili a quelle comprese nella classificazione<br />
del contratto nazionale;<br />
2. costituzione e funzionamento dell'organismo regionale o provinciale Bilaterale per la prevenzione infortuni, per<br />
l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, la formazione, nonché tutto quanto previsto dal D. Lgs.<br />
81/2008 e successive integrazioni e modificazioni, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;<br />
3. premio di produttività e casi d’ammissibilità e modalità di pagamento della tredicesima mensilità in ratei mensili;<br />
4. adozione d’ulteriori regimi di flessibilità e deroghe dell'orario di lavoro settimanale, mensile e/o annuale normale<br />
rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale, e ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro; articolazione dei turni<br />
di riposo settimanale nelle Aziende con servizi a ciclo continuo; distribuzione degli orari e dei turni di lavoro con<br />
eventuali riposi a conguaglio, eventuale istituzione del lavoro a turno, intendendosi per tale il lavoro prestato in uno<br />
dei tre turni o in più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore; diverse modalità di godimento dei<br />
permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale per particolari esigenze produttive aziendali;<br />
5. ampliamento della Banca Ore e gestione della stessa;<br />
6. determinazione dei turni feriali;<br />
7. modalità di svolgimento della formazione nell'Apprendistato;<br />
8. modalità applicative del lavoro a tempo parziale, a tempo determinato;<br />
9. eventuale ricorso al lavoro somministrato, alle collaborazioni coordinate e continuative od a progetto;<br />
10. attuazione della disciplina aziendale della formazione professionale, da attuarsi per il tramite degli organismi<br />
paritetici regionali o provinciali;<br />
11. casi di superamento del limite di ore supplementari previste per il lavoro a tempo parziale;<br />
12. definizione di accordi particolari in materia di mercato del lavoro;<br />
13. organizzazione di incontri, a livello territoriale e/o aziendale, fra le parti stipulanti il presente CCNL, per la disamina<br />
ed approvazione dei contratti previsti dalla disciplina nazionale e leggi vigenti;<br />
14. impianti audiovisivi ed introduzione di nuove tecnologie;<br />
15. eventuali ulteriori materie demandate alla contrattazione di secondo livello dalla Legge o dal CCNL.<br />
A livello territoriale, in sede di prima applicazione la richiesta di stipula della contrattazione di secondo livello non può<br />
essere presentata prima di due mesi dal deposito del CCNL presso gli Uffici preposti.<br />
Le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la<br />
presentazione delle richieste ed il successivo termine di tre mesi, decorrente dal ricevimento delle lettere d’apertura delle<br />
trattative.<br />
A regime, per le proposte di rinnovo del contratto di secondo livello, è necessario che una delle Parti ne dia disdetta,<br />
almeno 2 mesi prima della relativa scadenza, presentando le proposte di modifica, al fine di consentire l'apertura delle<br />
CCNL COMMERCIO Sottoscritto in data 3 luglio 2012 a Roma<br />
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