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ccnl commercio - Cisal Terziario

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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio<br />

Integrazione<br />

datoriale<br />

Ferme restando le norme di Legge per quanto concerne il trattamento di<br />

malattia od infortunio professionali, l’Azienda corrisponderà al Lavoratore<br />

dipendente, alle normali scadenze di paga, un’anticipazione dell'indennità di<br />

malattia od infortunio riconosciuta dall'INAIL, ed un’integrazione atta a<br />

garantire l’85% della Retribuzione Giornaliera Normale netta percepita dal<br />

Lavoratore.<br />

Detto importo costituisce un anticipo di cassa e sarà soggetto a conguaglio<br />

tenendo conto dell'effettivo ammontare dell'indennità erogata dall'INAIL e<br />

della Retribuzione Mensile Normale netta entro i cui limiti si computa<br />

l'integrazione a carico del Datore di lavoro.<br />

L'indennità INAIL sarà rimborsata al Datore di lavoro che ne ha anticipato il<br />

trattamento e, qualora per qualsiasi motivo il Dipendente venisse in<br />

possesso di tale indennità, dovrà restituirla immediatamente al Datore di<br />

lavoro.<br />

In caso di indennità INAIL superiore alla normale retribuzione integrata,<br />

l'Azienda corrisponderà al Lavoratore l'eccedenza.<br />

L’integrazione a carico del Datore di lavoro non è dovuta se l’INAIL non<br />

corrisponde, per qualsiasi motivo, l’indennità a proprio carico.<br />

Nel caso l'INAIL non riconosca l'infortunio del Dipendente e la pratica sia<br />

trasferita all’INPS per competenza, l'eventuale trattamento economico<br />

erogato sarà conguagliato, anche con trattenuta delle somme eccedenti,<br />

secondo le regole previste per la malattia o per l’infortunio<br />

extraprofessionale. In tal caso, l’evento si sommerà ai periodi considerati di<br />

comporto.<br />

Previdenza Copertura: 100% entro il limite del periodo di comporto.<br />

Controllo<br />

dell’assenza<br />

per<br />

infortunio<br />

Diritto dell’Azienda di far effettuare visite di controllo del Lavoratore, nel<br />

rispetto dell’art. 5, comma 2, della L. 300/70. La visita di controllo dovrà<br />

effettuarsi all’interno delle fasce orarie contrattualmente e legalmente<br />

previste per le infermità extraprofessionali.<br />

Quale conseguenza di quanto precede, il Lavoratore ha l’obbligo, salvo<br />

documentati casi di forza maggiore, di rendersi disponibile presso il proprio<br />

domicilio durante le fasce orarie.<br />

Quando il Lavoratore, durante le fasce orarie, preveda di assentarsi<br />

legittimamente dal proprio domicilio (per visite o cure) dovrà informare<br />

preventivamente di tale fatto il Datore.<br />

In caso d’assenza ingiustificata alla visita di controllo medico, il Lavoratore è<br />

soggetto sia a sanzione disciplinare sia alla perdita dell’integrazione<br />

aziendale.<br />

CCNL COMMERCIO sottoscritto il 3 luglio 2012 a Roma<br />

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