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ccnl commercio - Cisal Terziario

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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio<br />

TITOLO LXV<br />

BANCA DELLE ORE<br />

Art. 148 - Nel caso di lavoro per più intensa attività, con successivi prevedibili periodi<br />

d’attività ridotta, il Datore potrà, per qualsiasi livello e tipologia di lavoro prevista dal<br />

presente contratto:<br />

a. intensificare l’orario ordinario di lavoro con successiva prevedibile rarefazione;<br />

b. recuperare, mediante rarefazione, le ore lavorate nell’intensificazione,<br />

c. ridurre l’orario ordinario di lavoro (rarefazione) a fronte di una successiva<br />

prevedibile intensificazione.<br />

Quindi i seguenti casi:<br />

1. superare, in regime di lavoro ordinario, l’orario contrattuale settimanale sino al<br />

limite di 48 ore per un massimo di 24 settimane all’anno, ponendo le ore eccedenti<br />

le 40 settimanali a credito del Lavoratore, nel rispettivo conto della Banca delle<br />

Ore;<br />

2. nel caso di riduzione del fabbisogno d’ore, con previsione di successivo recupero il<br />

Datore di lavoro potrà ridurre l’orario settimanale lavorato fino al limite minimo di 24<br />

ore, anticipando la retribuzione contrattuale di 40 ore settimanali e ponendo le ore<br />

anticipate al Lavoratore a debito nel suo conto della Banca delle Ore.<br />

Ai Lavoratori cui si applicherà il regime previsto al punto 1 sarà riconosciuta la normale<br />

retribuzione ordinaria per 40 ore settimanali e la sola maggiorazione del 5% per le ore<br />

eccedenti che dovranno essere contabilizzate, a credito del Lavoratore, nella Banca delle<br />

Ore.<br />

Ai Lavoratori cui si applicherà il regime previsto al punto 2 spetterà l’intera retribuzione<br />

ordinaria afferente 40 ore settimanali con corrispondente iscrizione a debito delle ore non<br />

effettivamente lavorate, sul conto individuale della Banca delle Ore.<br />

Il saldo massimo della Banca delle Ore potrà essere di 168 ore, a favore del Lavoratore o<br />

del Datore di lavoro.<br />

Il regime d’intensificazione e rarefazione è continuo, pertanto il saldo al 31 dicembre di<br />

ciascun anno dovrà essere riportato al 1 gennaio dell’anno successivo.<br />

In caso di cessazione, il saldo della banca delle ore sarà addebitato o accreditato con le<br />

competenze di chiusura del rapporto.<br />

L’accredito del saldo comporterà una maggiorazione complessiva del 15% (5% all’atto<br />

dell’intensificazione e 10% al momento di chiusura del rapporto).<br />

Esclusivamente su richiesta del Lavoratore, con l’accordo del Datore di lavoro, ed al<br />

massimo per una volta all’anno, eventuali saldi d’intensificazione potranno essere<br />

monetizzati con la retribuzione corrente maggiorata del 20%; pertanto, l’intensificazione non<br />

goduta determinerà una maggiorazione complessiva del 25% (5% all’atto<br />

dell’intensificazione e 20% all’atto della liquidazione).<br />

Le ore d’intensificazione si considerano, agli effetti normativi, ore di lavoro ordinarie con<br />

composizione multiperiodale dell’orario di lavoro. Pertanto, eventuale lavoro straordinario<br />

potrà essere svolto nei limiti delle condizioni contrattualmente e legalmente previste, in<br />

eccedenza all’eventuale intensificazione di cui al punto che precede.<br />

La comunicazione d’intensificazione dovrà essere data al Lavoratore con un preavviso<br />

normale di 72 ore o, eccezionalmente, di 24 ore.<br />

La volontaria accettazione del minore preavviso determina il diritto del Lavoratore di<br />

percepire le seguenti indennità:<br />

a. da 72 a 24 ore: 0,40 centesimi per ciascuna ora d’intensificazione con minore<br />

preavviso;<br />

b. da 24 a 0 ore 0,80 centesimi per ciascuna ora d’intensificazione con minore<br />

CCNL COMMERCIO sottoscritto il 3 luglio 2012 a Roma<br />

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