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ccnl commercio - Cisal Terziario

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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio<br />

10. in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l’esecuzione di servizi di cura e<br />

assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia.<br />

La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa in caso di primo rapporto di<br />

lavoro tra un Datore ed un Lavoratore della durata di 12 mesi non prorogabili e, in tutti gli<br />

altri casi, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche<br />

se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore.<br />

Art. 72 - Ai Lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui al precedente articolo presso<br />

l’utilizzatore, sono riconosciute, qualora più favorevoli, le retribuzioni previste nel presente<br />

CCNL, salvo le aree d’esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro e,<br />

salvo diversi accordi, le prestazioni dell’Ente Bilaterale.<br />

I Lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che sono somministrati presso<br />

l’Azienda che adotta il presente CCNL, impiegati per le fattispecie di cui al precedente<br />

articolo, non possono superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti:<br />

SCAGLIONI<br />

Lavoratori dipendenti da 0 a 5 da 6 a 10 da 11 a 15 da 16 a 30<br />

Somministrati max 2 3 4 5<br />

La contrattazione collettiva di secondo livello può stabilire percentuali maggiori con specifica<br />

attenzione alle seguenti ipotesi: nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni e<br />

lavoro stagionale.<br />

Art. 73 - Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: divieti e limiti - L’Azienda non può<br />

ricorrere al lavoro a chiamata ed alla somministrazione di lavoro nei seguenti casi:<br />

1. qualora il Datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D. Lgs. n.<br />

81/2008);<br />

2. al fine di sostituire Lavoratori in sciopero;<br />

3. quando abbia proceduto a licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nelle<br />

identiche mansioni, nei 3 mesi precedenti l'assunzione di collaboratore<br />

intermittente;<br />

4. quando siano in corso, per identiche mansioni, riduzioni dell’orario di lavoro con<br />

ricorso all’integrazione salariale in deroga, ordinaria o straordinaria.<br />

I Lavoratori occupati non sono computati nell’organico dell’utilizzatore ai fini<br />

dell’applicazione di Legge o dei limiti previsti dal CCNL.<br />

L’utilizzatore comunica, entro il 31 dicembre d’ogni anno, tramite l’Organizzazione dei Datori<br />

di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, all’Ente Bilaterale Confederale il numero<br />

ed i motivi dei contratti di lavoro a chiamata e di somministrazione di lavoro conclusi, la<br />

durata degli stessi, il numero e la qualifica dei Lavoratori interessati, il numero dei Lavoratori<br />

assunti direttamente dall’Azienda.<br />

CCNL COMMERCIO sottoscritto il 3 luglio 2012 a Roma<br />

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