ccnl commercio - Cisal Terziario
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio<br />
Codice di Condotta, relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie<br />
sessuali di cui al D. Lgs. 145 del 30 maggio 2005.<br />
In particolare, sono considerati come molestie sessuali quei comportamenti indesiderati a<br />
connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o comportamentale, aventi lo scopo<br />
e l'effetto di violare la dignità di una Lavoratrice e/o di un Lavoratore o di creare un clima<br />
degradante, umiliante od offensivo.<br />
Il Datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le misure per prevenire il verificarsi di<br />
comportamenti configurabili come discriminazioni o molestie sessuali e di promuovere e<br />
diffondere la cultura del rispetto della persona.<br />
Art. 111 - Corresponsione della retribuzione - Il Lavoratore ha diritto a ricevere il<br />
corrispettivo del lavoro ordinario e straordinario alle normali scadenze. Tali scadenze<br />
dovranno essere comprese entro i 15 giorni successivi al termine del mese cui la<br />
retribuzione stessa si riferisce.<br />
La data indicata per la corresponsione dovrà essere resa nota ai Lavoratori e sarà spostata<br />
di diritto al primo giorno lavorativo successivo, quando essa coincide con un giorno di riposo<br />
o festivo.<br />
Eventuali ritardi nella corresponsione della retribuzione dovranno essere concordati con i<br />
Lavoratori e le loro rappresentanze. In assenza di accordo decorrerà, dalla data prevista alla<br />
data di effettivo pagamento, un interesse a favore del Lavoratore pari al tasso ufficiale di<br />
sconto aumentato di 3 punti.<br />
Decorsi 15 giorni dalla data prevista per il pagamento della retribuzione, senza che sia stato<br />
erogato almeno il 50% della stessa, il Lavoratore avrà diritto di tutelare il suo credito in via<br />
giudiziale. Parimenti, il Lavoratore avrà tale diritto quando una qualsiasi parte non<br />
sindacabile della sua retribuzione subisca un ritardo superiore a 30 giorni. Per i ritardi<br />
accumulati si conviene che il mancato pagamento di un importo cumulativamente superiore<br />
alla mensilità dà diritto alla tutela giurisdizionale, decorsi 45 giorni dalla data di<br />
configurazione di tale importo. Il Lavoratore, in caso di diverse possibilità, ha diritto di<br />
scegliere la tutela a lui più favorevole.<br />
TITOLO XLV<br />
CESSIONE - TRASFORMAZIONE DELL’AZIENDA<br />
Art. 112 - In caso di cessione, trasformazione o fallimento dell’Azienda si fa riferimento alle<br />
norme di Legge vigenti in materia.<br />
TITOLO XLVI<br />
ENTE BILATERALE CONFEDERALE EN.BI.C.<br />
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E MUTUALISTICHE<br />
Art. 113 - EN.BI.C. - L’EN.BI.C. - Ente Bilaterale Confederale - è stato costituito dalle Parti<br />
datoriali e sindacali firmatarie del presente contratto collettivo di lavoro ed opera ai sensi<br />
dell’Art. 2 del D. Lgs. 276/2003. Pertanto, lo statuto dell’Ente regolamenta il sistema di<br />
prestazioni e servizi derivanti dal presente CCNL, in conformità con le previsioni legislative e<br />
contrattuali, fatte salve diverse successive norme di Legge o intese tra le Parti.<br />
Ciò premesso l'Ente persegue le seguenti finalità:<br />
a) formative, in conformità con l’Art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e successive<br />
modificazioni ed integrazioni e con tutte le norme collegate, con riferimento<br />
CCNL COMMERCIO sottoscritto il 3 luglio 2012 a Roma<br />
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