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ccnl commercio - Cisal Terziario

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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio<br />

TITOLO II<br />

DIRITTI SINDACALI E D’ASSOCIAZIONE<br />

Art. 3 - Le Parti, per quanto concerne la partecipazione dei Lavoratori alla vita sindacale,<br />

fanno espresso rinvio alla Legge 300/70.<br />

Il monte ore dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre d’ogni anno a pena di decadenza e<br />

non potrà essere sostituito da indennità.<br />

Art. 4 - R.S.A. (Rappresentanza Sindacale Aziendale) - Nell’Azienda può essere costituita<br />

ad iniziativa dei Lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito delle Associazioni Sindacali<br />

firmatarie del presente CCNL la “Rappresentanza Sindacale Aziendale – RSA”, per la quale<br />

trova applicazione la disciplina prevista dalla L. 20 maggio 1970, n. 300.<br />

Art. 5 - R.S.T. (Rappresentanza Sindacale Territoriale) - Per la tutela dei Lavoratori di<br />

Aziende non rientranti nel campo dell’art. 19 della L. 300/70 ed in generale per la validità<br />

della contrattazione di secondo livello, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale<br />

(RST) nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle OO.SS. firmatarie il presente<br />

CCNL.<br />

Alla RST competono i diritti di informazione, la verifica degli adempimenti connessi con<br />

l’Apprendistato, l’analisi territoriale della dinamiche occupazionali e la titolarità alla<br />

contrattazione in caso di crisi aziendale, ristrutturazione, mobilità, accordi di riemersione ed<br />

allineamento contrattuale, nonché di secondo livello così come previsto dall’Art. 16.<br />

Gli accordi di secondo livello sottoscritti dagli RST, dovranno essere inviati alla competente<br />

Commissione Bilaterale costituita presso l’ENBIC.<br />

Il funzionamento della RST sarà garantito mediante riscossione di un contributo pari al costo<br />

orario tabellare di un Lavoratore di V livello per 5 ore annue per Dipendente.<br />

Tale contributo è a carico dell’Azienda e del Lavoratore e per il triennio di applicazione del<br />

presente CCNL è fissato in € 36,00, di cui € 30,00 a carico dell’Azienda e € 6,00 a carico del<br />

Lavoratore.<br />

Detti importi saranno versati all’EN.BI.C. che li destinerà integralmente alle RST costituite<br />

secondo le modalità e procedure previste nel relativo Regolamento.<br />

Art. 6 - Poteri della RST (Rappresentanza Sindacale Territoriale) - Alla RST competono<br />

nei confronti delle Aziende ricomprese nel suo mandato le seguenti prerogative:<br />

1) diritto di accesso ai locali con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi;<br />

2) diritto di affissione;<br />

3) diritto di assemblea in Azienda, non retribuita e fuori dall’orario di lavoro;<br />

4) diritto di sottoscrivere gli accordi sindacali aziendali.<br />

In aggiunta a quanto sopra, nelle Aziende con oltre 5 Dipendenti i Lavoratori, nei casi di<br />

contrattazione di secondo livello o crisi aziendale, hanno il diritto di riunirsi, nell’unità<br />

produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nei limiti di 2 ore annue<br />

retribuite.<br />

Art. 7 - Diritto d’affissione - La Rappresentanza Sindacale Aziendale ha diritto di affiggere,<br />

su appositi spazi, che il Datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti<br />

i Lavoratori all’interno dell’unità produttiva, comunicazioni, pubblicazioni e testi inerenti a<br />

materie d’interesse sindacale.<br />

Tali comunicazioni dovranno riguardare esclusivamente materie d’interesse sindacale e del<br />

CCNL COMMERCIO sottoscritto il 3 luglio 2012 a Roma<br />

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