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ccnl commercio - Cisal Terziario

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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio<br />

TITOLO XXXI<br />

CONGEDO PER MATRIMONIO<br />

Art. 93 - Al Lavoratore sarà concesso, in occasione del matrimonio, un periodo di congedo<br />

straordinario retribuito della durata di 15 giorni consecutivi di calendario. Tale periodo dovrà<br />

essere fruito entro 30 giorni dal matrimonio.<br />

Durante il congedo matrimoniale il Lavoratore è considerato a tutti gli effetti in servizio e<br />

percepisce la Retribuzione Giornaliera Normale. In via ordinaria la richiesta di congedo<br />

matrimoniale è da presentarsi dal Lavoratore al Datore di lavoro con un termine di preavviso<br />

pari a 15 giorni.<br />

Entro 30 giorni dal termine del periodo di congedo matrimoniale il Lavoratore dovrà produrre<br />

all’Azienda copia del certificato di matrimonio.<br />

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai Lavoratori in prova e ai<br />

Lavoratori con contratto a termine di durata inferiore ai 12 mesi.<br />

TITOLO XXXII<br />

VOLONTARIATO<br />

Art. 94 - Per il Lavoratore dipendente impegnato in attività di servizio civile, in operazioni di<br />

soccorso alpino e speleologico si fa riferimento a quanto espressamente previsto dalle<br />

norme che disciplinano la materia ed in particolare dalla Legge n. 162/92 e dal DM n. 379/94<br />

applicativo della stessa.<br />

Ai Lavoratori dipendenti “volontari in servizio civile” che intendono prestare la loro opera nei<br />

Paesi in via di sviluppo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in<br />

particolare dalla Legge n. 266/91, compatibilmente con le esigenze di servizio, si potranno<br />

concedere periodi di aspettativa non retribuita e senza decorrenza di anzianità a tutti gli<br />

effetti, di durata fino ad un massimo di 2 anni.<br />

TITOLO XXXIII<br />

LAVORATORI STUDENTI<br />

Art. 95 - Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei Lavoratori del<br />

settore, i Datori di lavoro concederanno ai Lavoratori non in prova, che intendano<br />

frequentare corsi di studio diversi dalla formazione e dall’aggiornamento professionale, in<br />

scuole d’istruzione dell’obbligo o superiori statali, parificate o legalmente riconosciute o<br />

comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, nonché corsi regolari di studio per il<br />

conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e dei diplomi universitari o di<br />

laurea, i seguenti benefici:<br />

a. concordare un orario di lavoro, compatibile con le esigenze della struttura<br />

lavorativa, che agevoli la frequenza ai corsi e per la preparazione agli esami;<br />

b. considerare la prestazione di lavoro straordinario non obbligatoria;<br />

c. considerare come permessi retribuiti i giorni documentati delle prove di esame.<br />

Nel caso di esami universitari che si articolano su più prove in giorni diversi, il diritto ai<br />

permessi retribuiti resta fissato nel numero di uno, fermo restando il diritto del Lavoratore<br />

studente di usufruire, previa programmazione concordata almeno 60 giorni prima<br />

dell’assenza, fino a 10 giorni di permessi non retribuiti nell’anno solare in concomitanza agli<br />

esami od alla sessione d’esami.<br />

I Lavoratori con almeno 5 anni di servizio presso lo stesso Datore, potranno richiedere un<br />

CCNL COMMERCIO sottoscritto il 3 luglio 2012 a Roma<br />

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