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ccnl commercio - Cisal Terziario

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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio<br />

dovranno essere inseriti nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando la<br />

variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento,<br />

ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima<br />

dell’inizio del mese in cui la variazione avrà effetto.<br />

Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, una<br />

volta superato l’orario di lavoro normale di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione<br />

straordinaria del lavoro con la maggiorazione del 15% per le prime 8 ore e del 20% per le<br />

ore eccedenti.<br />

Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore<br />

settimanali)<br />

Descrizione Maggiorazione R.O.N.*<br />

Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15%<br />

Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%<br />

*Maggiorazione da effettuarsi sulla Retribuzione Oraria Normale dovuta al Lavoratore<br />

TITOLO XXIV<br />

PERSONALE NON SOGGETTO A LIMITAZIONE D’ORARIO<br />

Art. 84 - Come prevede l'art. 17 c. 5 del D. Lgs. 66/2003, nel rispetto dei principi generali<br />

della protezione della sicurezza e della salute dei Lavoratori, le disposizioni dello stesso<br />

Decreto Legislativo relative all'orario di lavoro non si applicano ai Lavoratori la cui durata<br />

dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o<br />

predeterminata o può essere determinata dai Lavoratori stessi e, in particolare, quando si<br />

tratta di Dirigenti, di personale direttivo delle aziende, di personale viaggiante o di altre<br />

persone aventi, di fatto, autonomo potere di gestione del loro orario, anche quando esso è<br />

determinato da esigenze obiettive.<br />

A tale effetto si conferma che è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla<br />

direzione tecnica o amministrativa dell’Azienda con diretta responsabilità dell’andamento dei<br />

servizi (come prevedeva l'articolo 3 del R.D. 1955/1923), contrattualmente individuato nel<br />

personale che riveste la qualifica di “Quadro” o di “Impiegato di I° o di II° livello”, della<br />

classificazione di cui al presente contratto.<br />

La Paga Base Nazionale Mensile del personale direttivo già comprende la retribuzione di<br />

eventuale lavoro supplementare o straordinario effettuato nei giorni lavorativi, nei limiti della<br />

normalità (massimo 22 ore mensili).<br />

Il lavoro straordinario eccedente i predetti limiti, o svolto nei giorni di riposo o nei giorni<br />

festivi, dovrà essere retribuito con le maggiorazioni contrattuali. Le Parti, in alternativa al<br />

pagamento, potranno concordarne il recupero.<br />

TITOLO XXV<br />

ORARIO DI LAVORO DEI MINORI<br />

Art. 85 - In materia di orario di lavoro dei minori si applicano le norme di Legge vigenti.<br />

CCNL COMMERCIO sottoscritto il 3 luglio 2012 a Roma<br />

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