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ccnl commercio - Cisal Terziario

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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio<br />

Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie salvo accordo con la Parte<br />

che lo riceve.<br />

TITOLO XXXVI<br />

MALATTIA OD INFORTUNIO NON PROFESSIONALI<br />

Art. 99 - Malattia od infortunio non professionali - In caso di malattia od infortunio non<br />

professionali si prevede la seguente disciplina:<br />

Condizioni<br />

Periodo di<br />

comporto<br />

L’assenza deve essere comunicata tempestivamente e, comunque, entro le<br />

prime 4 ore dall’inizio del lavoro, mentre la certificazione medica deve<br />

essere inoltrata o resa disponibile all’Azienda entro il giorno successivo<br />

dall’inizio dell’assenza.<br />

In mancanza di ciascuna di tali comunicazioni, salvo provate e giuste<br />

ragioni d’impedimento, le assenze saranno considerate ingiustificate, con le<br />

conseguenti decurtazioni retributive e sanzioni disciplinari per il ritardo o la<br />

mancata comunicazione.<br />

- Lavoratore fino a 2 anni di anzianità (non in prova): diritto di mantenimento<br />

del posto per assenza fino ad un massimo di 120 giorni solari, continuati o<br />

frazionati. Gli anni d’anzianità sono computati all’inizio dell’ultimo episodio di<br />

malattia / infortunio non sul lavoro.<br />

- Dopo 2 anni di anzianità: diritto al mantenimento del posto per assenze<br />

anche non continuative o riferite ad eventi morbosi diversi, per un massimo<br />

di 120 giorni solari, con l’incremento di 20 giorni solari per ciascun anno<br />

lavorato oltre il biennio, con il limite complessivo di 365 giorni di prognosi<br />

complessiva, calcolata entro il periodo mobile degli ultimi 5 anni.<br />

In caso di astensione dal lavoro oltre i termini e di impossibilità per il<br />

Dipendente di riprendere il lavoro per il perdurare di malattia o infortunio<br />

non sul lavoro o dei suoi postumi, facoltà del Datore di lavoro di recedere<br />

dal rapporto di lavoro, per giustificato motivo, riconoscendo la relativa<br />

indennità sostitutiva di preavviso.<br />

Il periodo si computa, agli effetti del comporto, dal primo giorno seguente<br />

all’ultimo lavorato fino al giorno immediatamente precedente la ripresa del<br />

lavoro, computando entrambi i termini.<br />

Ai fini del comporto, si fa riferimento all’arco temporale degli ultimi 5 anni a<br />

ritroso, dalla data dell’inizio dell'ultimo evento morboso, sommando la<br />

prognosi in corso.<br />

Se l'Azienda non procede al licenziamento entro 30 giorni dal<br />

raggiungimento del periodo di comporto, il rapporto di lavoro si considera<br />

sospeso sin da tale data, a tutti gli effetti contrattuali.<br />

A fronte del protrarsi dell'assenza a causa di un'unica malattia grave e<br />

continuativa, periodicamente documentata e superati i limiti di<br />

conservazione del posto, il Lavoratore potrà usufruire, previa richiesta<br />

scritta, di un periodo di un’aspettativa di 3 mesi. Durante tale aspettativa<br />

non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per nessun<br />

istituto.<br />

Se il Lavoratore non si presenta al lavoro e non fornisce alcuna<br />

comunicazione entro i 5 giorni dal termine del periodo di malattia, sarà<br />

considerato dimissionario a tutti gli effetti.<br />

CCNL COMMERCIO sottoscritto il 3 luglio 2012 a Roma<br />

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