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ccnl commercio - Cisal Terziario

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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio<br />

Il CCNL, se non disdetto almeno 6 mesi prima della scadenza, mediante raccomandata a.r.<br />

alla controparte, s’intenderà rinnovato d’anno in anno.<br />

In caso di disdetta il presente CCNL manterrà efficacia fino al compiersi del sesto mese<br />

dalla data di scadenza o dal termine della proroga.<br />

Durante i 3 mesi antecedenti e nei 6 mesi successivi alla scadenza del presente CCNL e,<br />

comunque, per un periodo complessivamente pari a 9 mesi dalla presentazione della<br />

richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali di sospensione dei<br />

benefici contrattuali o di sciopero, né procederanno ad azioni dirette.<br />

Le Parti, in alternativa alle previsioni del Protocollo sulla politica dei redditi e occupazione<br />

del 23/01/1993, richiamano l’Accordo Quadro sulla riforma degli assetti contrattuali<br />

sottoscritto dalla CISAL presso le Presidenza del Consiglio dei ministri a Roma il<br />

22/01/2009.<br />

In applicazione del punto 6. del citato Accordo Quadro, le Parti si danno atto che, in caso di<br />

disdetta contrattuale, dal primo giorno del quarto mese successivo della data di scadenza<br />

del CCNL dovrà essere corrisposta ai Lavoratori dipendenti una indennità retributiva<br />

provvisoria denominata “Indennità di Vacanza Contrattuale” calcolata nel seguente modo:<br />

Fatto uguale a 100 l’indice nazionale IPCA, al netto degli energetici<br />

importati, al primo giorno del mese successivo alla decorrenza del CCNL<br />

(indice 1), rilevato lo stesso indice alla fine del mese della data di<br />

scadenza del CCNL (indice 2), l’Indennità di Vacanza Contrattuale sarà<br />

pari al prodotto della PBNM moltiplicata per il 50% della differenza,<br />

espressa in centesimi, tra l’indice 1 e l’indice 2.<br />

L’Osservatorio nazionale costituito presso l’Ente Bilaterale determinerà, entro l’ultimo giorno<br />

del secondo mese successivo alla scadenza del CCNL, la tabella delle Indennità mensili di<br />

Vacanza Contrattuale per ciascun livello di inquadramento, applicando i criteri che<br />

precedono.<br />

Dal giorno del mese di decorrenza del nuovo CCNL l'Indennità di Vacanza Contrattuale<br />

cesserà di essere corrisposta.<br />

In sede di rinnovo del CCNL sarà definita l’eventuale compensazione delle differenze<br />

retributive per il periodo di vacanza contrattuale.<br />

Inoltre, le Parti in attuazione all’Accordo Quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del<br />

22/01/2009 valuteranno, prima di ciascun rinnovo, l’entità del recupero degli scostamenti<br />

dell’indice IPCA - depurato della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati - in<br />

funzione della situazione socio economica di settore, conciliando, per quanto possibile, le<br />

primarie esigenze di salvaguardia e di espansione dei posti di lavoro con la tutela del potere<br />

d’acquisto delle retribuzioni.<br />

TITOLO VI<br />

CCNL: ESCLUSIVITÀ DI STAMPA E DISTRIBUZIONE CONTRATTI<br />

Art. 23 - Il presente CCNL nella sua forma di Testo ufficiale sarà editato conforme<br />

all’originale dalle Parti stipulanti, che ne hanno, insieme, l’esclusività a tutti gli effetti.<br />

Le Parti intendendo salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale e ne<br />

inibiscono l’inserimento totale o parziale in altri CCNL, salvo espressa autorizzazione delle<br />

Parti sottoscrittrici, che si riservano ogni azione di salvaguardia.<br />

Gli Enti Istituzionali (C.N.E.L.: Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro), le Banche<br />

Dati ed i Lavoratori delle Aziende ove si applica questo CCNL potranno liberamente<br />

CCNL COMMERCIO sottoscritto il 3 luglio 2012 a Roma<br />

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